Circolare n.11/2001 – Scadenze dichiarazioni fiscali

Scadenze dichiarazioni fiscali

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 107 del 10 maggio 2001, sono state fissate le scadenze delle dichiarazioni fiscali relative all’esercizio 2000 e dei relativi versamenti che di seguito esponiamo.

DICHIARAZIONI 2001

La novità significativa che caratterizza le dichiarazioni 2001 è l’obbligo, a far data dal 1° gennaio, della presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni (Redditi, Iva, Irap e Sostituti) per i contribuenti che nell’anno 2000 hanno provveduto alla presentazione di almeno una liquidazione periodica Iva ovvero alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’art.4 del DPR n. 322 del 1998, anche se contenuta nella dichiarazione unificata. 

UNICO 2001

Sono obbligati a presentare il modello Unico 2001 tutti i soggetti che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

  • Redditi;
  • Iva;
  • Irap

Presentazione e versamenti

Le modalità di presentazione del modello Unico 2001 possono essere di due tipi:

  1. a banca convenzionata, ad agenzia postale o ad un intermediario;
  2. trasmissione telematica effettuata dal contribuente

A.  Persone fisiche e Società di persone

Le persone fisiche e società di persone possono presentare la dichiarazione:

  • dal 2 maggio 2001 al 31 luglio 2001 a banche convenzionate e agenzie postali le quali rilasceranno apposita ricevuta, ovvero ad un intermediario abilitato che rilascerà copia della dichiarazione con l’impegno della trasmissione telematica;
  • entro il 31 ottobre 2001 se inviata in via telematica direttamente dal

Le società di persone che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ovvero anche con periodo inferiore ai dodici mesi, a condizione che lo steso termini il 31 dicembre 2001, presenteranno la dichiarazione sui modelli Unico 2001;

Le società con periodo d’imposta inferiore ai dodici mesi o con periodo chiuso anteriormente al 31 dicembre 2001 presenteranno la dichiarazione sui modelli Unico 2000 presentando però, in forma autonoma, la dichiarazione annuale IVA col modello IVA/2001 e la dichiarazione dei sostituti d’imposta sul modello 770/2001.

I termini ordinari di versamento delle imposte, per le persone fisiche e società di persone fissati al 31 maggio 2001, subiscono il differimento di venti giorni ai sensi dell’art.5, Decreto legislativo 241/97 senza la maggiorazione di alcuna somma a titolo di interessi.

E’ prevista, però, la possibilità di effettuare i pagamenti delle imposte derivanti da Unico 2001 dal 21 giugno al 20 luglio 2001 con l’applicazione della maggiorazione dello 0.4 per cento a titolo di interesse.

Entro il 20 giugno 2001

I     versamenti     possono     essere     effettuati     senza

maggiorazione

Dal 21 giugno al 20 luglio

2001

I    versamenti    possono    essere    effettuati    con    la

maggiorazione dello 0.4 per cento

I versamenti delle imposte posso anche essere rateizzati in massimo cinque rate che dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva e entro l’ultimo giorno del mese per gli altri contribuenti, ma comunque per tutti, entro il mese di novembre.

B.  Unico 2001 Società di capitali

Le società di cui all’art.87, lettere a) e b), comma 11 devono rispettare i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni che sono entro un mese dall’approvazione del bilancio ovvero, se non approvato, un mese dalla data entro cui doveva esserlo.

A partire dal 2001, però, le suddette società non possono accedere alla presentazione cartacea presso banche e poste ma sono obbligate alla presentazione in via telematica che subisce la proroga fino al il 31 ottobre 2001.

Le citate società, altresì, hanno un termine mobile di versamento (entro venti giorni) ancorato all’approvazione del bilancio ovvero dalla data in cui doveva essere approvato. Le società che approvano il bilancio entro il 30 giugno possono beneficiare della proroga del versamento delle imposte entro il 20 luglio senza la maggiorazione di alcuna somma a titolo di interessi.

Come per le persone fisiche e società di persone è prevista, però, la possibilità di effettuare i pagamenti delle imposte derivanti da Unico 2001 dal 21 giugno al 20 luglio 2001 con l’applicazione della maggiorazione dello 0.4 per cento a titolo di interesse.

Le società citate all’art.87, tenute all’approvazione del bilancio o rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo con termine di presentazione dopo il 20 luglio 2001 devono presentare il modello e versare le imposte nel rispetto delle scadenze ordinarie.2

È concessa la possibilità di rateizzare i suddetti versamenti in cinque rate che devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese e non oltre il mese di novembre.

 

Tabella riepilogativa

Presentazione Unico 2001

Contribuente

Modello

Presentazione

banche e poste

Presentazione

intermediario

Persone fisiche

Unico 2001 Persone fisiche

31 luglio

31 ottobre

Società di persone

Unico 2001 Società di Persone

31 luglio

31 ottobre

Società di Capitali (con approvaz. bil.

entro il 30/6)

Unico 2001 Società di Capitali

 

NO

31 ottobre

Società di Capitali

(con approvaz. bilancio oltre il 30/6)

Unico 2001 Società di Capitali

Entro un mese

dall’approvazione del bilancio

Entro due mesi

dall’approvazione del bilancio

Casi particolari di presentazione

I termini di presentazione delle dichiarazioni e i relativi versamenti fissati dal citato decreto ministeriale non riguardano i contribuenti tenuti all’utilizzo dei vecchi modelli Unico 2000 che devono rispettare i termini fissati dall’attuale versione del D.P.R. 322/98.

Si tratta solitamente di società con esercizio non coincidente con l’anno solare, come ad esempio quelle poste in liquidazione.

Nel caso di società poste in liquidazione durante l’anno 2000 e con la stessa ancora in corso al 31 dicembre 2001 le dichiarazioni :

  • relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 alla data in cui la società è posta in liquidazione devono essere presentate col modello Unico 2000 entro il termine ordinario del 30 giugno 2001;
  • relative al periodo che va dalla data in cui la società è posta in liquidazione al 31 dicembre 2000 devono essere presentate col modello Unico 2001, in via telematica entro il 31 ottobre.

DICHIARAZIONI IVA 2001 (non compresa nel modello Unico)

La dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2000, in forma non unificata, è prevista solo per i seguenti soggetti:

  • società di capitali, enti soggetti ad Irpeg e società di persone con periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare;
  • società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione di gruppo ai sensi dell’art.733;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori relativamente alle dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  • rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentanti;
  • particolari soggetti (es.i venditori “porta a porta), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP e se non sono sostituti d’imposta.

I contribuenti devono presentare la dichiarazione annuale sul modello cartaceo ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale entro il 31 maggio 2001, ovvero, per la trasmissione telematica, diretta o tramite un intermediario abilitato, entro il 20 luglio 2001.

Si ricorda che se nell’anno 2000 si è provveduto alla presentazione di almeno una liquidazione periodica ovvero alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta anche se contenuta nella dichiarazione unificata la presentazione dovrà obbligatoriamente avvenire in via telematica direttamente ovvero tramite gli abilitati alla trasmissione .

Le società di cui all’art.87, lettere a) e b), comma 14, sono, comunque, obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica.

Il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2000 doveva essere effettuato entro il 16 marzo 2001 scorso, salvo i rateizzi previsti dalla legge.

I soggetti che non hanno provveduto al versamento del saldo Iva entro il 16 marzo 2001 possono effettuarlo entro i termini per i versamenti di Unico 2001 e quindi:

  1. entro il 20 giugno 2001 maggiorando dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2001;
  2. dal 21 giugno al 20 luglio 2001 maggiorando di un ulteriore 0.40 per cento l’importo determinato al punto 1.

Detti importi possono essere rateizzate contestualmente col versamento delle altre imposte a debito, ma comunque, entro il mese di novembre.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del DPR 22 luglio 1998, n 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge; per i ritardi superiori a novanta giorni, le stesse si considerano omesse e costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che risulti dovuta.

MODELLO 770 /2001 (non compreso nel modello Unico)

I sostituti d’imposta che nell’anno 2000 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL sono tenuti alla presentazione della dichiarazione tramite il Mod. 770.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2000 in forma autonoma può essere presentata dai soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare e dai soggetti che non sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

  • Redditi;
  • Iva;
  • Irap

Parimenti obbligati alla presentazione separata sono i sostituti che hanno corrisposto compensi a più di venti soggetti.

A partire dal 2001, ai sostituti che nell’anno 2000 hanno operato ritenute nei confronti di soggetti non superiori a venti è concessa la facoltà di presentare tale dichiarazione in forma autonoma. 5

La dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato entro il 30 giugno 2001 (termine prorogato al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 cade di sabato).

DICHIARAZIONE PERIODICA IVA

A partire dal periodo d’imposta 2001 le dichiarazioni periodiche Iva devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Quindi i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili presenteranno le dichiarazioni entro il mese successivo a quello in cui deve essere eseguita la liquidazione (es. per la liquidazione del mese di gennaio, il versamento avverrà entro il 16 febbraio e la presentazione entro marzo).

I contribuenti tenuti alle liquidazioni trimestrali presenteranno le dichiarazioni entro il mese successivo a quello in cui deve essere eseguita la liquidazione (es. la liquidazione primo trimestre avverrà entro il 16 maggio e la presentazione entro giugno).

Esclusivamente per l’anno 2001 le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo possono essere trasmesse entro il 20 giugno 2001 mentre le dichiarazioni di aprile e del primo trimestre entro il 20 luglio 2001.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Circolare n.11/2001

  1. società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia nonché enti pubblici e privati, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. ↩︎
  2. versamento delle imposte entro venti giorni dall’approvazione del bilancio ovvero dalla data in cui doveva essere approvato e presentazione entro un mese dall’approvazione del bilancio ovvero dalla data in cui doveva essere approvato se consegnato in posta o banca, entro due mesi e comunque non oltre il 31 ottobre, se consegnata ad un intermediario. ↩︎
  3. Le società controllate devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale e la società controllante deve presentare, oltre la propria dichiarazione, anche il prospetto che riepiloga la liquidazione di gruppo. ↩︎
  4. società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia nonché enti pubblici e privati, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. ↩︎
  5. Fino alla precedente dichiarazione per i soggetti che avevano ritenute nei confronti di soggetti non superiori a venti. era obbligatorio la presentazione con il modello Unico. ↩︎

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