9. Focus Risposte Dal 1° al 30 SETTEMBRE 2021

FOCUS 9/21

Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 SETTEMBRE 2021

1. Risposta n. 577 del 3 settembre 2021

Dichiarazione di successione- Legati di somme di denaro

L’Istante, in qualità di esecutore testamentario, ha chiesto come tassare, a carico di ogni legatario a cui sono attribuite somme diverse, la quota non esente di tanti titoli parzialmente o diversamente esenti, dal disinvestimento dei quali le somme provengono.

L’ AGE ha chiarito che con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi del de cuius, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.

Ai sensi dell’art. 28 DLGS 346/1990 (TUS) sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.

L’art. 29 co.1 dispone che dalla dichiarazione di successione devono risultare le generalità dei beneficiari (ereditieri e/o legatari), i beni e i diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori, il valore netto dell’asse ereditario, gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale e di bollo.

La dichiarazione di successione inoltre deve essere presentata entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui si ha la nomina di esecutore testamentario, e nel caso della presenza dei legati è necessario procedere alla loro qualificazione giuridica e verificare la loro riconducibilità ad una delle categorie individuate dal legislatore.

L’imposta di successione, come previsto dagli art. 8 e 43 TUS, sarà liquidata sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario (compresi i depositi bancari) e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.

Nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno, quindi, essere indicati tutti i legatari, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER – Rendite, crediti altri beni, con il codice “GD – cosa genericamente determinata ai sensi dell’art. 653 del c.c.”.

L’importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell’asse ereditario (quadro EE), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell’imposta di successione, in relazione al beneficiario dello stesso.

Successivamente, dopo la distribuzione delle somme di denaro ai legatari, con la vendita dei titoli, potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di “tipo 2” in considerazione del fatto che il valore di realizzo dei titoli potrebbe essere superiore o inferiore alle somme di denaro oggetto dei legati.

Di conseguenza l’eventuale maggior valore dovrà essere indicato nella dichiarazione sostitutiva a favore degli altri beneficiari, quale denaro non inventariato (nel quadro ER codice DR), mentre il minor valore dovrà riproporzionare gli importi indicati nella prima dichiarazione a favore dei legatari.

Tale dichiarazione sostitutiva non sarà necessaria solo nell’ipotesi in cui il valore di realizzo dei titoli fosse uguale al valore indicato in dichiarazione.

2. Risposta n. 580 del 6 settembre 2021

Leasing: gestione separata delle attività ex art. 36 DPR 633/72

L’Istante, esercente attività di recupero crediti (indetraibile ai fini iva), ha deciso, coerentemente al suo statuto sociale, di esercitare anche l’attività di leasing sia finanziario che operativo (detraibile ai fini iva) e ha chiesto di sapere quale sia il corretto trattamento della gestione dell’attività di leasing optando, a norma dell’art. 36 co. 3 DPR 633/72, per la gestione separata delle due attività ai fini IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 36 co.3 DPR 633/72 prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate.

Condizione per esercitare tale opzione è che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d’impresa.

Inoltre, l’Age ha chiarito che:

– (circolare n. 22/E del 28.6.2013) è possibile scindere soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, individuate da diversi codici ATECO;

– (circolare n. 19/E del 31.10. 2018) ai fini della nozione di «più attività nell’ambito della stessa impresa», il riferimento ai codici ATECO non può considerarsi esaustivo in quanto è un criterio tendenzialmente statistico e di controllo ma è necessario individuare criteri oggettivi per distinguere le attività, come l’individuazione degli acquisti di beni o servizi afferenti alle diverse attività.

Tali criteri sono condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa, e per individuare l’effettiva quota di utilizzo nell’ambito delle diverse tipologie di operazioni.

Così operando sarà possibile disapplicare la regola del pro-rata, in quanto viene offerta agli operatori economici la possibilità di esercitate un più preciso diritto alla detrazione, anziché soggiacere alle limitazioni di tale diritto conseguenti all’applicazione del criterio forfetario del pro-rata.

Tanto premesso, l’AGE ha concluso che, nel caso in oggetto, è possibile l’esercizio dell’opzione relativa alla gestione separata delle attività ex art. 36, co. 3 DPR 633/72, e pertanto applicare l’imposta separatamente, rispettando la ratio sottesa al suddetto articolo.

3. Risposta n. 584 del 14 settembre 2021

Mancata inizio attività: diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA

La società istante, impossibilitata ad avviare l’attività d’impresa, pur non avendo mai realizzato operazione attive ha chiesto di sapere se l’eccedenza di IVA a credito maturata possa essere chiesta a rimborso per effetto della cessazione di attività (mai iniziata).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è l’acquisto di beni o di servizi, da parte di un soggetto passivo, a determinare l’applicazione del sistema della detrazione, mentre l’impiego dei beni o servizi, reale o previsto, determina solo l’entità della detrazione, ma non incide sulla nascita del diritto alla detrazione.

Tanto premesso, il contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

Ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.

Alla luce delle predette argomentazioni l’Agenzia ritiene sussistente – in linea di principio – il diritto al rimborso dell’eccedenza dell’IVA assolta e effettivamente dovuta sugli acquisti propedeutici all’avvio della dichiarata attività alberghiera, nel presupposto dell’effettiva connessione dei predetti acquisti con l’espletamento della progettata attività alberghiera e delle conseguenti operazioni attive imponibili o operazioni attive che comunque, ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72, conferiscono il diritto alla detrazione.

4. Risposta n. 602 del 17 settembre 2021

Industria 4.0: credito fruibile l’anno successivo all’interconnessione dei beni

L’istante, società operante nel settore dell’edilizia, nel corso del 2020 ha effettuato un investimento in beni strumentali stipulando un contratto di leasing per una pala meccanica.

Detto investimento, con il bene in questione, rispetta i requisiti previsti per fruire del credito d’imposta cd. “Industria 4.0”, rientrando nell’elenco dell’allegato A della L. 232/2016.

Il valore del bene ammonta ad euro 202.000, oltre iva, e la società istante ha prodotto sia la dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore Unico sia la perizia di un tecnico ingegnere ove si è attestato la conformità del bene a quelli dell’allegato A della citata legge.

L’istante, posto che l’interconnessione del bene oggetto di agevolazione, così come attestato anche dalla perizia tecnica, è avvenuta al 31 dicembre 2020, ha chiesto di conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla possibilità di poter usufruire o meno della prima rata del credito d’imposta a partire dall’anno 2020, segnalando tuttavia che la perizia, prodotta dalla società per mero scrupolo di affiancamento alla dichiarazione sostitutiva dell’amministratore unico, è stata giurata e consegnata alla società soltanto nelle prime settimane del 2021.

L’AGE ha risposto all’istante, ricordando che, a norma dell’art. 1, co. 1059, della L. 178/2020 “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…) in tre quote annuali di pari importo, (…) a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo”.

Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che sia applicabile la disciplina di cui alla legge di bilancio 2020, e che, ai sensi dell’art. 1, co. 191, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall’anno 2021.

5. Risposta n. 604 del 17 settembre 2021

Bonus investimenti in beni strumentali: calcolo del cumulo con altri contributi e riparametrazione

La società istante ha acquistato nell’anno 2021 un macchinario nuovo di fabbrica, con ordine fatto in data 28/10/2020 a seguito del preventivo del 10/09/2020 a fronte del quale è stato pagato un acconto di euro pari al 25% del costo di acquisto, in data 10/11/2020.

Il macchinario è stato consegnato in data 04/01/2021 ed è entrato in funzione nell’anno 2021.

Detto macchinario ha le caratteristiche per rientrare, insieme ad altri beni, tra quelli per i quali è stata presentata domanda in data 24/09/2020 per l’ottenimento di un contributo a fondo perduto previsto dal bando “Fondo investimenti Toscana aiuti agli investimenti” POR FESR 20142020 azione 3.1.1 sub a3) “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID19” da calcolarsi in misura pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisto dei beni che saranno oggetto di apposita rendicontazione e che, pertanto, l’istante avrebbe l’intenzione di inserire tale bene tra quelli agevolabili dal suddetto fondo.

Il contributo a fondo perduto concorre alla formazione del reddito IRPEF dei soci e dell’imponibile IRAP. La società istante nell’anno 2021 intende interconnettere il macchinario, fruendo del credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 189, L. 160/2019, pari al 40% del costo del macchinario. L’interpellante ha evidenziato che il contributo a fondo perduto previsto dal bando POR FESR 20142020 è cumulabile con il credito di imposta.

Tanto premesso, la società ha esposto i seguenti quesiti:

1) modalità di calcolo della cumulabilità del credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 192, della L. 160/2019, il quale prevede che: “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente. non porti al superamento del costo sostenuto“.

2) nel caso di superamento del limite di cumulabilità previsto dall’art. 1, co. 192, della L. 160/2019, modalità di rideterminazione del medesimo credito d’imposta beni strumentali, fruendone in una misura inferiore, in modo da non superare il totale del costo sostenuto.

L’AGE in risposta al primo quesito ritiene che nel calcolo del cumulo con altre agevolazioni (nel caso di specie, il contributo a fondo perduto POR FESR 20142020), è necessario tenere in considerazione non solo il risparmio di imposta ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, derivante da detta detassazione, ma anche l’imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d’imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla legge di bilancio 2020.

In riferimento al secondo quesito, l’Agenzia ritiene che, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, fosse superiore al costo dell’investimento, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta in modo che non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

6. Risposta n. 607 del 17 settembre 2021

Sospensione ammortamenti: rinvio anche della deduzione fiscale

L’istante, società di capitali, ha rappresentato di aver intenzione, nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2020, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 60, co. 7-bis, del DL 104/2020 sospendendo il 100 per cento degli ammortamenti relativi ai beni materiali iscritti a tale data e, quindi, prolungando di un anno l’originario piano di ammortamento dei cespiti medesimi.

L’istante ha fatto presente che il co. 7-quinquies citato consente la deducibilità delle quote di ammortamento 2020 anche se non imputate al conto economico, evidenziando che nelle istruzioni al Modello SC 2021, tra le variazioni in diminuzione consentite (codice 81), è indicata la quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni del decreto citato.

Nel caso di utilizzo della deduzione fiscale di ammortamenti non eseguiti nel bilancio civilistico, si viene a creare un disallineamento tra il piano di ammortamento civilistico – che trasla di un anno prolungando la durata – e quello fiscale che, al contrario, rimane come originariamente stabilito.

In virtù di tale meccanismo l’esaurimento del processo di ammortamento fiscale di ogni singolo cespite viene anticipato rispetto a quello di ammortamento civile e, infatti, nelle istruzioni al modello dichiarativo 2021 è prevista una variazione in aumento (identificata con il codice 67) da utilizzarsi negli anni a venire.

A tal proposito, l’stante ha precisato di aver interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell’esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Per tutto ciò premesso, la società istante chiede se a fronte della sospensione degli ammortamenti nel bilancio al 31 dicembre 2020 – facoltà prevista dall’art. 60, co. 7-bis, del decreto citato – sia obbligatorio procedere alla loro deduzione fiscale in sede di dichiarazione oppure sia possibile rinunciare alla deduzione degli ammortamenti non imputati a bilancio dagli imponibili IRES ed IRAP 2020 e, quindi, proseguire negli anni 2021 e seguenti con l’imputazione – e relativa deduzione fiscale – delle quote di ammortamento secondo il piano originario, ma prolungando di un anno in forza della sospensione operata ai sensi del citato articolo 60, co. 7-bis DL 104/2020.

L’Agenzia delle Entrate rileva innanzi tutto che sul piano civilistico, la deroga all’ordinario processo di ammortamento è finalizzata a ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo depresso dagli effetti economici della pandemia.

L’esercizio di tale facoltà da parte delle imprese, in assenza delle previsioni di cui al comma 7-quinquies, avrebbe determinato l’impossibilità di dedurre le relative quote di ammortamento, poiché in assenza di imputazione al conto economico degli ammortamenti non sarebbe stato rispettato il principio di previa imputazione di cui al comma 4 dell’articolo 109 del Tuir.

Pertanto, proprio avendo riguardo al carattere eccezionale della norma in commento, l’Agenzia ritiene che la locuzione “la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma7-ter è ammessa”, debba essere intesa nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.

Conseguentemente, la società che sospende gli ammortamenti in bilancio, è libera di rinviare coerentemente anche la loro deduzione fiscale.

7. Risposta n. 623 del 24 settembre 2021

Rete di imprese e i Retisti: il trattamento fiscale delle operazioni di “ribaltamento” di costi e ricavi

L’Istante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, delle operazioni di “ribaltamento” di costi e ricavi fra la Rete e i Retisti.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui la Rete – di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione – agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti (imprese e i professionisti) effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della Rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, nel senso che hanno la stessa natura.

Inoltre, nella fattura emessa dalla Rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza.

In tal caso però i tecnici e le imprese coinvolte nell’intervento emetteranno fattura nei confronti del committente/beneficiario e la Rete, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione, senza applicazione dell’IVA.

Pertanto, in tema di operazioni di “ribaltamento” di costi e ricavi fra una Rete di imprese e i Retisti, gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla Rete al committente, e nella fattura emessa dalla Rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

8. Risposta n. 627 del 27 settembre 2021

Agevolazioni prima casa, riacquisto in Italia da soggetto residente all’estero.

L’istante, cittadino emigrato all’estero e iscritto all’Aire, il 16 gennaio 2020 ha acquistato un immobile, allo stato grezzo, da destinare ad abitazione principale, chiedendo le agevolazioni “prima casa”.

Il 22 marzo 2021 ha rivenduto l’immobile e il giorno successivo ha comprato da un’impresa costruttrice, sempre in Italia, una nuova abitazione, un garage e un posto auto scoperto.

L’Istante chiede se per mantenere i regimi agevolativi previsti per l’acquisto della “prima casa”, debba trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nel Comune della nuova abitazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto della “prima casa” da impresa costruttrice prevede l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura ridotta del 4% per le cessioni di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione.

La vigente Nota II-bis, all’articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR 131/1986 (TUR), prevede inoltre, tra le condizioni per poter fruire del beneficio che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.

Ai sensi del comma 4 della citata Nota, nelle ipotesi in cui i beni acquistati con l’agevolazione vengano alienati prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, l’ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti, per gli acquisti soggetti ad IVA, la differenza fra l’imposta sul valore aggiunto calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima e recuperare gli interessi di mora.

Tuttavia, l’ultimo capoverso dello stesso comma prevede che le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

In linea generale, dunque, la decadenza è evitata, se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire “a propria abitazione principale”.

In base alla citata Nota II-bis, per il cittadino emigrato all’estero, già in sede del primo acquisto, l’agevolazione spetta a condizione che l’immobile acquistato costituisca la ‘prima casa’ nel territorio italiano.

Al riguardo, come chiarito dalla circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, l’agevolazione compete a condizione che l’immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, senza, peraltro, che sia necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

Ne consegue che anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Infatti, tale obbligo (analogamente all’obbligo di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.

Tra l’altro la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 20 gennaio 2022

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Mario Fabozzi

mariofabozzi@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Dal 1° al 30 SETTEMBRE 2021

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