Circolare n.1/2000 – Legge Finanziaria anno 2000

 Legge Finanziaria anno 2000

Si porta a conoscenza che la Legge n. 488 del 23.12.1999 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi, di I.V.A. e di altre imposte indirette.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali modifiche intervenute con l’ausilio anche delle note di chiarimento contenute nella circolare Ministero delle Finanze n.247/E del 29.12.1999.

Impianto normativo generale

La norma è strutturata in settantuno articoli raggruppati in cinque titoli, così suddivisi:

  • Titolo I Disposizioni di carattere finanziario: Articolo unico.
  • Titolo II Disposizioni in materia di entrata:

Capo I – Disposizioni in materia di vendita di immobili – articoli da 2 a 5; Capo II – Altre disposizioni in materia di entrata – articoli da 6 a 18;

  • Titolo III Disposizioni in materia di spese:

Capo I – Spese delle amministrazioni centrali – articoli da19 a 29;

Capo II – Spese delle amministrazioni locali e regionali – articoli da 30 a 34; Capo III – Interventi in materia previdenziale – articoli da 35 a 48;

  • Titolo IV Interventi per lo sviluppo:

Capo    I    –    Disposizioni    per    agevolare    lo    sviluppo    dell’economia    e dell’occupazione – articoli da 49 a 64;

Capo II – Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazioni – articoli da 65 a 67;

  • Titolo V – Disposizioni finali: Articoli da 68 a 71

In questa sede si limiterà il campo di analisi ai seguenti articoli:

  • Art. 6: Disposizioni in materia di imposte sui redditi;
  • Art. 7: Disposizioni in materia di IVA, di altre imposte indirette e per l’emersione di base imponibile;
  • Art. 8: Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni;
  • Art. 30: Patto di stabilità interno;
  • Art. 51: Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo.

1. Disposizioni in materia di I.V.A.

1.1 Aliquota applicabile sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa: Art.7.

Fino alla data del 31.12.2000, l’aliquota I.V.A. applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria rese per gli edifici a destinazione abitativa viene ridotta dal 20% al 10%.

Con ciò viene operata una equiparazione (ai soli fini I.V.A.) tra i suddetti interventi e quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

C’è da sottolineare che la previsione dell’aliquota agevolata anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione appare forse superflua, posto che nel regime previgente tali tipologie di intervento (disciplinate dalla L. n. 457 del 05/08/1978 ) prevedevano già una aliquota agevolata del 10% (n. 127 – quaterdecies della parte Terza, della Tabella allegata al DPR 633/72).

Come accennato, gli interventi possono avere ad oggetto solo ed esclusivamente edifici a destinazione abitativa e pertanto la suddetta agevolazione è applicabile alle seguenti categorie di edifici:

a) singole unità immobiliari (ctg catastali da A/1 ad A/11 escluso A/10) e relative pertinenze, a prescindere dall’effettivo utilizzo. Per la identificazione delle pertinenze agevolabili, si ritiene che si possa fare riferimento alla normativa dell’imposta di registro relativa all’acquisto della prima casa (nota II-bis n.3 all’art.1 tariffa parte prima DPR 131/86 ed inerenti interpretazioni ministeriali);

b) interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. Non è richiesta l’ulteriore condizione (stabilita per esempio dalla Legge Tupini), che il fabbricato non abbia più del 25% di superficie dei piani sopra terra destinati a negozi.

Si precisa a tal proposito che il Ministero delle Finanze ha interpretato in senso assolutamente restrittivo la portata della norma, escludendo dall’agevolazione le prestazioni rese direttamente ed esclusivamente su parti non destinate ad abitazione. Con ciò lasciando intendere che se la prestazione viene resa per l’intero fabbricato, l’aliquota rimane agevolata, a nulla rilevando la presenza di unità non abitative. Viceversa, nel caso di interventi su specifiche unità, prevale la destinazione della singola unità immobiliare.

c) Se l’edificio possiede i requisiti sub a) o sub b), le parti condominiali.

Fermo restando ovviamente che, nel caso sub b), se si tratta di interventi specifici su unità immobiliari non abitative, le manutenzioni sulle inerenti parti condominiali non saranno agevolabili.

 

L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, pertanto essa opera anche qualora l’appaltatore provveda, nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, alla fornitura delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti (c.d. fornitura e posa in opera).

Tuttavia in tale caso (che peraltro appare il più frequente), l’agevolazione torna applicabile, sempre che non vengano forniti taluni tipi di beni (definiti “significativi”) di importo prevalente rispetto al valore della prestazione complessiva effettuata.

I beni significativi, identificati con Decreto del Ministro delle Finanze del 29.12.1999, sono i seguenti:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed esterni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagno;
  • impianti di sicurezza

Per aversi prevalenza della componente fornitura di beni significativi sul totale della prestazione resa, occorre che il valore di tali beni superi il 50% del valore complessivo dell’appalto.

In tale caso, l’aliquota agevolata può essere applicata, oltre che sul valore delle prestazioni d’opera e dei beni non significativi, solo sull’ammontare del valore del bene significativo corrispondente al valore delle altre prestazioni e forniture.

Ovviamente, sulla parte del valore del bene significativo eccedente l’ammontare come sopra determinato, dovrà applicarsi l’aliquota normale.

Valga a questo punto un esempio:

Si supponga un appalto consistente nella fornitura e posa in opera di infissi.

Costo degli infissi Lit. 11.000.000

Posa in opera e altri beni minori Lit.  9.000.000

Corrispettivo totale Lit. 20.000.000

Calcolo per l’agevolazione sui beni significativi:

Valore beni e servizi agevolabili  Lit. 9.000.000

Quota parte beni significativi agevolabile Lit. 9.000.000

Quota parte beni significativi non agevolabile Lit.  2.000.000

 

Per quanto concerne la fatturazione, la norma stabilisce che il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni significativi, ed inoltre, distintamente la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota ordinaria.

Esempio:   IVA 10% IVA 20%
Posa in opera e altri beni Lit. 9.000.000  
Infissi agevolati Lit. 9.000.000  
Infissi non agevolati     Lit. 2.000.000
Totale Lit. 18.000.000 Lit. 2.000.000
IVA Lit.  1.800.000 Lit.    400.000

Totale fattura                          Lit. 22.200.000

E’ superfluo rimarcare che, se il valore dei beni significativi non supera il 50% del corrispettivo complessivo della prestazione, l’intera prestazione è imponibile IVA al 10%.

Un ultimo chiarimento appare necessario per quelle tipologie di lavori dove a fronte di un unico contratto di appalto a monte, vi siano poi, a valle di esso, uno o più rapporti di subaffidamento.

Trattandosi per il caso in specie di agevolazione di natura oggettiva, godranno dell’agevolazione anche i rapporti di subappalto e/o di subcommittenza, sempre ovviamente alle medesime condizioni sancite dalla norma.

2. Disposizioni in materia di Imposte sui Redditi.

2.1 Modifiche alla deduzione forfettaria per abitazione principale: Art 6

Con la disposizione contenuta nell’articolo citato, a partire dal periodo d’imposta 1999 la deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF per abitazione principale è incrementata da Lit. 1.100.000 a Lit. 1.800.000.

L’ammontare effettivamente spettante, con riferimento anche alle pertinenze, dovrà determinarsi avendo riguardo al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale ed in proporzione alla quota di possesso.

La novità rilevante è data dal fatto che tale deduzione è stata inserita tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo (art.10, comma 3bis TUIR) pertanto, la deduzione viene messa a regime, cioè l’applicazione non è più limitata ad un solo periodo di imposta.

2.2 Modifiche alla deduzione forfettaria per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – incremento aliquota contributiva: Art.51

A decorrere dal 1° gennaio 2000, i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo, derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, sono soggetti al contributo INPS alla gestione separata pari al 13% (fino al 1999 il contributo era del 12% per i lavoratori autonomi senza altra copertura previdenziale e del 10% per le altre categorie gia aderenti ad altra gestione previdenziale )

Tale incremento varrà quindi:

  • per i collaboratori che percepiscono redditi di cui all’art.49 comma 2° lett. a) del TUIR (redditi da collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale);
  • per i soggetti che percepiscono redditi di cui all’art.49 comma 1° del TUIR (redditi di natura professionale di coloro che non sono dotati di autonoma cassa previdenza);
  • per gli incaricati alle vendite a

A parziale contropartita dell’incremento contributivo, il legislatore fiscale ha concesso per il periodo di imposta 1999 un aumento della abbattimento forfetario dell’imponibile, che passa dal 5% al 6% (per il 2001 l’abbattimento forfetario sarà pari al 7%).

Tale riduzione forfetaria è tuttavia limitata a quei soggetti che possiedono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a Lit. 40.000.000 ed un reddito da prima casa non superiore a quanto previsto dall’art.10 comma 3bis del TUIR.

E’ appena il caso di precisare che, considerata l’entrata in vigore dell’aumento contributivo (1/1/2000), saranno soggetti alla nuova aliquota contributiva anche i compensi erogati a dicembre 1999.

2.3. Modifiche al sistema delle detrazioni oggettive e soggettive: Art.6.

L’intervento sulle detrazioni dal reddito complessivo ai fini IRPEF è stato molto ampio e articolato. Difatto ha interessato tutte quelle oggi esistenti (con la sola eccezione di quella per il coniuge a carico, che rimane immutata) e ne ha previsto di nuove, sia per particolari tipologie di spese, che per i percettori di specifiche categorie di redditi.

Nel rimarcare che le suddette modifiche si applicano a partire dal periodo di imposta 2000, fatta eccezione per le detrazioni per spese funebri, redditi da assegno divorzile e detrazione per lavoro dipendente per parte di anno, si riporta qui di seguito un rapido riepilogo per ciascuna tipologia di detrazione.

a) Detrazione per i familiari a carico

La misura della detrazione d’imposta, unificata per ciascun figlio od altro familiare a carico, fissata in 336.000 lire annue, con un intervento sull’art.12 del TUIR viene così rimodulata:

–  408.000 lire per il 2000;

–     516.000 lire per il 2001;

–     552.000 lire per il 2002.

Inoltre se i figli a carico non superano l’età di tre anni, la specifica detrazione diventa la seguente:

–     648.000 lire per il 2000;

–     756.000 lire per il 2001;

–     792.000 lire per il 2002.

b) Detrazione per lavoro dipendente e da pensione.

La norma ha previsto un aumento delle detrazioni a partire dall’anno d’imposta 2000 in favore dei percettori di tali categorie di reddito per importo non superiore a Lit. 15.900.000, modificando correlativamente l’art. 13 del TUIR.

Per effetto di questi adeguamenti, le detrazioni per lavoro dipendente e da pensione spettano nelle misure evidenziate nella tabella 1.

Tab. 1. Le detrazioni per lavoro dipendente
Reddito di lavoro dipendente Detrazione
Fino a Lit. 9.100.000 Lit. 1.750.000
Oltre Lit. 9.100.000 e fino a Lit. 9.300.000 Lit. 1.650.000
Oltre Lit. 9.300.000 e fino a Lit. 15.000.000 Lit. 1.550.000
Oltre Lit. 15.000.000 e fino a Lit. 15.300.000 Lit. 1.400.000
Oltre Lit. 15.300.000 e fino a Lit. 15.600.000 Lit. 1.300.000
Oltre Lit. 15.600.000 e fino a Lit. 15.900.000 Lit. 1.200.000
Oltre Lit. 15.900.000 e fino a Lit. 30.000.000 Lit. 1.050.000
Oltre Lit. 30.000.000 e fino a Lit. 40.000.000 Lit.950.000
Oltre Lit. 40.000.000 e fino a Lit. 50.000.000 Lit. 850.000
Oltre Lit. 50.000.000 e fino a Lit. 60.000.000 Lit. 750.000

 

Oltre Lit. 60.000.000 e fino a Lit. 60.300.000 Lit. 650.000
Oltre Lit. 60.300.000 e fino a Lit. 70.000.000 Lit. 550.000
Oltre Lit. 70.000.000 e fino a Lit. 80.000.000 Lit. 450.000
Oltre Lit. 80.000.000 e fino a Lit. 90.000.000 Lit. 350.000
Oltre Lit. 90.000.000 e fino a Lit. 90.400.000 Lit. 250.000
Oltre Lit. 90.400.000 e fino a Lit.100.000.000 Lit. 150.000
Oltre Lit. 100.000.000 Lit. 100.000

c) Introduzione di un’ulteriore detrazione per i redditi da pensione: Art. 6.

Con decorrenza dal periodo di imposta 2000, viene introdotta un’ulteriore detrazione in favore dei titolari di soli redditi da pensione fino a Lit.18 milioni e di reddito da abitazione principale e pertinenze .

Tale detrazione si incrementa per scaglioni di reddito e in ragione dell’età (minore di 65 anni od uguale o superiore a 65 anni).

La nuova distribuzione della detrazione viene evidenziata nella tabella 2.

Tabella 2. L’ulteriore detrazione per i pensionati
Reddito Età Detrazione
Fino a 9.400.000 Lit. meno di 75 anni Lit. 190.000
Da 9.400.000 a 18.000.000 Lit. meno di 75 anni Lit. 120.000
Fino a 9.400.000 Lit. più di 75 anni Lit. 430.000
Da 9.400.000 a 18.000.000 Lit. più di 75 anni Lit. 360.000
Da 18.000.000 a 18.500.000 Lit. più di 75 anni Lit. 180.000
Da 18.500.000 a 19.000.000 Lit. più di 75 anni Lit. 90.000

d) Aumento della detrazione per lavoratori autonomi e d’impresa minore: Art.6.

Dal 1° gennaio 2000 aumenta di 50.000 lire la detrazione prevista per i percettori di redditi non eccedenti i 15 milioni di lire, con conseguente modifica dell’art.13 del TUIR. Le detrazioni spettano secondo quanto riportato nella tabella 4.

Tab. 3. Detrazioni per lavoro autonomo e/o impresa minore
Reddito Detrazione
Ino a 9.100.000 Lit. Lit. 750.000
Oltre 9.100.000 e fino a 9.300.000 Lit. Lit. 650.000
Oltre 9.300.000 e fino a 9.600.000 Lit. Lit. 550.000
Oltre 9.600.000 e fino a 9.900.000 Lit. Lit. 450.000
Oltre 9.900.000 e fino a 15.000.000 Lit. Lit. 350.000
Oltre 15.000.000 e fino a 30.000.000 Lit. Lit. 200.000
Oltre 30.000.000 e fino a 60.000.000 Lit. Lit. 100.000

e) Le nuove detrazioni per particolari tipologie di redditi: Art 6

Vengono introdotte, a far data dal periodo d’imposta 1999, nuove detrazioni per ridurre il prelievo fiscale su particolari tipologie di reddito.

In particolare, la detrazione spetta a coloro che possiedono un reddito complessivo costituito (anche congiuntamente) solo ed esclusivamente da:

  • reddito da fabbricato adibito ad abitazione principale con eventuali pertinenze in misura non superiore a 1.800.000 lire;
  • reddito derivante dagli assegni periodici percepiti per effetto di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili;
  • reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • reddito di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno (stagionali).

La detrazione ammonta a:

  • 300.000 se il reddito complessivo non supera Lit. 9.100.000;
  • 200.000 se il reddito complessivo è compreso tra Lit. 9.100.000 e 9.300.000;
  • 100.000 se il reddito complessivo supera Lit. 9.300.000 ma non Lit. 9.600.000.

f) Detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie: Art. 6.

Con riferimento alla detrazione del 41% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la Finanziaria anno 2000 ha apportato modificazioni a quanto precedentemente disposto dalla Legge 449/97.

La detrazione fruibile per l’anno 2000 scende dal 41% al 36% delle spese sostenute.

Di fatto l’impatto della diminuzione di tale bonus deve essere valutato congiuntamente a quanto detto nel paragrafo 1.1 (riduzione dell’I.V.A. al 10% sulle manutenzioni).

Il limite massimo di spesa agevolabile rimane comunque fissato in Lit. 150 milioni su base annua.

Nuova condizione per usufruire della detrazione è la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’I.C.I. con riferimento all’anno 1997.

Tra le spese ammesse alla detrazione sono ricomprese anche quelle sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

g) Detrazione per interessi passivi su mutui per spese sulla sicurezza statica dei fabbricati: Art.6.

Una particolare detrazione IRPEF pari al 19% dell’importo in oggetto, viene riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti su contratti di mutuo stipulati per il solo anno 2000 per finanziare gli interventi relativi alla sicurezza statica del patrimonio edilizio ed atti a consentire il rilascio della documentazione comprovante la idonea staticità.

Il tetto massimo degli interessi passivi ammessi alla detrazione è di Lit. 5.000.000 all’anno (cui corrisponde una detrazione massima di Lit. 950.000).

h) Aumento della detrazione per spese Funebri: Art. 6.

Con decorrenza 1999, è stato modificato da Lit. 1.000.000 a Lit. 3.000.000, l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte delle persone fisiche indicate nell’art.433 c.c..

i) Detrazioni per portatore di handicap: Art. 6.

Con l’articolo sopra citato, viene prevista a regime, incluso cioè nell’ art. 13 bis del TUIR, una specifica detrazione sempre pari al 19%, delle spese sostenute dai portatori di handicap:

  • per l’acquisto dei cani guida, per i non vedenti;
  • per l’acquisto di autoveicoli adattati alla locomozione, per i

E’ inoltre prevista una ulteriore detrazione forfetaria pari a Lit. 1.000.000 annui per il mantenimento dei cani guida.

l) Detrazioni per i locatari di immobili destinati ad abitazione principale: Art 6

La manovra finanziaria introduce l’art.13 ter TUIR, il quale prevede, con effetto dal periodo d’imposta 1999, che ai locatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (con contratti stipulati o rinnovati secondo il sistema del canone concordato tra le organizzazioni sindacali di categoria dei proprietari e degli inquilini) spetta una detrazione dall’Imposta lorda con i seguenti scaglioni:

  • 640.000 per chi ha un reddito complessivo inferiore a Lit. 30Mli;
  • 320.000 per chi ha un reddito compreso fra Lit. 30Mli e Lit. 60Mli.

Tale detrazione dovrà essere comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

2.4 Riduzione dell’aliquota IRPEF: Art. 6

Con decorrenza dall’1 gennaio 2000, (modificando l’art.11 TUIR) è stata ridotta di un punto percentuale l’aliquota applicabile al secondo scaglione IRPEF (quella che grava sui redditi compresi fra Lit. 15Mli e Lit. 30Mli), che passa dal 26.5% al 25.5%.

2.5 Rateizzo addizionale regionale: Art. 6.

Il citato articolo ha sancito, a partire dal periodo d’imposta 2000, che per i redditi di lavoro dipendente e quelli ad esso assimilati (artt.46 – 47 TUIR) il prelievo a titolo addizionale provinciale e regionale effettuato dai sostituti d’imposta dovrà ripartirsi in undici rate annue.

2.6 Riduzione misura dell’acconto IRPEF: Art. 6.

Per il solo anno di imposta 2000 l’ammontare dell’acconto dovuto per l’IRPEF viene ridotto dal 98% al 92%.

3. Disposizioni in materia di Imposte Indirette.

3.1– Imposta di Registro sulla vendita di fabbricati: Art. 7.

A far data dall’1.01.2000 i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di esso godranno di un alleggerimento ai fini dell’imposta di registro.

Infatti, l’imposta dovuta sulla compravendita diminuisce dall’8% al 7%, relativamente a tutte le fattispecie che non realizzano trasferimenti di prima casa, mentre in tale ultimo caso l’aliquota passa dal 4% al 3%.

3.2 – Imposta di Registro sui conferimenti in società: Art. 10.

A far data dall’1.01.2000 tutti i conferimenti di denaro, compresi quelli effettuati in sede di costituzione nonché i versamenti soci ( a fondo perduto, in conto capitale, ecc.), in società aventi sede nella Comunità Europea, sconteranno l’imposta di registro in misura fissa (attualmente Lit. 250.000), anziché l’imposta proporzionale dell’1%.

Parimenti è abolito l’obbligo di denunciare, ogni trimestre, i versamenti soci in “conto capitale” o “a fondo perduto” e le sottoscrizioni di aumenti di capitale deliberati dalle assemblee straordinarie.

Si precisa che tale agevolazione ha ad oggetto anche le sottoscrizioni di capitale ed i versamenti soci (in conto capitale, a fondo perduto, ecc.) effettuati nell’ultimo trimestre del 1999, per i quali il termine ultimo per la registrazione e per il versamento dell’imposta di registro era fissato per il 20 gennaio 2000.

Resta da chiarire se per le sottoscrizioni di capitale ed i versamenti soci sia comunque dovuta, su base trimestrale, l’imposta fissa (Lit. 250.000).

Altra modifica rilevante concerne i conferimenti immobiliari. Infatti, con decorrenza dall’1.01.2000 la relative base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società o ente nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento.

Così operando è definitivamente chiarito che se il bene conferendo è gravato da passività la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, dovrà essere al netto del valore di tali passività.

3.3– INVIM: Art. 7.

Sempre con decorrenza 1.01.2000, è stata disposta la riduzione di ¼ dell’INVIM dovuta per il trasferimento a titolo oneroso di immobili catastalmente individuati come abitativi e delle relative pertinenze.

3.4– Imposta sulle successioni e donazioni: Art. 8.

La manovra finanziaria ha elevato il valore dell’asse ereditario esente in capo agli eredi portandolo da Lit. 250.000.000 a Lit. 350.000.000 per l’anno 2000 e a Lit. 500.000.000 dall’anno 2001.

Tale riformulazione della franchigia determinerà un risparmio di imposta, rispettivamente pari a lire 3.000.000 per il 2000 e lire 13.500.000 per il 2001.

4. Disposizioni in materia di Tributi Locali.

4.1– ICI:Art. 30.

La Finanziaria proroga di un anno i termini per le seguenti operazioni relative all’ICI:

  • notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle denunce e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio per il ’93;
  • notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni per gli anni 1994- 95-96-97;
  • notifica degli avvisi di accertamento in rettifica per il 1994-95-96;
  • notifica degli avvisi di accertamento d’ufficio per il 1994;
  • contestazione di violazioni formali per gli anni 1993 al 1998

4.2 – Notifica Rendita Catastale e sanzioni ICI – Aliquota pertinenze: Art. 30.

La manovra finanziaria ha modificato l’art. 5, comma 4 del Dlgs 504/92 prevedendo, con decorrenza dall’1.01.2000, che il contribuente possa impugnare l’attribuzione di rendita catastale a partire dalla data in cui esso ne abbia avuto conoscenza del relativo avviso.

Pertanto, dal corrente anno l’UTE è obbligato a recapitare, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti gli interessati, presso l’indirizzo di residenza da esso dichiarato, l’avviso di avvenuta attribuzione di rendita.

La conseguenza, in materia di ICI, di tale norma è l’inibizione ai comuni dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi, qualora il contribuente abbia adottato per il calcolo ICI la rendita presunta, non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione di quella definitiva.

 

Inoltre viene stabilito che, a far data dal periodo d’imposta 1999, l’aliquota ICI ridotta per la prima casa non si applica sulle pertinenze degli immobili, fatta eccezione per i comuni che hanno già deliberato ed applicato l’aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

5.  Varie in materia di reddito d’impresa.

5.1 – Credito d’imposta per nuove assunzioni – Fringe benefit: Art. 6.

La legge finanziaria. ha concesso a favore degli imprenditori individuali, società o enti per le assunzioni dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2002 un credito d’imposta pari al 19% del compenso in natura (calcolato secondo i criteri di cui all’art.48, comma 4, lett. c del TUIR) determinato in relazione ai fabbricati concessi in locazione, uso o comodato concessi dal datore di lavoro ai nuovi assunti, purché concorrano le seguenti condizioni:

  • il personale assunto deve provenire dalle categorie di lavoratori:
    • che si trovino in mobilità;
    • che siano impiegati in lavori socialmente utili;
    • che fruiscano di trattamento di integrazione salariale;
    • che siano portatori di handicap;
    • che trasferiscono per esigenze di lavoro la propria residenza presso il luogo di impiego;
  • venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto alla data del 30 settembre 1999.

5.2 – Modifiche al pacchetto Treu: Art. 64.

L’articolo aggiuntivo alla finanziaria corregge alcune disposizioni originarie alla disciplina del lavoro interinale contenute nella legge 196/97 (cosiddetto pacchetto Treu).

La modifica concede la possibilità di utilizzare lavoratori temporanei anche per le basse qualifiche, delegando alla contrattazione collettiva nazionale le mansioni vietate.

L’ampliamento interessa soprattutto gli impiegati del settore dell’agricoltura e dell’edilizia esclusi precedentemente dall’originaria disciplina.

L’operatività di tale norma resta comunque in attesa di una concertazione tra il Ministero del Lavoro e le associazioni di categoria.

5.3 – Regolarizzazione delle scorte di magazzino: Art. 7.

L’obiettivo della normativa è di consentire il riallineamento fiscale delle rimanenze di magazzino, rispetto alle giacenze effettive, attraverso il pagamento di imposte sostitutive ai fini reddito ed IVA.

Soggetti interessati alla nuova disposizione sono i contribuenti, esercenti attività di impresa nei confronti dei quali sono già in vigore i 45 studi di settore, approvati con i decreti ministeriali 30/03/1999 o, quelli per i quali gli studi sono in corso di approvazione (entro il marzo 2000).

L’adeguamento delle scorte di magazzino al valore reale ha effetto, sia ai fini fiscali che civili, a decorrere dal periodo di imposta corrente al 30/09/1999 ed è riferito alle rimanenze di cui all’art.59 TUIR (materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci).

Sono escluse quindi le opere ed i servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 60 del TUIR.

a) Effetti della regolarizzazione

Per espressa previsione del’ art. 7, comma 14 della legge finanziaria, la regolarizzazione produce i seguenti effetti:

  1. L’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori in alcun modo;
  2. I valori, conseguenti alla regolarizzazione, sono riconosciuti ai fini fiscali e civilistici con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 30/09/99;
  3. I valori di adeguamento, eliminati o costituiti, non possono essere utilizzati per accertamenti relativi a periodi di imposta antecedenti;
  4. L’adeguamento non rileva per i processi verbali di constatazione redatti e per gli avvisi di accertamento notificati antecedentemente l’entrata in vigore della

b) Modalità di regolarizzazione

La regolarizzazione può avvenire in due modi:

  • Eliminazione di giacenze iscritte per valori superiori a quelli reali;
  • Iscrizione di attività precedentemente

c) Modalità di perfezionamento

Si perfeziona con il versamento, da eseguire con modalità e termini previsti per il versamento delle imposte a saldo relativamente ai redditi 1999, di:

  • una imposta sostitutiva ai fini reddito pari al 30%, indeducibile per espressa previsione della norma, da calcolarsi sulla differenza tra il valore eliminato ed il medesimo moltiplicato per un coefficiente (maggiorazione di ricarico), da determinarsi a cura del Ministero. Relativamente al credito di imposta, si ritiene che per le società di capitali l’imposta sostitutiva non concorra ad incrementare alcun canestro. Si è indotti a ragionare in tal senso suffragati dal recente comportamento del Ministero in tema di assegnazioni agevolate (cfr. circolare Min.Fin.112/99).
  • L’IVA, ad aliquota media, su una base imponibile pari al valore eliminato aumentato della percentuale di ricarico.

d) Aspetti contabili

Eliminazione di giacenze iscritte in quantità o valori superiori:

  • una volta determinato il corretto importo delle giacenze, occorre procedere alla eliminazione contabile. Nel caso in cui si è diminuito unicamente il valore, la contropartita contabile è una sopravvenienza passiva in ottemperanza del Principio Contabile n. 12;
  • diversamente, nell’ipotesi di eliminazione di quantità, sembra preferibile una contropartita da individuare nel patrimonio netto. In mancanza di riserve utilizzabili, il passaggio a conto economico appare inevitabile.

Iscrizione di attività precedentemente omesse:

  • nel caso di iscrizione di nuovi beni, l’incremento del magazzino dovrà bilanciarsi in una posta del netto. Appare meno corretto in tal senso l’utilizzo della sopravvenienza attiva.

In tutti i casi prospettati, le componenti reddituali dovrebbero rimanere neutrali ai fini fiscali, attraverso le relative variazioni in dichiarazione.

Esempio

Valga il seguente esempio a facilitare la comprensione della norma:

Supponiamo di eliminare 50 milioni di lire dal valore delle rimanenze, un aliquota media IVA del 18% ed un coefficiente di ricarico pari a due.

Iva forfetaria = 18% x (Lit.50.000.000 x 2)= Lit.18.000.000;

Imposta sostitutiva = (Lit.50.000.000 x 2) – Lit.50.000.000 = 50.000.000 x 30%= Lit.15.000.000.

Costo totale dell’adeguamento = Lit. 15.000.000 + Lit. 18.000.000 = 33.000.000

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Circolare 1/2000

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