Circolare n.7/2001 – Società immobiliari

Società immobiliari

Premessa

 Sulla base di alcune richieste pervenuteci, di seguito vengono illustrati i diversi criteri di tassazione dei redditi prodotti dalle c.d. “società immobiliari”.

L’obiettivo del lavoro è di esporre i principali aspetti della fiscalità degli immobili (con alcune esemplificazioni pratiche) ed in particolare le inerenti logiche impositive, onde consentire un primo approccio alla problematica, senza ritenerne ovviamente esaurita l’analisi.

Inoltre, per semplificazione espositiva, si farà riferimento solo al regime fiscale previsto per la tassazione del reddito d’impresa (IRPEG) delle società di capitali. Tuttavia, esso mutatis mutandis, varrà anche per le ditte individuali e le società di persone.

  1. ​Qualificazione giuridico – economica

Le attività imprenditoriali che hanno ad oggetto immobili, come è noto, possono assumere differenti configurazioni giuridico-economiche, a seconda dello scopo che si intende raggiungere con “l’utilizzo” degli stessi, ed in linea di massima sono racchiudibili nelle seguenti quattro tipologie:

  1. Società immobiliari di gestione: esse hanno per attività principale l’acquisto di immobili al fine di valorizzarli e di concederli in locazione o in comodato ad altri, riscuotendo i relativi canoni;
  2. Società immobiliari di rivendita: esse hanno per attività principale l’acquisto e la successiva rivendita di immobili;
  3. Società di costruzioni: esse hanno per attività principale la costruzione e/o la ristrutturazione di fabbricati propri al fine della loro vendita a terzi.
  4. Società miste: esse svolgono di fatto due o più delle attività di cui ai punti precedenti od addirittura svolgono attività immobiliari e attività non immobiliari.

In via di prima approssimazione, ad ogni tipologia di società si può dire che corrisponda un particolare criterio di determinazione del reddito da sottoporre a IRPEG.

Ai fini della identificazione della tipologia di appartenenza, occorre innanzitutto stabilire la natura della “attività principale” della società.

Per tale verifica non dovrà farsi riferimento solo al contenuto dell’oggetto sociale (che di solito abbraccia tutte le tipologie possibili di attività immobiliari e non), né tanto meno al codice di attività ISTAT dichiarato ai fini fiscali, ma all’attività prevalente (rispetto alle altre eventuali) di fatto svolta.

Inoltre sarà necessario analizzare il rapporto (strumentale – finalistico) esistente tra l’utilizzo degli immobili e la prevalente attività d’impresa.

  1. ​Classificazione degli immobili

Sulla base di quanto sopra, emerge che gli immobili d’impresa possono suddividersi in:

  1. immobili merce: quando sono acquistati con lo scopo di destinarli alla vendita;
  2. immobili prodotto finito: quando sono realizzati con lo scopo di destinarli alla vendita;
  3. immobili strumentali: quando sono utilizzati direttamente per l’esercizio d’impresa da parte della società;

Quest’ultima categoria a sua volta si suddivide in:

  • beni strumentali per natura: quando si tratta di beni che per la loro natura non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione, anche se non utilizzati, dati in locazione o comodato (art.40 co.2 TUIR). L’Amministrazione finanziaria li identifica con quelli non destinati ad uso abitativo e appartenenti alla categorie catastali A/10, B, C, D, ed E come espresso nella seguente tavola.

 

Cat.

Descrizione

Cat.

Descrizione

Cat.

Descrizione

A10

Uffici e studi privati

C4

Fabbricati per esercizi sportivi

D9

Edifici galleggianti

B1

Collegi e convitti

C5

Stabilimenti balneari

D10

Residence

B2

Case di cura e ospedali

C6

Stalle, scuderie e rimesse

D11

Scuole e laboratori scientifici privati

B3

Prigionie riformatori

C7

Tettoie chiuse o aperte

D12

Posti barca in porti turistici

B4

Uffici pubblici

D1

Opifici

E1

Stazioni per servizi di trasporto

B5

Scuole e laboratori

D2

Alberghi e pensioni

E2

Ponti comunali a pedaggio

B6

Biblioteche, musei

D3

Laboratori per arti e mestieri

E3

Fabbricati per esigenze pubbliche

B7

Cappelle e oratori

D4

Case di cura e ospedali

E4

Recinti chiusi per esigenze pubbliche

B8

Magazzini sotterranei

D5

Istituto di credito

E5

Fortificazioni

C1

Negozi e botteghe

D6

Fabbricati, locali per uso sportivo

E6

Fari, semafori, torri per orologi

C2

Magazzini e locali deposito

D7

Fabbricati a uso industriale

E7

Fabbricati per esercizi di culto

C3

Laboratori per arti e mestieri

D8

Fabbricati a uso commerciale

E8

Cimiteri

 

  • beni strumentali per destinazione: quando si tratta di beni immobili, diversi da quelli di cui alla categoria 3)a), ma a condizione che siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa direttamente da parte della società (art.40 co.2 TUIR). Gli esempi classici sono:
    • le sedi legali di rappresentanza delle società;
    • gli immobili delle società che si occupano di ricevimenti e feste;
    • gli immobili delle ferrovie destinati al ricovero del personale viaggiante;

4. immobili patrimonio: quando non sono destinati alla vendita, né costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ma sono posseduti al fine della loro valorizzazione e concessione in locazione.

  1. ​Modalità di determinazione del reddito ai fini IRPEG

Gli immobili strumentali per natura e per destinazione concorrono a formare il reddito d’impresa in base alle risultanze del conto economico.

In particolare, essi devono essere:

  • trascritti nel libro inventari e nel libro cespiti;

 

  • contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale tra le Immobilizzazioni materiali;
  • ammortizzati secondo le aliquote fiscalmente ammesse ex 67 TUIR.

Ed in caso di vendita, la differenza tra il prezzo di cessione ed il valore residuale originerà una plusvalenza (art. 54 TUIR) oppure una minusvalenza (art. 66 TUIR).

Gli immobili merce concorrono alla formazione del reddito secondo il tipico schema di “costi – ricavi – rimanenze”. Pertanto essi:

  • rappresentano un costo al momento dell’acquisto;
  • generano ricavi ex art.53 TUIR al momento della vendita;
  • sino a che non vengono venduti, concorrono alla formazione del reddito come rimanenze finali (art. 59 TUIR).

Anche gli immobili prodotto finito concorrono alla formazione del reddito secondo il tipico schema di “costi – ricavi – rimanenze”, con la variante dei costi incrementativi. Pertanto essi:

  • rappresentano un costo al momento dell’acquisto;
  • producono costi incrementativi del costo di acquisto (dell’area o del bene);
  • generano ricavi ex art.53 TUIR al momento della vendita;
  • sino a che non vengono venduti, concorrono alla formazione del reddito come rimanenze finali (art. 59 TUIR).
  1. ​Immobili patrimonio

Come detto, gli immobili sono considerati patrimonio in via residuale, allorquando non ricadano in nessuna delle tipologie di utilizzo sopra viste e quindi, anche se posti in locazione o comodato, il fine principale è quello di perseguirne la mera valorizzazione.

C’è da rammentare che il riconoscimento dell’attività d’impresa da parte del fisco per le società immobiliari di gestione si è avuto solo con la circolare ministeriale dell’8.05.1997, n 128/E.

In precedenza la locazione di immobili per le società immobiliari di gestione era ritenuta non costituente attività d’impresa, ma una mera attività di godimento dei beni stessi e in quanto tale era da disciplinarsi (sotto il profilo fiscale) come comunione ex art.2248cc. e non come società ex art.2247cc..

Gli immobili patrimonio concorrono a formare il reddito d’impresa sulla base delle disposizioni inerenti il reddito fondiario (artt.33 e ss. TUIR) secondo le risultanze catastali, ovvero, il canone di locazione.

Conseguentemente, le spese e le altre componenti negative sostenute dalla società, relative in via diretta agli immobili non sono ammesse in deduzione; di converso non sono tassabili i ricavi percepiti relativi ai canoni di locazione (art.57 TUIR). Restano ferme le possibilità di deduzione dei c.d. “costi generali”.

Da ultimo, in caso di vendita, il differenziale rispetto al valore di carico determina una plusvalenza/minusvalenza.

In sede di dichiarazione dei redditi, sarà obbligatorio effettuare le seguenti variazioni del risultato:

  1. i costi diretti sostenuti per tali immobili vanno esposti come variazioni in aumento;
  2. la rendita catastale (ovvero, se maggiore, l’85% dei canoni di locazione maturati nell’esercizio) va esposta come variazione in aumento;
  3. i canoni di locazione maturati come ricavi andranno indicati come variazione in

Va ricordato, inoltre, che ai fini della determinazione del reddito prodotto dagli immobili patrimonio, la rendita deve essere rivalutata del 5%.

Un esempio contribuirà a dare maggiore chiarezza.

Supponiamo di avere per una società che possiede un immobile patrimonio, i seguenti valori:

 

Utile lordo                                                                 Lit. 10.000.000

Canoni di locazione                                                   Lit. 20.000.000

Spese rimborsate                                                       Lit.  3.000.000

Totale                                                                         Lit. 23.000.000

 

Spese condominiali                                                    Lit.  3.000.000

Spese di manutenzione                                              Lit.  1.500.000

Totale                                                                         Lit.  4.500.000

Rendita catastale rivalutata                                        Lit. 20.000.000

Reddito IRPEG

Utile da conto economico                                          Lit. 10.000.000

Rendita catastale rivalutata                                        Lit. 20.000.000

Spese indeducibili                                                      Lit.  4.500.000

Totale                                                                         Lit. 34.500.000

A detrarre

Canoni e rimborsi maturati                                        Lit. 23.000.000

 

Imponibile IRPEG                                                   Lit. 11.500.000

  1. ​Società miste

Qualora le attività d’impresa della società siano più d’una e talune di queste siano configurabili come attività immobiliari e ricadano quindi in una o più delle fattispecie sopra viste, ciascun immobile (o gruppo di immobili) relativo a tali ultime attività concorrerà alla formazione del reddito ai fini IRPEG in base alle specifiche disposizioni di legge previste per la propria tipologia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Circolare n.7/2001

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della