Responsabilità delle imprese
A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Governo del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese per illeciti commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti a vantaggio o nell’interesse dell’impresa stessa, ci è parso doveroso illustrare, in una prima sintesi, i caratteri salienti della nuova normativa di prossima entrata in vigore.
Premessa
Si tratta di una svolta epocale, almeno per l’Italia, in quanto per la prima volta viene sancito il principio di responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche nei casi di comportamento irregolare dei propri dirigenti.
Le disposizioni si applicano alle società, agli enti dotati di personalità giuridica e alle associazioni, anche prive di personalità giuridica.
Reati
I reati per i quali potrebbe manifestarsi la contestuale responsabilità dell’impresa sono:
- corruzione, 316-ter c.p.;
- concussione (reato di un funzionario pubblico che con la minaccia di un atto di pubblica autorità estorce un lucro illecito) art.640 bis, c.p.;
- truffa (frode, inganno o estorsione di denaro preparato con inganno e raggiro della buona fede) art.640, comma 2, n.1, c.p.;
- peculato (furto del denaro da parte di colui ha l’ufficio di riceverlo, custodirlo e amministrarlo) art.640-ter, c.p.;
- malversazione (accusare o convincere a commettere atti illeciti) 316-bis, c.p.
L’impresa sarà considerata responsabile per i reati commessi nel suo interesse da:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell’impresa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- persone sottoposte alla direzione di uno dei soggetti indicati al punto 1.
L’impresa non sarà ritenuta responsabile se le persone suddette hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o dei terzi e se prova che:
- l’organo dirigente abbia adottato e attuato modelli di organizzazione e gestione volti a prevenire fatti illeciti;
- il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli sia stato affidato a un organismo dell’impresa dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti che hanno commesso il fatto hanno agito con l’intento di eludere i modelli di organizzazione e gestione
- non vi è stata insufficiente vigilanza dei soggetti di cui al punto 2.
Modelli
I modelli a cui stiamo facendo riferimento, definiti ”modelli organizzativi e gestionali”, devono prevedere:
- l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- i protocolli per la programmazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie destinate all’attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- la verifica periodica;
- la variazione del modello quando si rilevano significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione dell’attività,
- un sistema disciplinare capace di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
La responsabilità dell’impresa sussiste quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
I modelli organizzativi e gestionali sono stati introdotti per evitare che, per la valutazione della responsabilità dell’impresa, il giudice potesse avere un incontrollato grado di discrezionalità.
Il Governo ha, così, introdotto criteri più dettagliati per individuare specificamente i modelli e su sollecitazione del ministero dell’Industria, ha previsto che gli stessi debbano essere adottati sulla base di Codici di comportamento emanati dalle Associazioni imprenditoriali e passati preventivamente al vaglio di un’Autorità di controllo.
Sanzioni
Le sanzioni previste a carico delle imprese sono:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della
- Sanzioni pecuniarie
Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 50 milioni ad un massimo di tre miliardi e sono applicate in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’impresa.
La sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l’impresa ha provveduto a risarcire il danno ovvero ha adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie.
Se le due condizioni si verifichino contestualmente la sanzione può essere ridotta dalla metà ai due terzi e non può essere comunque inferiore a venti milioni.
- Sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive consistono in:
- sospensioni e revoche di licenze e autorizzazioni;
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Le sanzioni interdittive si applicano quando:
- l’impresa ha tratto un profitto rilevante e il reato è stato commesso da soggetti in posizione di vertice ovvero da soggetti, sotto la direzione di altri, a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione.
Le sanzioni interdittive possono essere definitive o temporanee.
Le temporanee variano da tre mesi a due anni e possono essere applicate anche in via cautelare dal giudice quando ritiene siano presenti gravi indizi da ritenere la sussistenza della responsabilità dell’impresa per illecito amministrativo e vi siano fondati sospetti che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.
In questi casi il pubblico ministero, se ritiene che manchino o si possano disperdere le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, può chiedere anche il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’impresa o delle somme o cose ad esso dovute.
Nel caso in cui sussistessero le condizioni per l’interdizione dell’attività dell’impresa che svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, la cui interdizione potrebbe pregiudicare la collettività o avere ripercussioni sull’occupazione, il giudice può sostituire la sanzione interdittiva con la nomina di un commissario per la durata che avrebbe avuto la sentenza e il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività nel periodo sanzionatorio viene confiscato.
Le sanzioni interdittive definitive si applicano se l’impresa:
- ha ricavato un profitto di rilevante entità;
- è stata rilevata una colpa organizzativa;
- per tre volte negli ultimi setti anni è stata condannata all’interdizione temporanea ovvero per la stessa sanzione.
Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- l’impresa ha provveduto a risarcire il danno eliminando le conseguenze dannose;
- ha eliminato le carenze organizzative tramite l’istituzione di modelli;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- Confisca
Nei confronti dell’impresa è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.
- Pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’impresa viene applicata una sentenza interdittiva.
È disposta dal giudice su uno o più giornali e nel Comune ove l’ente ha la sede principale.
Variazioni societarie
Nel caso di trasformazione dell’impresa resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Nei casi di fusione, anche per incorporazione, l’impresa che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Nel caso di scissione parziale resta ferma la responsabilità dell’impresa scissa, per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Procedura processuale
L’impresa partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e, qualora essa non si costituisca nel processo, è dichiarata contumace.
Presso il casellario giudiziario centrale sarà istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dove sono iscritte le sentenze e i decreti attraverso i quali sono state comminate le sanzioni.
Le iscrizioni all’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione, se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni, se è stata applicata una sanzione diversa, sempre che nello stesso periodo non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.