6. Focus Risposte dal 1° al 30 giugno 2021

FOCUS 6/21

Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 GIUGNO 2021

1. Risposta n. 390 del 7 giugno 2021

Cointestazione fittizia – Tassazione di un atto di transazione tra eredi e terzo

L’Istante, erede legittimo, ha il patrimonio mobiliare della defunta in parte cointestato con un terzo soggetto, non erede, che si è dichiarato disponibile a riconoscere la parziale intestazione fittizia e a pagare pro-quota agli eredi l’importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia.

Pertanto, l’istante ha chiesto quale sia la corretta tassazione applicabile all’atto di transazione e di trasferimento dei valori agli eredi da parte del terzo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le parti intendono realizzare un regolamento d’interessi al fine di prevenire l’insorgere di una potenziale lite, attraverso l’istituto della transazione.

La transazione è regolata dall’art. 29 del TUR, che dispone che per le transazioni, che non comportano trasferimento di proprietà o di trasferimento o di costituzione di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione e se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.

Pertanto, se la transazione tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, è applicabile l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota pari al 3%, la stessa imposta che è prevista per gli atti a contenuto patrimoniale.

2. Risposta n. 398 del 10 giugno 2021

Trust interposto: compilazione del quadro RW per attività estere

L’Istante, erede di una disponente del Trust, ha chiesto chiarimenti in merito alle conseguenze della qualificazione di trust interposto ai fini fiscali, in capo alla disponente (madre dell’Istante), sotto il profilo delle imposte dirette e dell’imposta sulle successioni e donazioni ed inoltre ha chiesto indicazioni sul trattamento tributario delle eventuali distribuzioni che il trustee effettuerà a favore dell’Istante, fiscalmente residente in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trust non ha una disciplina civilistica in Italia ma trova legittimazione a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja. L’art.2 della Convenzione, individua le caratteristiche essenziali:

-i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

-i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee, che quindi ne è l’esclusivo proprietario;

-il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Per quanto riguarda le implicazioni fiscali, viene riconosciuta la validità giuridica solo agli istituti connotati dagli elementi distintivi che caratterizzano i trust come sopra elencati.

Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

Relativamente alla possibilità di regolarizzare le attività detenute all’estero tramite un trust, è fondamentale individuare, quindi, se si tratta di un trust revocabile (e dunque il titolare si identifica nel disponente) o se si tratta di un trust non discrezionale (il titolare si identifica nel beneficiario).

Nel caso in specie, trattandosi di trust interposto e non effettivo la disponente non ha subito una permanente diminuzione patrimoniale in quanto i beni sono rimasti fiscalmente riconducibili a lei, pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, gli obblighi relativi al quadro RW sono di sua competenza.

Infatti, qualora il trust si configuri come un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio del trust deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità

Con riguardo all’imposta sulle successioni e donazioni i beni rivenienti dal Truste e che residuano nel suo patrimonio alla sua morte, dovranno essere indicati nella dichiarazione di successione della defunta, poichè tali beni fanno parte “dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario”.

3. Risposta n. 400 del 10 giugno 2021

Applicazione dell’IVA al 5% per le prestazioni della cooperativa sociale in una struttura RSA

L‘Istante (Comune proprietario di una RSA) ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile alle prestazioni rese dalla Cooperativa Sociale (gestore del global service nella medesima RSA).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art.10 co.1 DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

Con la locuzione “case di riposo e simili” vi rientrano anche strutture diverse nelle quali vengono effettuati servizi aventi le medesime caratteristiche delle prestazioni “proprie” delle case di riposo.

L’esenzione IVA ha natura oggettiva nel senso che si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione e, inoltre, l’oggettività andrebbe verificata anche in relazione ai soggetti che risultano beneficiari della prestazione, i quali devono rientrare nella tipologia di disagiati e degni di protezione sociale.

Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di effettuazione delle predette prestazioni, ovvero se rese direttamente o indirettamente (tramite contratti o convenzioni) al beneficiario del servizio.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, quindi, per i contratti stipulati dalla medesima data, nell’eventualità in cui il servizio di gestione venga effettuato da una cooperativa sociale e/o a un loro consorzio, in virtù di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si rende applicabile l’IVA nella misura ridotta del 5 per cento.

Pertanto è applicabile l’aliquota IVA del 5 per cento purché le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dello stesso articolo 10 del d.P.R. n. 633, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti».

4. Risposta n. 404 dell’ 11 giugno 2021

Determinazione dell’acconto in caso di conferimento d’azienda

L’Istante, con riferimento ad un’operazione di conferimento di azienda, ha chiesto chiarimenti sul pagamento della prima rata di acconto IRAP per l’esercizio 2020 da parte del soggetto conferitario. Il dubbio che sorge è relativo al trattamento della sospensione dell’acconto dell’IRAP, come previsto dal Decreto Rilancio, poiché in assenza di operazione straordinaria, l’Istante possedeva i requisiti del beneficio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che secondo l’art.24 DL 34/2020 non è dovuto il versamento del saldo IRAP per l’anno 2019, né quello per la prima rata dell’acconto IRAP 2020.

Come chiarito in molteplici documenti di prassi questa norma di carattere generale, comporta delle esclusioni riguardanti i soli soggetti espressamente individuati (soggetti che nel periodo d’imposta 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro e società di partecipazione non finanziaria e assimilati).

Dunque l’acconto è dovuto:

– per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;

– per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano l’IRAP ai sensi dell’art. 10-bis, co. 1, DLGS 446/ 1997), nella misura pari al 100 % dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

Nelle ipotesi di conferimento di un complesso aziendale non si produce alcun effetto sull’unitarietà del periodo d’imposta, che – a differenza di quanto accade in altre operazioni straordinarie – non si interrompe e non va frazionato ai fini dichiarativi, né sull’autonomia delle parti coinvolte, non operando alcuna trasposizione soggettiva.

Pertanto, nelle operazioni di conferimento, i soggetti permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi deve escludersi che, con riguardo al periodo d’imposta 2020, la conferitaria possa determinare l’acconto figurativo da scomputare, così come previsto dall’ art. 24 del Decreto Rilancio, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto (conferente).

5. Risposta n. 428 del 23 giugno 2021

Beni strumentali nuovi: l’IVA indetraibile sulle spese agevolabili rientra tra i costi rilevanti

La società istante ha acquistato, negli anni dal 2017 al 2020, attrezzature ed impianti strumentali per la propria attività, beneficiando del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98-108, della L. 208/2015.

Ai fini della determinazione del valore degli investimenti cui commisurare il suddetto credito d’imposta, ha considerato solo l’imponibile sugli acquisti e non l’IVA.

L’istante effettua esclusivamente operazioni attive esenti IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, del DPR.633/1972, con pro-rata di detraibilità pari a zero e, pertanto, con IVA totalmente indetraibile e ha chiesto se nel calcolo del valore degli investimenti debba considerarsi anche l’IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero.

L’AGE, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 ha precisato che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del DPR 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR 633.

Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.

Di conseguenza, laddove l’istante abbia effettivamente un pro-rata di detraibilità pari a zero, l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta.

6. Risposta n. 429 del 23 giugno 2021

Cessazione ramo d’azienda: trattamento fiscale della sopravvenienza passiva dovuta all’azzeramento dell’avviamento

La società istante nel 2015 ha acquistato un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di prenotazioni alberghiere on-line. Nel prezzo pagato per l’acquisto del ramo di azienda era compreso anche un valore di avviamento. Negli anni successivi, la società dichiara di aver ammortizzato civilisticamente il valore dell’avviamento deducendo le relative quote sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 3, del TUIR.

Nel 2020, a causa della pandemia da Coronavirus e delle relative misure restrittive che hanno messo in ginocchio il turismo, il funzionamento del ramo d’azienda acquistato è stato compromesso con la conseguenza che l’istante ha deciso di cessare l’attività del portale e di procedere con l’azzeramento del residuo valore di avviamento.

Tale operazione ha implicato l’emersione nel bilancio civilistico di una «sopravvenienza passiva». Ciò stante la società ha chiesto chiarimenti circa il trattamento fiscale di tale sopravvenienza passiva.

L’AdE, dopo aver precisato le condizioni di iscrizione dell’avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, tra cui l’acquisto a titolo oneroso (derivante da ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione), precisa che la dismissione di un ramo d’azienda implica la rilevazione di una sopravvenienza passiva per la parte del costo storico non ammortizzato.

Al riguardo, si ritiene che la sopravvenienza passiva derivante dalla eliminazione dell’avviamento poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, concorra alla determinazione del reddito – nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del TUIR.

7. Risposta n. 433 del 23 giugno 2021

Acquirenti di case antisismiche con il superbonus

La società istante, opera nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni e svolge, in particolare, l’attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione e ristrutturazione in proprio e/o conto terzi di immobili a prevalente destinazione abitativa. Nell’ambito di tale attività ha acquistato, in data 6 dicembre 2017, un immobile e per detto immobile la parte venditrice aveva ottenuto il permesso di costruire rilasciato dal comune per la «demolizione e ricostruzione, di un edifico unifamiliare in n. 4 bifamiliari».

Il permesso di costruire in oggetto è ad oggi nella piena titolarità dell’istante, a seguito della procedura amministrativa di subentro. Al momento della stipula del contratto di compravendita a favore dell’interpellante i lavori sopracitati non erano ancora completati, avendo la società venditrice eseguito solo i lavori di demolizione dell’immobile.

L’istante andrà ad eseguire lavori di ristrutturazione riguardanti un miglioramento dal punto di vista energetico e sismico ed intende stipulare degli atti di trasferimento delle unità immobiliari realizzate entro i 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, così che gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possano beneficiare del «sisma bonus acquisti», di cui all’art. 16, co. 1-septies, del DL 63/2013.

L’istante ha posto in sede di interpello 5 quesiti, di cui il numero 2 e 5 sono stati soppressi dalla stessa in sede di presentazione di documentazione integrativa.

Pertanto, ha chiesto nell’ordine:

1) se, per effetto del subentro nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di

nel 2017, possa avere accesso alle detrazioni previste dai commi da 344 a 348, dell’articolo 1 della L. 296/2006 e dall’art. 14 del DL 63/2013, riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica di immobili;

2) quesito soppresso;

3) se, in considerazione del fatto che il territorio del Comune si trova in zona sismica 3, gli acquirenti delle unità immobiliari possano usufruire del beneficio di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013 (cd. sisma bonus acquisti), anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del D.M. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo;

4) in subordine, se gli acquirenti possano beneficiare della detrazione prevista al co. 3 dell’art. 16-bis del Tuir;

5) quesito soppresso.

L’AdE, con riferimento al quesito sub 1), fa presente che con la risoluzione n. 34/E del 2020 aveva chiarito che «… si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347,

della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”».

Si evidenzia, pertanto, che le detrazioni dell’art. 1, commi 344 a 347 della L. 296/2006 (interventi “ecobonus”) e quelle di cui all’art. 14 del DL 63/2013 possono essere riconosciute, al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia, anche in relazione ad interventi su un immobile posseduto da una società, non utilizzato direttamente, ma destinato alla vendita.

In merito ai quesiti 3 e 4, l’Agenzia fa presente quanto segue.

L’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, attualmente vigente, prevede che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

In particolare la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e nel mutuare le regole applicative del c.d. “sismabonus” si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

A seguito del rinvio operato nel comma 4 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) all’art. 16, D.L. n. 63/2013, agli acquirenti delle cd. case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dall’art. 119 (superbonus).

In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario, il ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l’atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.

8. Risposta n. 434 del 23 giugno 2021

Trasformazione da società di persone a società di capitali: come versare l’IRAP

La società istante SRL, prima SNC, deriva da un’operazione di trasformazione che si è realizzata in data 31 gennaio 2020. Tale trasformazione progressiva, dal punto di vista fiscale, ha comportato la chiusura di due periodi d’imposta:

a) il periodo ante trasformazione (01/01/2020 – 31/01/2020), con presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP predisposta secondo il modello 2020/redditi 2019 relativo alla società di persone;

b) il periodo post trasformazione (01/02/2020 – 31/12/2020), con presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP predisposta secondo il modello 2021/redditi 2020 relativo alla società di capitali.

Tanto premesso l’istante osserva che l’articolo 24, co. 1, del DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), prevede un’agevolazione ai fini IRAP, che consiste nel non dover versare il saldo relativo al periodo d’imposta 31 dicembre 2019 e la prima rata di acconto del periodo d’imposta 2020.

Ciò stante chiede conferma circa il comportamento da adottare ai fini del versamento dell’IRAP.

L’Amministrazione finanziaria, in merito agli obblighi di versamento IRAP nel caso di operazioni di trasformazione societaria, con la circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, ha precisato che in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1° ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il periodo autonomo 1° gennaio – 30 settembre 1998 e al versamento del saldo dell’imposta dovuta per tale periodo.

Inoltre, la stessa società, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l’importo di detto acconto, l’imposta risultante dalla dichiarazione del periodo 1° gennaio – 30 settembre 1998.

Con la circolare n. 144 del 9 giugno 1998, paragrafo 4.7, è stato, tuttavia, chiarito che non sono dovuti gli acconti di imposta quando il termine per il versamento dell’imposta dovuta a saldo per il periodo antecedente la trasformazione è anteriore a quello entro il quale si sarebbe dovuto versare l’acconto.

In caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali nel 2020, stante la continuità della soggettività passiva ai fini IRAP e in considerazione dell’applicazione dell’articolo 24 del decreto Rilancio per il periodo “ante trasformazione”:

– il I° acconto IRAP 2020 non andava versato;

– il saldo IRAP 2020 deve essere versato entro il termine previsto dall’articolo 5- bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, o in data successiva in dipendenza di eventuali proroghe dei termini, ridotto dell’importo del I° acconto non dovuto.

Per il periodo “post trasformazione”:

– il I° acconto IRAP 2020 andava versato. Ai fini del dato su cui commisurare l’importo del I° acconto IRAP per il periodo post trasformazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, occorre fare riferimento all’imposta risultante dalla dichiarazione 1° gennaio – 31 gennaio 2020.

9. Risposta n. 449 del 25 giugno 2021

Anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono essere sostituti di imposta

La società istante è un’organizzazione che è arrivata in Italia nel 2020.

Secondo quanto rappresentato nell’istanza, il personale di nazionalità non italiana, necessitava con urgenza di traduttori per consentirne l’immediata operatività. A tal fine, l’istante, ha ingaggiato, con contratto di prestazione occasionale, circa trenta persone remunerate attraverso un conto corrente aperto, presso una filiale di una banca, da un funzionario della società istante stessa.

In particolare, l’istante riferisce di aver erogato corrispettivi netti concordati che per il 99% dei casi non superano l’importo di 5.000 euro, essendovi il caso di un solo compenso oltre tale soglia.

L’istante non era a conoscenza di dover nominare un soggetto come rappresentante fiscale in Italia.

L’istante, dunque, ha chiesto come regolarizzare la propria posizione in Italia ovvero come versare le imposte relative alle prestazioni erogate dai prestatori d’opera.

L’Agenzia ricorda che i soggetti extra-Ue che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, se privi di stabile organizzazione, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione di tale tributo, possono identificarsi direttamente ex articolo 35-ter del decreto IVA solo se esercitano una attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Diversamente devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

L’art. 25, co. 1, del DPR 600/1973, dispone che i soggetti indicati nel primo comma dell’ art. 23 , che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 25 prevede che se i compensi e le altre somme sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.

L’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 individua, in modo tassativo, i soggetti obbligati a operare, in qualità di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali è prevista l’applicazione di dette ritenute.

L’articolo 73, comma 1, del Tuir, alla lettera d), indica testualmente le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Possono, dunque, essere sostituti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente, tuttavia, ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Laddove, poi, il sostituto non abbia operato, né versato, in tutto o in parte, le ritenute, troveranno applicazione le dovute sanzioni.

Qualora, invece, non abbia una stabile organizzazione in Italia, il soggetto potrebbe assolvere i descritti adempimenti fiscali relativamente ai compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d’imposta.

Relativamente ai compensi erogati precedentemente, sarà cura del personale assunto “con contratto di prestazione occasionale”, che ha percepito i compensi per lo svolgimento di tale attività, dichiarare nel nostro Paese i predetti emolumenti.

Qualora il predetto personale non fosse residente in Italia, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con quello di residenza del percettore.

10. Risposta n. 413 del 16 giugno 2021

Atto di comunione

Il notaio interpellante, incaricato della stipula di un atto di messa in comunione di beni immobili da parte di due coniugi, espone quanto segue.

I suddetti coniugi intendono disporre, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, dei propri beni in favore dei due figli (Tizio e Caio), in modo che:

– i beni di proprietà della madre (compendio A) siano destinati a Tizio;

– i beni di proprietà del padre (compendio B) siano destinati a Caio.

I valori dei due compendi di beni si equivalgono.

II notaio istante osserva che se ciascuno dei genitori redigesse un testamento con il quale nominare unico erede un figlio destinatario esclusivo dei propri beni, non si è certi si possa raggiungere il risultato sperato. Qualora, ad esempio, decedesse per primo il padre con devoluzione di tutti i suoi beni (compendio B) in favore di Caio, Tizio potrebbe prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie e rinunciare all’azione di riduzione che gli spetterebbe in quanto legittimario pretermesso. Tuttavia, alla morte della madre, con devoluzione di tutti i suoi beni (compendio A) in favore di Tizio, non è certo che Caio si comporti come il fratello, potendo egli certamente agire in riduzione per reintegrare la quota a lui riservata dalla legge.

Pertanto, i coniugi intendono procedere al perfezionamento di un atto di messa in comunione dei beni di proprietà di ciascun coniuge, al fine di diventare comproprietari, in parti uguali, dei beni messi in comunione (compendio A + compendio B).

Premesso quanto sopra, il notaio chiede se all’atto di messa in comunione dei compendi A e B, attualmente di proprietà esclusiva di ciascun genitore, sia applicabile l’imposta di registro con l’aliquota pari all’ 1 per cento.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l contratto di costituzione di comunione, che i coniugi intendono stipulare, conferendo i rispettivi compendi immobiliari di uguale valore e divenendo titolari di una quota ideale della massa comune, è espressione della autonomia negoziale delle parti, ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile, che dispone le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Con il contratto di comunione, ciascun coniuge, comunista/conferente, diverrebbe titolare a fronte delle due diverse proprietà conferite all’unica massa di una quota della nuova comproprietà di valore esattamente corrispondente al valore della proprietà esclusiva pre-posseduta.

La costituzione della suddetta comunione produce effetti analoghi, seppur opposti, a quelli dell’atto di divisione della comunione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, in relazione al contratto di scioglimento della comunione, nel campo del diritto tributario è stata, infatti, pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.

Ne consegue che anche l’atto di messa in comunione, avendo effetti pari, ma di direzione opposta a quelli del contratto di divisione, derivando dal costituirsi, a mezzo della stessa, una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni preposseduti, ha natura dichiarativa.

Quindi vi è la natura dichiarativa del contratto costitutivo della comunione. Quanto al trattamento fiscale, si ha quindi l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 1 per cento.

11. Risposta n. 414 del 16 giugno 2021

Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di denaro

Gli istanti hanno fatto presente che TIZIA intenderebbe donare solo ai 2 nipoti la somma di denaro, come da atto che viene allegato in bozza e che sarà eventualmente stipulato all’esito della risposta al presente interpello.

In particolare, ad avviso degli istanti, al citato atto di donazione:

– non può essere applicata l’imposta di successione;

– la fattispecie è da assoggettare all’imposta sulle donazioni con base imponibile non determinata sulla base bensì solo ed esclusivamente sulla base dell’importo donato.

In conclusione, gli istanti chiedono conferma che i fatti innanzi rappresentati non costituiscono abuso del diritto o elusione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha valutato come non abusiva l’operazione consistente in atto di donazione, effettuato a seguito dell’atto di rinuncia al legato, giustificato da valide ragioni economiche extrafiscali rappresentate sia dalle rilevanti difficoltà (se non addirittura impossibilità) del definire gli elementi essenziali delle rendite vitalizie e sia dalle incertezze, dai costi e dalle probabili controversie familiari e giudiziali che sarebbero derivate dall’instaurazione di un procedimento giudiziario per l’accertamento della nullità del legato all’interno del testamento.

Quindi l’atto di donazione non appare preordinato a contrastare la ratio delle disposizioni tributarie o di principi dell’ordinamento tributario.

Ne consegue che l’operazione rappresentata non configura una fattispecie di abuso del diritto, sussistendo valide ragioni extrafiscali e che l’atto di donazione che potrà essere eventualmente stipulato sarà assoggettato all’imposta sulle donazioni con l’aliquota del 6%, prevista dall’articolo 2, comma 49 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

12. Risposta n. 417 del 18 giugno 2021

Imposta sulle transizioni finanziarie

L’Istante chiede di chiarire la corretta applicazione della FTT relativamente ai conferimenti e alle vendite di partecipazioni a ALFA e, in particolare se possa trovare applicazione anche relativamente ai conferimenti e alle vendite di partecipazioni di minoranza da parte di GAMMA a ALFA l’ipotesi di esclusione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la legge di stabilità 2013 ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT).

In particolare, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

L’aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione. Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.

L’articolo 15, primo comma, lettera g) del Decreto esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta, tra l’altro, il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo.

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall’articolo 4, comma 1, della richiamata Direttiva riguardano:

-il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

-l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società.

Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

13. Risposta n. 426 del 22 giugno 2021

Opzione per il consolidato fiscale – remissione in bonis

L’Istante chiede un chiarimento sulla modalità di esercizio dell’opzione per il triennio2020- 2021-2022 nel quadro OP del Mod. Redditi 2021, non essendo previsto un campo specifico per il caso della ‘remissione in bonis’ e quindi evitare che l’opzione medesima possa intendersi riferita al triennio 2021-2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 119 TUIR, che disciplina le condizioni per l’efficacia dell’opzione per il regime di consolidato fiscale nazionale, al comma 1, lettera d), stabilisce che l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Laddove il termine non venga rispettato e sia altresì decorso il termine di 90 giorni per presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva è possibile sanare l’omissione avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, disciplinato dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.

In particolare, la norma dispone che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione.

Con riguardo, dunque, all’opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della remissione in bonis è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta.

Quindi è possibile sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale, versando la sanzione di 250 euro ed effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

A tal fine il quadro OP del modello Redditi 2021 va compilato indicando:

– nella colonna 3 “Tipo comunicazione” il codice “1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo”;

– nella colonna 4 “Esercizio sociale” – riferito all’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione nel corso del triennio di durata dell’opzione – il codice “2 secondo periodo”.

*****************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 7 dicembre 2021

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Mario Fabozzi

mariofabozzi@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

6. Focus Risposte dal 1° al 30 giugno 2021

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della