Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Premessa
A seguito delle innumerevoli richieste di delucidazioni pervenute in merito al trattamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, è apparso opportuno elaborare la presente circolare, che ha l’obiettivo di fornire un quadro dettagliato che possa servire a valutare la convenienza dell’agevolazione e la sua applicazione.
Normativa
La normativa relativa alle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate trova collocazione nell’articolo 8, Capo III della Legge n. 388 del 23.12.2000 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2001).
Il citato articolo prevede la possibilità, per i soggetti titolari di reddito d’impresa1, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 – nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato istitutivo della Comunità Europea – di usufruire di un credito d’imposta relativamente alla realizzazione di nuovi investimenti.
Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2000, sono agevolabili solo i nuovi investimenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2001), per cui sempre che non si tratta di aziende con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il primo periodo d’agevolazione sarà il 2001.
1 indipendentemente dalla natura giuridica assunta
Concetto di attività d’ impresa
La nuova disposizione stabilisce genericamente che il credito di imposta può essere utilizzato da tutti i titolari di redditi di impresa, lasciando intendere che non assume rilevanza la tipologia di attività di fatto esercitata.
In questo senso si è poi espresso anche il ministero, che con circolare 5/E del 26.01.2001, ha chiarito che per l’identificazione delle attività rientranti nel reddito di impresa bisogna fare espresso richiamo all’ articolo 51 del Tuir che considera redditi d’impresa:
- i redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali; per imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art.2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) dell’art.29 Tuir che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa;
- redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice Civile;
- redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- redditi di terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art.29, pur nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere
- a) e b) del comma 1 dell’art.87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Nuovi investimenti
Il secondo comma dell’articolo 8 della Legge Finanziaria definisce nuovi investimenti tutte le acquisizioni rientranti nell’articolo 67 e 68 del Tuir.
Gli articoli 67 e 68 citati, regolamentano l’ammortamento del costo dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa e del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico.
Pertanto, ferma restando l’esclusione ex art.8 Legge Finanziaria per gli acquisti di mobili e macchine ordinarie d’ufficio, come individuate dalla tabella dei coefficienti di ammortamento fissati dal decreto ministeriale del 31.12.1988, tutti gli altri acquisti di beni materiali (ivi compresi i computers) e immateriali sono agevolabili.
I nuovi investimenti devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali depresse.
Il ministero delle Finanze, con la circolare citata ha precisato che per struttura produttiva si deve intendere ogni singola unità locale o stabilimento produttivo in cui si svolga l’attività.
I nuovi investimenti materiali sono agevolabili per la parte relativa al loro costo diminuito delle cessioni e dismissioni effettuate nell’esercizio di copertura, nonché degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi ai beni di investimento della struttura produttiva.
Non sono da prendere in considerazione, ai fini della determinazione della base per il calcolo del credito d’imposta, gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento effettuati nel periodo di imposta dell’acquisto.
Un ulteriore particolare beneficio è concesso solo per gli investimenti che ricadano nell’Obiettivo 1 (ovvero nel Mezzogiorno) e in Abruzzo e Molise, dove la deduzione degli ammortamenti dei beni non agevolati sarà pari al 90% del loro ammontare complessivo e non al 100% come nelle altre Regioni.
Nel caso di beni strumentali acquistati attraverso una procedura di locazione finanziaria si farà riferimento, per il calcolo del beneficio fiscale in capo al soggetto utilizzatore, al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Gli investimenti in beni immateriali, relativamente alle grandi imprese, sono ammessi all’agevolazione solo nella misura del 25 per cento del complesso degli investimento materiali ammessi.
Localizzazioni delle aree depresse
L’agevolazione è concessa ai soggetti titolari di reddito d’impresa localizzati nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art.87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato.
Il Trattato prevede che determinati aiuti avvengano solo in virtù di determinate deroghe espresse dalle lettere a), c) e e).
La lettera a) prevede la deroga per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
La lettera c) deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
La lettera e) deroga per altre categorie di aiuti, determinate con decisioni del Consiglio, che delibera con maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
La comunità europea, a partire da gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 ha stanziato risorse per aiutare le aree definite depresse con l’intento di raggiungere due obiettivi.
Il primo obiettivo, c.d. Obiettivo 1 consta nel promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo mentre il secondo, c.d. Obiettivo 2, a favorire la riconversione economica e sociale nelle zone con difficoltà strutturali.
Da un punto di vista operativo la definizione delle aree depresse si traduce nell’individuazione territoriale di comuni appartenenti agli Obiettivi 1 e 2.
Per quanto riguarda l’Italia l’Obiettivo 1 include tutto il Mezzogiorno e le isole maggiori mentre l’Obiettivo 2 include alcune zone del Centro- Nord.

Dimensioni dell’impresa
Le misure delle agevolazioni, inoltre, saranno diverse anche in relazione alla dimensione delle imprese beneficiarie.
Le imprese ammesse all’agevolazione sono classificate piccole, medie, e per deduzione grandi, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione Europea nella raccomandazione n.96/280/Ce del 3 aprile 1996, recepita con decreto del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997

Intensità delle agevolazioni
La misura del credito d’imposta è determinata nel rispetto dei crediti e dei limiti di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Il credito di imposta è determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime d’aiuto consentite (ESL e ESN) e quindi è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalla Commissione.
Tali percentuali, individuate in relazione alle varie aree territoriali e alle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti, variano da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 65 per cento dell’investimento.
L’Equivalente Sovvenzione Lordo e L’Equivalente Sovvenzione Netto sono due parametri introdotti per evitare che le agevolazioni concesse non favorissero le società residenti in paesi a bassa fiscalità o quelle residenti in paesi dove il costo del denaro è inferiore rispetto ad altri.
L’Equivalente Sovvenzione Lordo corrisponde al valore dell’agevolazione concessa ad un’azienda al lordo delle tasse, rapportato all’intero ammontare dell’investimento. Tale rapporto si calcola attualizzando tali valori a un determinato anno e ad un tasso fissato dalla Commissione delle Comunità europee.
Più specificamente, l’Equivalente Sovvenzione Lordo di un aiuto esprime la percentuale sulle spese sostenute che l’aiuto rappresenterebbe nel caso in cui sia gli investimenti effettuati che il contributo concesso fossero disponibili nello stesso periodo temporale. L’Equivalente Sovvenzione Netto corrisponde al valore dell’agevolazione concessa ad un’azienda al netto dell’imposizione fiscale rapportato all’ammontare dell’investimento. Tale rapporto si calcola attualizzando ad un determinato anno e ad un determinato tasso stabilito dalla Commissione i tre elementi rilevanti (agevolazione ottenuta, investimenti realizzati ed aliquota fiscale).
A differenza dell’Equivalente Sovvenzione Lordo, l’Equivalente Sovvenzione Netto tiene conto anche del carico fiscale relativo alle agevolazioni stesse.
Pertanto, la percentuale di ESN indica l’effettivo beneficio di cui l’impresa gode.
E’importante dire che, nella quasi totalità dei casi, l’impresa richiedente non deve operare alcun calcolo in quanto è lo stesso legislatore che quantifica le agevolazioni dopo aver verificato la corrispondenza di taluni aiuti alle intensità massime consentite dalla commissione, misurate in ESL e ESN.
Percentuali applicabili alle regioni rientranti nella deroga dell’art. 87, comma 3, lettera a) e aree Obiettivo 1
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Piccola e media Impresa |
Piccola e media Impresa |
Grande impresa |
Grande impresa |
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ESN |
ESL |
ESN |
ESL |
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Calabria |
50% |
15% |
50% |
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Basilicata |
35% |
15% |
35% |
_ |
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Campania |
35% |
15% |
35% |
_ |
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Puglia |
35% |
15% |
35% |
_ |
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Sardegna |
35% |
15% |
35% |
_ |
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Sicilia |
35% |
15% |
35% |
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Percentuali applicabili alle regioni rientranti nell’Obiettivo 2 e ex art.87, comma 3, lettera c).
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Piccola Impresa Obiettivo 2 |
Media Impresa Obiettivo 2 |
Piccola Impresa Aree ex ar.87 comma 3 lettera c |
Media Impresa Aree ex art.87 comma 3 lettera c |
Grande Impresa Aree ex ar.87 comma 3 lettera c | |||
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ESL |
ESL |
ESL |
ESN |
ESL |
ESN |
ESL |
ESN |
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Piemonte |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
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Liguria |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
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Friuli |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
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Veneto |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
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E.lia Romagna |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
|
Toscana |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
|
Marche |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
|
Umbria |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
|
Lazio |
15% |
7,5% |
10% |
8% |
6% |
8% |
_ |
8% |
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Abruzzo |
15% |
7,5% |
15% |
_ |
10% |
20% |
_ |
20% |
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Molise |
_ |
_ |
10% |
20% |
10% |
20% |
_ |
20% |
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Lombardia |
15% |
7,5% |
15% |
_ |
7,5% |
_ |
_ | |
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Valle d’Aosta |
15% |
7,5% |
15% |
_ |
7,5% |
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Provin. Trento |
15% |
7,5% |
15% |
_ |
7,5% |
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Provin.Bolzano |
15% |
7,5% |
15% |
_ |
7,5% |
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_ | |
Si tratta di una agevolazione innovativa in quanto i progetti d’investimento non saranno soggetti ad alcuna istruttoria preventiva né a tetti di spesa.
Non viene richiesto infatti alcun adempimento particolare: per beneficiare del credito di imposta, dovranno semplicemente portarlo in compensazione con l’utilizzazione del modello F24 che consentirà di scontare dalle imposte (Irpeg, Irap, Iva, Inps e Inail) le somme corrispondenti alla percentuale di investimento netto ammessa alle agevolazioni a decorrere dalla data di sostenimento dei costi e la compensazione dovrà essere effettuata entro la data di dichiarazione successiva.
Il limite massimo compensabile come disposto dall’34 Legge Finanziaria 2001 non può superare l’importo di un miliardo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap, non potrà essere cumulato con altre forme di incentivi e agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni strumentali.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione ovvero ultimazione, il credito d’imposta va rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione e, nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione siano dimessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’impresa, escludendo il costo dei suddetti beni.
Le eventuali circolari ministeriali avranno il compito di verificare e monitorare la corretta applicazione delle disposizioni in esame: tali verifiche sono necessarie per uniformare le finalità dell’intervento introdotta dalla finanziaria 2001 con quelle degli altri provvedimenti aventi finalità analoghe ma dinamiche di applicazione diverse.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.23 del 15.02.2001 ha attribuito al credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate il codice 6734 utilizzabile in compensazione nel citato modello F24.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento.