4. Focus Risposte dal 1° al 30 aprile 2021

FOCUS 4/21

Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 APRILE 2021

1. Risposta n. 230 del 8 aprile 2021

Esigibilità IVA – operazioni ante fallimento e compilazione della dichiarazione IVA

La società istante ha chiesto di conoscere le sorti dell’IVA di rivalsa relativa a cessioni di contratti sportivi assimilate alle prestazioni di servizio, di cui all’art. 3, co. 2, DPR 633/72 effettuate prima dell’avvio della procedura concorsuale, quando il corrispettivo è incassato dopo la dichiarazione di fallimento.

Inoltre, chiede anche chiarimenti sulla compilazione della dichiarazione IVA/2021 – periodo 2020 – al fine di tenere separate le operazioni ante fallimento da quelle realizzate nel corso del periodo d’imposta 2020, sull’utilizzo in compensazione l’eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ogni qualvolta l’evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell’apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l’IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali.

Ne consegue che in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d’imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 “Fallimento e liquidazione coatta amministrativa”, nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019.

In particolare, occorre presentare una dichiarazione con due moduli, indicando nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta 2020.

Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.

L’eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento.

In ogni caso resta fermo l’obbligo della curatela di trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l’apertura del fallimento al fine di consentirne l’insinuazione tardiva al passivo.

2. Risposta n. 237 del 9° aprile 2021

First time adoption dell’IFRS 9: la rilevanza ai fini ACE

La società istante redige il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e per effetto dell’entrata in vigore del principio IFRS 9 ha proceduto a valutare gli impatti derivanti dalla first time adoption.

In particolare ha chiesto chiarimenti in merito alla riserva netta, pari a euro 25.527.556, iscritta in sede di prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 e se la stessa costituisca una variazione in aumento della base ACE quale utile accantonato a riserva.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con il D.M. 3 agosto 2017 MEF, si è attribuita rilevanza ai fini ACE agli effetti contabili, rilevati in sede di first time adoption, che determinano un’iscrizione immediata di una componente rilevante ai fini della variazione del capitale proprio (riserva di patrimonio netto positiva o negativa) a fronte di minori o maggiori utili accantonabili a riserva nei periodi d’imposta successivi.

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell’agevolazione ACE, rilevano gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Inoltre è stato stabilito che sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

– eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;

– utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Ciò perché ai fini del calcolo della base ACE entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati e nuovo e successivamente si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito da esse generate.

In altre parole, con il decreto si è inteso attribuire rilevanza ai fini ACE a quei fenomeni contabili, rilevati in sede di FTA, che determinano un’iscrizione immediata di una componente rilevante ai fini della variazione del capitale proprio (riserva di patrimonio netto positiva o negativa) a fronte di minori o maggiori utili accantonabili a riserva nei periodi d’imposta successivi, evitando la gestione di un complesso doppio binario civilistico-fiscale.

3. Risposta n. 238 del 13 aprile 2021

Conferimento ex art 177 comma 2 bis TUIR – nuda proprietà delle partecipazioni in una holding e meccanismo demoltiplicativo

L’istante persona fisica chiede di assoggettare il conferimento della nuda proprietà delle azioni di Alfa al regime di realizzo controllato comma 2bis dell’art.177 del TUIR, tenendo conto del meccanismo demoltiplicativo, con conseguente determinazione delle soglie di qualificazione.

Secondo tale comma 2-bis quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell’art.177 trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

– le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al

patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni,

– le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Il regime di realizzo controllato è quindi applicabile purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

La rilevanza attribuita alle partecipazioni, esclude l’accesso al regime ai conferimenti di meri diritti di usufrutto, atteso che i conferimenti rilevanti sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Ne consegue, invece, secondo l’AGE che il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idoneo ad integrare i presupposti della norma in esame.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di conferimento di partecipazioni in una holding, ai fini del rispetto delle percentuali della lettera a), occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente in tutte le società partecipate, fermo restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente ai fini del calcolo del demoltiplicatore.

Nel caso in specie, siccome l’effetto demoltiplicativo determinava in capo a Delta conferitaria il mancato raggiungimento indiretto dei valori soglia, la suddetta operazione non poteva beneficiare delle norme sul realizzo controllato.

4. Risposta n. 261 del 19 aprile 2021

Applicazione del Superbonus all’Energy Service Company che opera come General Contractor

L’istante chiede chiarimenti relativamente alla possibilità di operare in qualità di General Contractor prestando:

– sia il servizio di progettazione, sia la fornitura e posa in opera dei materiali e apparecchiature per l’efficientamento energetico degli immobili e di poter operare lo sconto in fattura per le suddette prestazioni,

– sia di fornire al cliente prestazioni professionali direttamente nel contratto stipulato con il committente, addebitandole senza applicazione di alcun sovraprezzo ed operare lo sconto sul corrispettivo dovuto per le suddette prestazioni professionali, essendo tali spese ammissibili alla detrazione fiscale di cui al Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

Il rapporto giuridico che si istaura tra il General Contractor (GC) e il committente si qualifica come un contratto atipico “complesso” che include la progettazione e la realizzazione di alcune attività, ed anche il rapporto gestito con i professionisti (identificato secondo lo schema del mandato senza rappresentanza) relativamente all’apposizione di visti di conformità o rilascio di asseverazioni.

Tali professionisti, in particolare, addebitano la propria prestazione nei confronti del GC il quale ribalta il costo senza aggiungerci alcun margine di contribuzione. Tali importi saranno parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente con la caratteristica che non vi è margine proprio.

È opportuno sottolineare che relativamente agli oneri oggetto di ribaltamento non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110%, poiché questi sono espressamente menzionati nelle disposizioni del superbonus.

Il general contractor può fruire del superbonus con la modalità dello sconto in fattura in relazione all’unico contratto “complesso” prestato al committente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione.

La fruizione del superbonus è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi effettuassero direttamente lo sconto in fattura.

In particolare, essendo necessario, ai fini del superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.

5. Risposta n. 266 del 19 aprile 2021

Società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci – intermediazione finanziaria

La società istante, la cui unica attività consiste nella gestione di un proprio portafoglio finanziario per conto proprio e non per conto terzi, ha chiesto i seguenti chiarimenti:

1. Se deve essere trattata ai fini tributari come società industriale o commerciale oppure soggetta al diverso trattamento fiscale previsto per le società di partecipazione finanziaria (art. 162-bis, comma 1, lettera b), del TUIR) o per le società di partecipazione non finanziaria (art. 162-bis, comma 1, lettera c, del TUIR).

Nel caso di specie l’incertezza nasce dalla nuova nozione di intermediario finanziario e dal fatto che la società non integra alcun requisito in termini di prevalenza, né con riferimento alla detenzione di partecipazione in intermediari finanziari, né in soggetti diversi da questi, così come previsto dall’art. 162 bis del TUIR, il quale recita quanto segue “l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati di bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, e l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”.

2. Se deve adempiere ai conseguenti oneri comunicativi all’archivio dei rapporti finanziari e alle disposizioni in materia di scambio automatico di dati fiscali tra Stati.

L’incertezza deriva dalla difficoltà di qualificazione soggettiva della società, che svolge attività finanziaria per conto proprio avvalendosi del proprio patrimonio con esclusione di qualsiasi forma di mandato.

3. Quale sia il corretto trattamento ai fini IRES/IRAP, da riservare ai proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari e se la società ai fini IRAP debba applicare l’aliquota ordinaria del 3,9 % prevista per le società industriali o commerciali oppure quella maggiorata prevista per banche ed altri enti e società finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si definiscono intermediari finanziari:

– società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

– società di partecipazione non finanziaria e assimilati: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico.

L’inclusione tra queste società appena richiamate è legata alla composizione del totale dell’attivo patrimoniale.

In particolare: l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando l’ammontare complessivo delle partecipazioni sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, sempre con riferimento ai dati di bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.

Tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (in quanto rilevate nell’attivo circolante).

Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

Per quanto concerne gli obblighi comunicativi all’archivio dei rapporti finanziari e alle disposizioni in materia di scambio automatico di dati fiscali tra Stati si fa riferimento alla legge n. 95/2015 che individuano l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo e ne regolamentano gli aspetti procedurali.

In base ai citati decreti, sono tenute agli obblighi di due diligence e comunicazione le istituzioni finanziarie italiane che siano istituzioni di deposito, istituzioni di custodia, imprese di assicurazione specificate o entità di investimento.

Inoltre nel caso in specie, la società non essendo qualificabile come finanziaria, poiché non opera attività di investimento per conto terzi ma solo in conto proprio, ai fini IRES/ IRAP, i proventi della gestione degli strumenti finanziari saranno assoggettati alle disposizioni previste per i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 162-bis del TUIR e ai fini IRAP la società non deve applicare l’aliquota maggiorata prevista per banche ed altri enti e società finanziari.

6. Risposta n. 269 del 20 aprile 2021

Trattamento fiscale dei compensi erogati l’anno successivo a quello di maturazione

La società istante chiede se i compensi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e/o di ispezione, maturati successivamente all’agosto 2019 e fino alla fine dello stesso anno, e corrisposti nell’anno successivo, siano da assoggettare a tassazione ordinaria oppure a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 17, comma 1, lettera b), TUIR prevede che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto).

A tal proposito è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo per ragioni quali, leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o siano riconducibili ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Coerentemente con quanto affermato con risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E, quindi non possono essere considerati arretrati, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), TUIR, quei compensi per la cui erogazione è necessario attendere la fine del periodo d’imposta relativo alla loro maturazione.

Di conseguenza i compensi di cui al caso in specie devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell’anno in cui sono percepiti, concorrendo alla formazione del reddito complessivo.

7. Risposta n. 279 del 21 aprile 2021

ACE: rilevazione degli errori contabili

La Società istante costituitasi grazie ad un conferimento fatto dall’Amministrazione comunale, si è accorta di un errore, protrattosi nel tempo, in merito alla contabilizzazione dell’avviamento e del relativo piano di ammortamento.

Per quanto concerne la disciplina in materia di ACE, l’Agenzia precisa che nella Relazione illustrativa del DM 3 agosto 2017 è stabilito che per quanto concerne gli effetti sull’utile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti, la determinazione della base Ace è da operare mediante l’utilizzo di istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico.

Sulla base di tale precisazione, la Società dovrà rideterminare la base ACE dei periodi precedenti secondo le ordinarie modalità previste per la presentazione della dichiarazione integrativa, tenendo conto della corretta base imponibile.

Ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto, invece, l’articolo 11 del decreto 3 agosto 2017 stabilisce che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

8. Risposta n. 282 del 23 aprile 2021

Scissione per riorganizzazione aziendale: ai fini IVA non è elusiva se finalizzata all’effettiva continuazione dell’impresa

La Società e la sua controllante al 100%, la Alfa, hanno l’obiettivo di riorganizzare le attività del Gruppo, trasferendo quelle non rientranti nel core business, e intenderebbero deliberare la scissione parziale della società nella controllante Alfa, in modo che quest’ultima acquisisca la qualità di beneficiaria.

L’operazione di scissione è finalizzata a consentire alla Società di concentrarsi nella commercializzazione dei prodotti vinicoli e nel coordinamento tecnico e gestionale delle partecipate operanti nella produzione agricola vitivinicola, trasferendo quelle attività non rientranti nel suo core business.

Tanto premesso la Società ha chiesto se tale operazione potesse qualificarsi come elusiva.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’operazione non è da considerarsi abusiva quando, tra l’altro, è giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali.

Nel caso in specie, l’operazione sarebbe finalizzata al trasferimento delle attività non rientranti nel core business e mira a fare della beneficiaria una holding di gestione attiva delle partecipazioni ricevute senza che si verifichi, peraltro, una divisione di asset fra i soci persone fisiche.

Quindi il passaggio del patrimonio alla società beneficiaria non determinerebbe alcuna fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario dei beni d’impresa, né alcun rapporto di concambio o assegnazione di nuove quote della beneficiaria ai soci della scissa, essendo la beneficiaria controllante totalitaria della scissa.

In tale contesto, ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia ritiene che l’operazione non configuri alcun vantaggio fiscale indebito e, di conseguenza, non rientri tra le operazioni abusive.

Ai fini Iva, la lettera f), dell’articolo 2, terzo comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del tributo i passaggi di beni indipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società.

Tuttavia, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, ai fini IVA, l’AGE precisa che le descritte operazioni non devono di fatto, essere volte alla mera assegnazione dei beni della scissa a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di usufruire del regime di neutralità fiscale, ma al contrario devono caratterizzarsi come operazioni di riorganizzazione aziendale finalizzate all’effettiva continuazione dell’attività d’impresa da parte delle società beneficiarie della scissione.

9. Risposta n. 284 del 23 aprile 2021

Il Patrimonio Netto da considerare ai fini ACE

La società istante, avendo nel proprio patrimonio netto una “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” avente valore negativo, ha chiesto conferma dell’irrilevanza della suddetta riserva ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 11 del DM 3 agosto 2017.

L’Agenzia ha rilevato che la Riserva in questione ha natura meramente figurativa e non comporta effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione della società.

La natura figurativa è avvalorata dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis del codice civile, secondo cui tale riserva è irrilevante ai fini della riduzione del capitale sociale ai sensi degli articoli 2446 e 2447del codice civile, oltre ad essere indisponibile e inutilizzabile a copertura perdite quando positiva.

Inoltre, per previsione dell’articolo 5, comma 8, del Nuovo Decreto ACE non assumono rilevanza le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati.

Pertanto, conclude l’Agenzia, il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio ACE fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso dal valore della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

10. Risposta n. 285 del 23 aprile 2021

Correzioni errori contabili per IFRS 15 e reddito d’impresa

La società istante ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito d’impresa in relazione alla correzione di errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15.

L’Agenzia ha richiamato la circolare n. 31/E del 2013, nella quale è sancita la possibilità – in presenza di un corretto trattamento contabile degli errori di qualsiasi tipologia, purché aventi riflesso su componenti negativi e positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile – di recuperare un componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale è stato commesso l’errore, ovvero la possibilità di assoggettare a tassazione il componente positivo, anch’esso non rilevato, nel periodo d’imposta corretto.

Ciò al fine di evitare lo spostamento del momento impositivo e di garantire tanto il rispetto del divieto di doppia imposizione quanto la corretta determinazione del reddito rappresentativo della capacità contributiva riferibile al singolo periodo d’imposta.

In particolare, nella circolare è stato evidenziato che l’emersione nel bilancio dell’anno di rilevazione dell’errore di un componente di natura reddituale negativo o positivo – che risulta imputato nello stato patrimoniale per i soggetti IAS/IFRS adopter (o, in ipotesi residuale, al conto economico) non può assumere immediato rilievo fiscale.

Ne deriva che in sede di dichiarazione dei redditi si andrà ad operare con il meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione a seconda dell’errore.

Tali considerazioni devono ritenersi applicabili anche al caso in il contribuente ha proceduto nel bilancio alla correzione di errori contabili per effetto dell’applicazione dell’IFRS 15.

11. Risposta n. 288 del 23 aprile 2021

Brexit: non cessa automaticamente la partita IVA attribuita con identificazione diretta

L’istante, società di diritto inglese identificata direttamente in Italia, fiscalmente residente nel Regno Unito ed ivi stabilita ai fini IVA, fa parte di un gruppo multinazionale di cui essa è la controllante delle società italiane.

Con riferimento al periodo d’imposta 2020, il gruppo ha maturato un credito IVA che si è generato esclusivamente per effetto delle operazioni poste in essere dalle Società Controllate italiane.

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito, per effetto della c.d. Brexit, non è più uno Stato membro dell’Unione Europea, l’istante ritiene che il regime di liquidazione IVA di gruppo in essere con le Società Controllate italiane si sia interrotto e chiede come poter recuperare il suddetto credito.

L’AGE ha chiarito che l’eccedenza a credito emergente dal prospetto riepilogativo dell’IVA di gruppo può essere rimborsata, computata in detrazione o utilizzata in compensazione nell’anno successivo solo dall’ente o società controllante.

In particolare, nell’anno di maturazione del credito, i presupposti necessari per ottenerne il rimborso in sede di dichiarazione annuale, devono verificarsi in capo alle singole società (controllante e controllate) che hanno generato il credito, mentre negli anni successivi i presupposti vanno verificati in capo alla sola controllante.

Laddove la società chiuda la partita IVA nel corso del 2021, la medesimo potrà richiedere il rimborso del credito IVA con la dichiarazione IVA 2022, relativa al periodo d’imposta 2021, ex articolo 30, comma 2, del decreto IVA.

Infatti la partita IVA attribuita mediante identificazione diretta non cessa automaticamente per effetto della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Come chiarito con la risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021, conclude l’AGE, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

12. Risposta n. 301 del 28 aprile 2021

Reverse charge – ravvedimento operoso in caso di errori

La società istante, di diritto lussemburghese, identificata in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha chiesto chiarimenti in merito alla regolarizzazione della propria posizione fiscale in Italia ai fini IVA per gli anni dal 2016 al 2020, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso tenuto conto che l’errore commesso, a suo avviso, non ha cagionato danno all’erario, essendo l’IVA stata assolta dai cessionari mediante il meccanismo del reverse charge, ed escluso qualsiasi contesto di frode.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in base all’art. 17, comma 3, l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.

In tale caso, torna applicabile la regola generale di cui al comma 1, che individua il debitore dell’imposta nel cedente o prestatore.

Ne consegue che, salva l’ipotesi di frode, nel presupposto che il contribuente sia caduto in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti, con i quali aveva operato negli anni attraverso le loro stabili

organizzazioni in Italia e l’IVA sia stata effettivamente assolta mediante applicazione del reverse charge, la situazione è riconducibile alla violazione cui si applica la sanzione di cui all’art. 6, comma 9-bis.2.

Pertanto, l’erroneo comportamento tenuto dal cedente (fatturazione mediante la partita IVA lussemburghese in regime di non imponibilità) e dei cessionari (assolvimento dell’imposta mediante il reverse charge) resta cristallizzato, dovendosi applicare la sola sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro.

Circa l’individuazione dell’imponibile di riferimento cui commisurare la sanzione, restano valide le indicazioni già fornite con la risoluzione n. 140/E del 2010, ove è stato chiarito che la violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’IVA a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell’imposta relativa alle operazioni attive da assolvere.

La sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro è quindi dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

13. Risposta n. 302 del 28 aprile 2021

Procedura concorsuale: divieto di compensazione dei crediti fallimentari con i debiti del fallito

La società istante è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

A giugno del 2020 è stato chiesto con il modello IVA 2020 il rimborso del credito IVA «… maturato interamente durante le annualità di procedura e pertanto riconosciuto come credito di natura endoconcorsuale …», e che, con la dichiarazione dei redditi finale sarà richiesto il rimborso del credito IRES «originato da ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati alla procedura e pertanto riconosciuto come credito di natura endoconcorsuale».

Tanto premesso, volendo cedere a terzi i predetti crediti, l’istante chiede se, l’Amministrazione Finanziaria, creditrice nei suoi confronti per somme iscritte a ruolo, possa eccepire una qualsivoglia compensazione con i richiamati crediti erariali.

L’Agenzia delle Entrate come più volte chiarito dalla prassi, ma anche il paragrafo 3 della circolare n. 13/E del 11 marzo 2011 e la risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002, ha chiarito che non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare.

In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione.

Ne deriva l’impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura le misure di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero quelle di cui all’articolo 28-ter del dPR n. 602 del 1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Va però ricordato che, ai sensi dell’articolo 51 della L.F, applicabile per effetto del rinvio contenuto nel successivo articolo 201 anche alla liquidazione coatta amministrativa, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

In sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalle operazioni poste in essere nell’ambito della procedura concorsuale, possono essere opposte le eccezioni relative all’esistenza e all’entità dei crediti medesimi, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione ex articolo 56 della L.F, solo nell’ipotesi in cui i crediti derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa e, quindi, siano riferibili al fallito e non alla massa fallimentare.

14. Risposta n. 305 del 29 aprile 2021

Imposte fisse per trasferimenti di interi fabbricati a imprese di costruzione

L’istante chiede chiarimenti circa l’applicazione delle agevolazioni recate dall’articolo 7 del DL n. 34 del 2019 nel caso che una società di capitali acquista alcuni fabbricati uno dei quali verrà demolito e ricostruito ed un altro verrà integralmente ristrutturato.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 7 del DL n. 34 del 2019 prevede che sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:

– l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

– l’acquisto abbia come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

– alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,

– ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia”

– all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia), il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.

15. Risposta n. 308 del 30 aprile 2021

Nota di variazione in ipotesi di operazioni con l’estero

La società istante ha acquistato la licenza d’uso per un software da un fornitore del Regno Unito.

Versato il corrispettivo e fatturata l’operazione, a causa di problemi riscontrati nei propri sistemi, l’istante richiese l’annullamento della licenza e il fornitore, correttamente, annullò la licenza in dicembre e rimborsò interamente sulla carta di credito usata l’importo pagato in novembre. Non emise però nota di credito.

Ritenendo di dover emettere documento sostitutivo della nota credito non pervenuta (nonostante fosse stata richiesta) l’istante ha chiesto di sapere quale sia il miglior sistema per effettuare tale operazione.

In tema di fatturazione, per l’ipotesi di prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti, tra cui rientra anche la cessione ad un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software personalizzato o di uno standard per via telematica, l’articolo 17 del decreto IVA stabilisce che i relativi obblighi sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Dunque – fermo restando che nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE il cessionario/committente integra i documenti ricevuti secondo il meccanismo del

c.d. “reverse charge”, procedendo a versare, nel caso, la relativa imposta – lo stesso cessionario/committente, nel rispetto della legge, ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione, operando la conseguente detrazione.

Va notato, tuttavia, che:

– l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (soggetto passivo UE o extra UE), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nell’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA;

– si tratta di una possibilità e non di un obbligo.

16. Risposta n. 311 del 30 aprile 2021

Welfare aziendale – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente

L’istante chiede di sapere quale sia il corretto regime fiscale nel caso il lavoratore non utilizzi, in tutto o in parte, il credito welfare maturato nel primo anno, e se possa cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 51 c. 1 del TUIR prevede il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, ragion per cui sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel primo anno, si ritiene che il lavoratore possa cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 11 novembre 2021

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Mario Fabozzi

mariofabozzi@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Focus n.4 Risposte dal 1° al 30 aprile 2021

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