CIRCOLARE N. 3 – 2001
Al fine di agevolare l’effettuazione degli adempimenti previsti in materia di versamenti di contributi INPS e IVA, si riportano qui di seguito alcune novità introdotte con efficacia 1.01.2001 in relazione a:
- Contributi previdenziali
- Interessi legali
- Disposizioni in materia di IVA
NUOVI CODICI TRIBUTO
L’INPS Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con la Circolare n. 201 del 4.12.2000 e con il Chiarimento n. 223 del 14.12.2000 ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2001, nuovi codici tributo per i versamenti da effettuare a mezzo delega unica di pagamento modello F24 relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, ai venditori porta a porta ed i liberi professionisti.
Di seguito si evidenziano i nuovi codici tributo da indicare nel campo “causale contributo” del modello F24 per i pagamenti da effettuare a partire dalla prossima scadenza del 16 gennaio 2001:
CODICI TRIBUTO
| VERSAMENTI PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI | VERSAMENTI PER PROFESSIONISTI |
| C10 per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%) | P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%) |
| CXX per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (per gli anni 2000 e 2001: 13%) | PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (per gli anni 2000 e 2001: 13%) |
| – | P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%) |
|
– |
PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale (per gli anni 2000 e 2001: 13%) |
ELENCO DEI PRECEDENTI CODICI TRIBUTO
- A far data dal 1° gennaio 2001, i precedenti codici tributo: DPC, DPPR e DPP relativi rispettivamente ai versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi, ai versamenti rateizzati dei professionisti, e all’acconto e al saldo dei professionisti ed artisti, non saranno più accettati;
- Il codice tributo DPPI, relativo agli interessi di rateizzo della gestione dei professionisti, resta valido;
- Per le causali C10 e CXX, precedentemente evidenziate, dovranno essere indicati i dati in precedenza previsti per la causale DPC;
- Per le causali P10, PXX, P10R e PXXR, sopra specificate dovranno essere indicati i dati in precedenza previsti per le causali DPP e DPPR
L’INPS ha inoltre precisato, che i nuovi codici tributo da evidenziare nel modello F24 a partire dal 1° gennaio 2001, dovranno essere utilizzati per i versamenti effettuati a decorrere da tale data, indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono i contributi stessi, anche se riferiti a tardivi pagamenti o a periodi di anni precedenti.
Infine, i suddetti codici tributo nel rispetto della circolare Istitutiva dell’Ente, non possono essere modificati, infatti nel caso in cui venissero riportati in maniera errata, la delega F24 non potrà essere accettata dall’Ente impositore.
RAVVEDIMENTO OPEROSO E INTERESSI LEGALI
Con il D.M. dell’11.12.2000 dal 1° gennaio 2001 il saggio legale di interessi è aumentato di un punto percentuale, dal 2.5% al 3.5%.
Pertanto, nel caso in cui si debba provvedere a sanare un ritardato versamento di imposte o tributi, l’interesse da applicare al calcolo del ravvedimento operoso è del 3.5% a partire dall’1.1.2001.
Esempio:
Mancato versamento di una ritenuta d’acconto codice 1040 di Lit. 1.000.000 da versare il 16.12.2000. Se si decide di versare tale tributo in data 10.01.2001, si dovranno calcolare gli interessi su Lit. 1.000.000 al tasso del 2.5% dal 16.12.2000 sino al 31.12.2000 e al tasso del 3.5% dall’1.1.2001 sino al 10.01.2001, nonché naturalmente le sanzioni del 3.75% sul tributo non versato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA
In attesa della predisposizione di una nostra specifica circolare al riguardo, appare comunque opportuno ricordare sin da ora che la legge 388/2000 (Finanziaria 2001) tra le diverse disposizioni in materia di IVA prevede la riduzione dall’1.50% all’1% della maggiorazione a titolo d’interesse per i contribuenti minori, che devono corrispondere la maggiorazione d’imposta ai sensi dell’articolo n.7 del DPR 542 del 1999.
Si ricorda, che per contribuenti minori si intendono coloro i quali hanno realizzato nell’anno solare precedente, un volume di affari non superiore ai trecentosessantamilioni di lire, se hanno svolto attività di prestazione di servizi in genere, oppure ad un miliardo di lire se hanno svolto altre attività e che abbiano esercitato l’opzione di effettuare le liquidazioni dell’IVA trimestralmente come previsto dal DPR 542/99.
La citata disposizione, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2001 pertanto, la variazione dell’interesse all’1%, è applicabile a partire dal versamento da effettuarsi il 16.03.2001 relativamente al quarto trimestre 2000.