Circolare n.2/2001 – Semplificazioni in materia di diritto societario

CIRCOLARE N.2 – 2001

Si porta a conoscenza che la legge n.340 del 24.11.2000 recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999” (pubblicata in G.U. n. 275 del 24.11.2000) ha introdotto, tra l’altro, alcune importanti semplificazioni in materia di diritto societario.

Le novità sono disciplinate dagli articoli 30, 32 e 33.

1.  ​Art.30: Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società.

Tale articolo ha modificato ed integrato gli articoli 2501 bis, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 sexies e 2504 octies della Sezione II del Capo VIII del Codice Civile che disciplinano la fusione, in particolare, tra società di capitali semplificando la complessa procedura della pubblicità verso terzi.

Nel dettaglio, sulla base delle nuove disposizioni:

  1. il progetto di fusione (predisposto dall’organo amministrativo allo scopo di illustrare ai soci ed ai terzi la natura, lo scopo e le modalità della prospettata operazione di fusione);
  2. la delibera di fusione (assunta dall’assemblea straordinaria dei soci delle società coinvolte e che in sostanza approva i contenuti del progetto di fusione);
  3. l’atto di fusione (sottoscritto dagli amministratori delle società interessate alla fusione, decorsi i termini per la tutela dei creditori, e che sancisce l’efficacia civilistica della fusione),

non dovranno essere più pubblicati in Gazzetta Ufficiale, come previsto dagli artt. 2501 bis, 2502, 2504 e 2504 sexies nella versione ante modifica.

Tuttavia resta fermo l’obbligo d’iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese.

In seguito all’eliminazione di siffatto obbligo sono state ovviamente apportate le modifiche alla decorrenza dei termini necessari per le delibere e gli atti di fusione.

In particolare, tra la data di iscrizione del progetto di fusione al Registro Imprese e la data della delibera di fusione deve intercorrere almeno un mese.

Si ricorda che, precedentemente alla modifica, tale termine decorreva dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del progetto di fusione.

In vigenza della precedente normativa, l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Tribunale di Milano) riteneva che il termine del mese solare dalla pubblicazione in G.U. (adesso: dall’iscrizione al registro delle Imprese) fosse posto nell’interesse esclusivo dei soci e questi quindi ben potevano rinunciarvi (consentendo, unitamente all’assenso dei soci a non depositare gli atti presso la sede negli otto giorni precedenti le delibere di fusione, un notevole risparmio di tempo).

Si rammenta per completezza che in contrasto con tale orientamento era ed è invece il Tribunale di Roma che ritiene che il termine del mese sia posto anche nell’interesse dei terzi creditori e quindi non sia rinunciabile.

Alla luce di quanto sopra, sarà interessante verificare con i primi interventi giurisprudenziali post-semplificazione, se la novella normativa abbia o meno fatto chiarezza sulla rinunciabilità di detto termine.

Parallelamente, l’atto di fusione potrà essere stipulato solo decorsi due mesi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutte le delibere di fusione delle società che vi partecipano.

Il termine suddetto, come è noto, è previsto allo scopo di consentire ai creditori sociali, anteriori alla data di iscrizione del progetto di fusione, di presentare opposizione.

Precedentemente alla modifica, i due mesi decorrevano dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’estratto della delibera di fusione.

Le modifiche apportate dall’articolo 30 in commento si estendono ovviamente, mutatis mutandis, anche alla scissione.

C’è da sottolineare che tali modifiche, unite a quelle di cui al paragrafo successivo, avranno come risultato di accorciare di molto i tempi per le operazioni di fusione.

 

2.  ​ Art.32: Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali. 

L’articolo 32 modificando gli articoli 2330, 2332 e 2411 del Codice Civile, ha “semplificato” gli adempimenti inerenti la fase costitutiva delle società nonché tutti quelli connessi alle successive variazioni.

In particolare gli emendamenti dei commi III e IV dell’articolo 2330 del c.c., hanno eliminato la procedura di omologazione da parte del Tribunale competente sia dell’atto costitutivo e dello statuto che delle altre modifiche statutarie, di qualunque tipologia, delle società di capitali.

Esemplificando: aumenti del capitale sociale, trasformazioni, fusioni e scissioni, trasferimenti della sede legale, scioglimenti e messe in liquidazione.

Conseguentemente, non sarà più causa di nullità degli atti della società l’inosservanza delle modalità relative al controllo da parte del tribunale.

Nello specifico, il notaio, raccolta la volontà dei soci costitutori o dell’assemblea ed effettuati gli opportuni controlli, depositerà direttamente l’atto costitutivo o la delibera dell’assemblea presso il Registro delle Imprese per l’iscrizione, senza ottenere alcun assenso preventivo dal Tribunale competente.

Considerata la funzione delicata svolta dal notaio nella nuova procedura, qualora quest’ultimo ritenga che l’atto costitutivo e/o la delibera non rispettino appieno le disposizioni sancite dal Codice Civile (o ne abbia il dubbio) potrà, nel termine di trenta giorni dalla delibera, rifiutarsi di iscriverla nel Registro delle Imprese, dandone comunicazione agli amministratori o ai soci.

In questo caso, questi ultimi potranno ricorrere all’ordinario giudizio di omologazione da parte del Tribunale.

Di fatto, la modifica in commento introduce, accanto al normale procedimento omologatorio (che diviene alternativo), un sistema semplificato che si basa sulla funzione sostitutiva del controllo giurisdizionale svolta dal notaio.

 

3.  ​Art.33: Ulteriori semplificazioni in materia societaria.

3.1 ​Art.33 comma 1: semplificazione del deposito della firma dei rappresentanti

L’articolo in esame ha eliminato alcuni obblighi connessi alle comunicazioni da effettuarsi all’Ufficio del Registro delle Imprese. In particolare le modifiche riguardano i seguenti articoli:

  1. Art 2196 C.C. II co. Iscrizione dell’Impresa. Tale comma è stato abrogato. Pertanto, all’atto dell’iscrizione della ditta individuale nel Registro delle Imprese non è più richiesto il deposito della firma dell’imprenditore e dei suoi institori e procuratori;
  2. Art 2197 C.C. I co. Sedi secondarie. Comma abrogato. Per cui non è più richiesto il deposito della firma autografa del rappresentante legale in caso di istituzione di sedi secondarie di ditte individuali;
  3. Art 2298 C.C. II co. Rappresentanza della società. Comma abrogato. Quindi, gli amministratori di Società di persone non sono più obbligati a depositare la loro firma autografa presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nei quindici giorni successivi a quello in cui hanno avuto notizia;
  4. Art 2299 C.C. III co. Sedi Secondarie. Comma abrogato. Anche per l’istituzione delle sedi secondarie delle società di persone non è più necessario il deposito della firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della stessa;
  5. Art 2309 C.C. II co. Pubblicazione della nomina dei liquidatori. Comma abrogato. Con tale modifica i liquidatori di società di persone non sono più obbligati a depositare le loro firme autografe presso l’Ufficio del Registro delle Imprese;
  6. Art 2383 C.C. IV co. Nomina e revoca degli amministratori. Comma abrogato. Anche gli amministratori delle società di capitali non sono più obbligati a depositare la loro firma autografa presso l’Ufficio del Registro delle Imprese;
  7. Art 2450 C.C. II co. Pubblicazione della nomina dei liquidatori. Comma abrogato. Anche per i liquidatori delle società di capitali non sussiste più l’obbligo del deposito della firma presso l’Ufficio del Registro delle Imprese;
  8. Art 2506 C.C. I co. Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato. Comma modificato. La modifica consiste nell’eliminazione del deposito della firma presso l’Ufficio del Registro delle Imprese da parte dei rappresentanti delle sedi secondarie di società estere;
  9. Art 2354 II co. Contenuto delle azioni. Comma modificato. Con la nuova formulazione di tale articolo per la sottoscrizione delle azioni mediante riproduzione meccanica della firma degli amministratori non è più necessario il deposito della firma di questi ultimi presso l’Ufficio del registro delle Imprese ma è sufficiente che essa sia autenticata.

 

3.2 Art 33 commi 2 e 3: soppressione del Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e A Responsabilità Limitata (c.d. BUSARL).

Il secondo comma dell’articolo 33 citato ha eliminato ogni adempimento societario che prevedeva la pubblicazione sul BUSARL.

 

3.3 Art 33 comma 4: variazione dei termini per il deposito di alcune tipologie di atti presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Tale articolo ha elevato da quindici giorni a trenta giorni il termine per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dei seguenti atti:

  1. nomina dei liquidatori di società di persone e di capitali;
  2. nomina, revoca e cessazione degli amministratori e dei sindaci;
  3. nomina del rappresentate comune degli obbligazioni delle società per azioni;
  4. sentenza di dichiarazione del fallimento;
  5. variazione della compagine societaria

Si ricorda che ai sensi dell’art.73 III comma della Costituzione le disposizioni su commentate, laddove non sia espressamente previsto un termine diverso, entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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