Legge Finanziaria anno 2001
Premessa
Si porta a conoscenza che la Legge n. 388 del 23.12.2000 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge finanziaria 2001) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi, di I.V.A. e di altre imposte indirette.
Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali modifiche intervenute a seguito anche delle note di chiarimento contenute nella circolare del Ministero delle Finanze n.01 del 03.01.2001.
Ovviamente con interventi successivi verranno approfondite le norme più significative. La norma è strutturata in centocinquantotto articoli raggruppati in ventisei Capi, così suddivisi:
Impianto normativo generale
- Capo I – Disposizioni di carattere finanziario: composto dall’articolo 1;
- Capo II – Disposizioni per la riduzione del carico fiscale delle famiglie: composto dagli articoli 2 e 3;
- Capo III – Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato: composto dagli articoli da 4 a 17;
- Capo IV – Disposizioni in materia di fiscalità sugli immobili: composto dagli articoli da 18 a 20;
- Capo V – Disposizioni in materia di tassazione dell’energia: composto dagli articoli da 21 a 29;
- Capo VI – Disposizioni di adeguamento all’ordinamento comunitario: composto dall’ articolo 30;
- Capo VII – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette:
composto dagli articoli da 31 a 33;
- Capo VIII – Disposizioni in materia di riscossioni e di giochi e altre disposizioni fiscali:
composto dagli articoli da 34 a 42;
- Capo IX – Disposizioni in materia di vendite di immobili e di alloggi: composto dagli articoli da 43 a 47;
- Capo X – Altre disposizioni in materia di entrata: composto dagli articoli 48 a 49;
- Capo XI – Oneri di personale: composto dagli articoli 50 e 51;
- Capo XII – Spese delle amministrazioni pubbliche: composto dagli articoli da 52 a 67;
- Capo XIII – Interventi in materia previdenza e sociale: composto dall’art.68 a 82;
- Capo XIV – Interventi nel settore sanitario: composto dall’art.83 a 101;
- Capo XV – Strumenti di gestione del debito pubblico: composto dall’art.102;
- Capo XVI – Disposizioni per agevolare l’innovazione: composto dall’art.103 a 108;
- Capo XVII – Interventi in materia ambientale: composto dall’art.109 a 115;
- Capo XVIII – Interventi in materia di lavoro: composto dall’art.116 a 120;
- Capo XIX – Interventi in materia di agricoltura: composto dall’art.121 a 130;
- Capo XX – Interventi in materia di trasporti e infrastrutture varie: composto dagli art.131 e 132;
- Capo XXI – Interventi per la continuità territoriale con la Sicilia: composto dagli articoli da 133 a 137;
- Capo XXII – Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico artistico
composto dagli articoli da 138 a 143;
- Capo XXIII – Interventi in materia di investimenti pubblici: composto dagli art.144 e 145;
- Capo XXIV – Disposizioni in settori diversi: composto dagli articoli da 146 a 155;
- Capo XXV – Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazioni: composto dall’articolo 156;
- Capo XXVI – Norme finali: composto dagli articoli 157 e 158.
1. Disposizioni per la riduzione del carico fiscale delle famiglie
1.1 Capo II. Art.2 Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione di aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni
1.1.1: Art.2, comma 1, lettera a): Detrazione per l’abitazione principale
Precedentemente all’introduzione della nuova normativa la deduzione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze era di lire 1.800.000, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussista tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso dell’unità immobiliare.
In base alla nuova disposizione l’ammontare della deduzione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze è esteso fino alla concorrenza della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
1.1.2: Art.2, comma 1, lettera c): Aliquote e scaglioni Irpef
La nuova disposizione ha modificato, a far data dal 1 gennaio 2001, scaglioni e aliquote di reddito Irpef nella misura evidenziata nella tavola 1.
Il primo scaglione è stato elevato da lire 15 milioni a 20 milioni1
Tav.1: Modifica scaglioni e aliquote Irpef
| Scaglioni di reddito | Aliquote Anno 2000 | Aliquote Anno 2001 | Aliquote Anno 2002 | Aliquote Anno 2003 |
| Fino a L.20 milioni | 18,5 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Oltre L.20 milioni e fino a L.30 milioni | 25,5 % | 24 % | 23 % | 22 % |
| Oltre L.30 milioni e fino a L.60 milioni | 33,5 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| Oltre L.60 milioni e fino a L.135 milioni | 39,5 % | 39 % | 38,5 % | 38 % |
| Oltre L.135 milioni | 45,5 % | 45 % | 44,5 % | 44 % |
1.1.3: Art.2, comma 1, lettera d: Detrazioni per carichi di famiglia
Con la presente disposizione sono state aumentate, per l’anno 2000, le detrazioni per i figli e le persone indicate nell’art. 433 del C.C. che convivono con il contribuente, o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, come esposto dalle seguenti tavole:
Tav.2:Reddito complessivo inferiore a L.100 milioni
| Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | |
| Detrazioni per il primo figlio | L.408.000 | L.552.000 | L.588.000 |
| Detrazioni per i figli successivi al primo | L.408.000 | L.616.000 | L.652.000 |
1 limite già previsto dall’art.1 del decreto legge 30 settembre 2000, n.268.
Tav.3 Reddito complessivo superiore a L.100 milioni
| Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | |
| Detrazioni per il primo figlio | L.408.000 | L.516.000 | L.552.000 |
| Detrazioni per i figli successivi al primo | L.408.000 | L.516.000 | L.552.000 |
I suddetti importi sono aumentati di lire 240 mila per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
1.1.4: Art.2, comma 1, lettera e: Detrazioni per lavoro dipendente
Il primo punto della lettera e) art.2, comma 1 interviene a modificare le detrazioni per redditi di lavoro dipendente come si evince dalla seguente tavola;
Tav.4 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente
| Vecchia disposizione | Nuova disposizione |
| 1. Lire 1.750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera Lire 9.100.000; 2. Lire 1.650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 9.100.000 ma non a Lire 9.300.000; 3. Lire 1.550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 9.300.000 ma non a Lire 15.000.000; 4. Lire 1.400.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.000.000 ma non a Lire 15.300.000; 5. Lire 1.300.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.300.000 ma non a Lire 15.600.000; 6. Lire 1.200.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.600.000 ma non a Lire 15.900.000; 7. Lire 1.050.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.900.000 ma non a Lire 30.000.000; 8. Lire 950.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 30.000.000 ma non a Lire 40.000.000; 9. Lire 850.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 40.000.000 ma non a Lire 50.000.000; 10. Lire 750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 50.000.000 ma non a Lire 60.000.000; 11. Lire 650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 60.000.000 ma non a Lire 60.300.000; 12. Lire 550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 60.300.000 ma non a Lire 70.000.000; 13. Lire 450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 70.000.000 ma non a Lire 80.000.000; 14. Lire 350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 80.000.000 ma non a Lire 90.000.000; 15. Lire 250.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 90.000.000 ma non a Lire 90.400.000; 16. Lire 150.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 90.400.000 ma non a Lire 100.000.000; 17. Lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 100.000.000. | 1. Lire 2.220.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera Lire 12.000.000; 2. Lire 2.100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 12.000.000 ma non a Lire 12.300.000; 3. Lire 2.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 12.300.000 ma non a Lire 12.600.000; 4. Lire 1.900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 12.600.000 ma non a Lire 15.000.000; 5. Lire 1.750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.000.000 ma non a Lire 15.300.000; 6. Lire 1.600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire15.300.000 ma non a Lire15.600.000; 7. Lire 1.450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.600.000 ma non a Lire 15.900.000 ; 8. Lire 1.330.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 15.900.000 ma non a Lire 16.000.000 ; 9. Lire 1.260.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 16.000.000 ma non a Lire 17.000.000; 10. Lire 1.190.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 17.000.000 ma non a Lire18.000.000 ; 11. Lire 1.120.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 18.000.000 ma non a Lire 19.000.000; 12. Lire 1.050.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 19.000.000 ma non a Lire 30.000.000; 13. Lire 950.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 30.000.000 ma non a Lire 40.000.000; 14. Lire 850.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 40.000.000 ma non a Lire 50.000.000; 15. Lire 750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 50.000.000 ma non a Lire 60.000.000 ; 16. Lire 650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 60.000.000 ma non a Lire 60.300.000; 17. Lire 550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 60.300.000 ma non a Lire 70.000.000; 18. Lire 450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 70.000.000 ma non a Lire 80.000.000; 19. Lire 350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 80.000.000 ma non a Lire 90.000.000; 20. Lire 250.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 90.000.000 ma non a Lire 90.400.000; 21. Lire 150.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 90.400.000 ma non a Lire 100.000.000; 22. Lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a Lire 100.000.000. |
l secondo punto della citata lettera e) estende l’ulteriore detrazione prevista dall’art.13, comma 2, del DPR n.917/1986 per redditi minimi di pensione se alla formazione del reddito complessivo, oltre i redditi di pensione e i redditi relativi a unità immobiliare adibita ad abitazione principale, concorrono redditi di terreni per un importo non superiore a 360.000.
Il quarto punto aggiunge al suddetto articolo 13 del DPR n.917/1986 il comma 2-quater, prevedendo che al lavoratore dipendente spetta un’ulteriore detrazione, come di seguito esposto, se alla formazione del reddito complessivo concorrono: a) redditi relativi a unità immobiliare adibita a abitazione principale con relative pertinenze; b) redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo determinato inferiori all’anno; c) redditi derivanti da assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili.
Detrazioni:
- lire 400.000 se il reddito non supera lire 9.100.000;
- lire 300.000 se il reddito supera 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
- lire 200.000 se il reddito supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
- lire 100.000 se il reddito supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.
Il quinto punto della lettera e), art.2, comma 1 modifica le detrazioni per redditi di lavoro autonomo come esposto dalla seguente tavola:
Tav.5: Detrazioni per reddito di lavoro autonomo.
| Vecchia disposizione | Nuova disposizione |
| 1. Lire 750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera Lire 9.100.000; 2. Lire 650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.100.000 ma non a Lire 9.300.000; 3. Lire 550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.300.000 ma non a Lire 9.600.000; 4. Lire 450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.600.000 ma non a Lire 9.900.000; 5. Lire 350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.900.000 ma non a Lire 15.000.000; 6. Lire 200.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 15.000.000 ma non a Lire 30.000.000; 7. Lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 30.000.000 ma non a Lire 60.000.000. | 1. Lire 1.110.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera Lire 9.100.000; 2. Lire 1.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.100.000 ma non a Lire 9.300.000; 3. Lire 900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.300.000 ma non a Lire 9.600.000; 4. Lire 800.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.600.000 ma non a Lire 9.900.000; 5. Lire 700.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 9.900.000 ma non a Lire 15.000.000; 6. Lire 600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 15.000.000 ma non a Lire 15.300.000; 7. Lire 480.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 15.300.000 ma non a Lire 16.000.000; 8. Lire 410.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 16.000.000 ma non a Lire 17.000.000; 9. Lire 340.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 17.000.000 ma non a Lire 18.000.000; 10. Lire 270.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 18.000.000 ma non a Lire 19.000.000; 11. Lire 200.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 19.000.000 ma non a Lire 30.000.000; 12. Lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a Lire 30.000.000 ma non a Lire 60.000.000. |
1.1.5: Art.2, comma 1, lettera f): Detrazioni per interessi passivi
La precedente disposizione permetteva la detrazione Irpef del 19% dell’importo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale a condizione che l’acquisto avvenisse nell’arco temporale di sei mesi dalla stipula del contratto di mutuo.
La nuova disposizione ha esteso il termine per la stipula del mutuo ad un anno dall’acquisto.
E’ indispensabile che il beneficiario della detrazione debba coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare.
Tale detrazione viene concessa anche nell’ipotesi di acquisto di unità immobiliare locata.
In tale fattispecie la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio dell’abitazione, la stessa sia adibita ad abitazione principale.
A tal fine per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Nel caso in cui l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui è adibita ad abitazione principale, e comunque entro due anni dall’acquisto.
Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Nel caso in cui, un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intera quota.
1.1.6: Art.2, comma 1, lettera g): Detrazioni per spese sanitarie
La lettera g, art.2, comma 1, concede la possibilità di ripartire la detrazione delle spese sanitarie eccedenti il limite di lire 30.000.000 annui in quattro quote annuali di pari importo.
1.1.7: Art.2, comma 1, lettera h): Detrazioni per canoni di locazione.
La presente disposizione modifica gli importi delle detrazioni previste per i titolari di contratti di locazione di un’abitazione adibita a dimora abituale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (cosiddetti affitti concordati), portandoli da lire 640.000 a lire 960.000 se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000, e da lire 320.000 a lire 480.000 se il reddito complessivo non supera Lire 60.000.000.
Una particolare detrazione d’imposta spetta ai lavoratori dipendenti che, nei tre anni antecedenti a quello della richiesta della detrazione, hanno trasferito la loro residenza nel comune di lavoro a condizione che: a) il nuovo Comune di residenza disti dal precedente almeno 100 chilometri, b) siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari destinate ad abitazione principale.
Tali detrazioni, per i primi tre anni, sono quantificate in lire 1.920.000 se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 e di lire 960.000 se il reddito complessivo non supera lire 60.000.000.
1.1.8: Art.2, comma 1, lettera i): Attività libero-professionale intramuraria.
I compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’esercizio della professione medica fuori dagli ospedali, dietro autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, presso studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento e non più nella misura del 90 per cento.
Viene, pertanto, elevata al 25 per cento la deduzione forfetaria delle spese sostenute per l’attività intramurale dal medico che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto in sede di determinazione del reddito imponibile al pari del lavoratore autonomo.
Tale deduzione del 25 per cento va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell’azienda sanitaria.
1.1.9: Art.2, comma 2: Interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le famiglie. E’ prorogata anche per l’anno 2001 la norma, introdotta nella finanziaria per il 1998, che consente la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato.
Con l’applicazione della presente disposizione la detrazione per gli interventi di ristrutturazione di edilizia residenziale è estesa anche agli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi; alla realizzazione di strumenti tecnologici adatti a favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104; all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
1.1.10: Art.2, comma 6: Esenzione reddito prima casa soci di cooperative.
A decorrere dal periodo d’imposta 2000 viene estesa alle cooperative edilizie l’esenzione sui redditi relativi all’abitazione principale.
Si stabilisce che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, è prevista la deduzione di un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
È abrogata, di conseguenza, la deduzione di lire 500.000, finora prevista, di cui all’art.17, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504.
1.2. Art.3: Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
1.2 Art.3, comma 1: Dichiarazione in sanatoria dei redditi di pensioni estere
La nuova disposizione prevede che i soggetti che abbiano omesso di dichiarare redditi relativi a pensioni ed assegni ad esse equiparati di provenienza estera e che, in forza di norma convenzionale, sono tassabili in Italia, possono dichiararli entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza.
Ai redditi da regolarizzare si applica una aliquota forfetaria del 25 per cento senza applicazione di ulteriori pene pecuniarie e interessi.
Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato anche ripartendo l’ammontare complessivo in quattro rate.
1.2.2. Art.3, comma 2: Redditi di lavoro prestato all’estero in zone di frontiera
Il presente comma prevede che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile.
La disposizione è applicabile ai soggetti che quotidianamente si recano per lavorare nelle zone di frontiera della Francia, Austria e in altri Stati quale quello della Repubblica di S. Marino e il Principato di Monaco e non per tutti quei lavoratori dipendenti che, in virtù di un contratto prestabilito, esplicano la loro prestazione all’estero soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni.
2. Disposizioni fiscali per favorire lo sviluppo equilibrato
2. 1 Capo III Art.4 – Riduzione della aliquota IRPEG
2.1.1: Art.4 comma 1, lettere a) e b): Aliquote Irpeg e misure del credito d’imposta sui dividendi
Il primo comma dell’art.4 della legge finanziaria 2001 apporta alcune modifiche all’aliquota Irpeg, e conseguentemente ai crediti di imposta spettante ai soci, applicabile sul reddito delle società di capitale e degli enti, commerciali e non commerciali. In particolare, l’aliquota Irpeg, attualmente stabilita nella misura del 37 per cento è ridotta al 36 per cento, per i redditi del periodo d’imposta 2001 e al 35 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2003.
Conseguentemente, il credito d’imposta sui dividendi riconosciuto ai soci è ridotto al 56,25 per cento, per gli utili distribuiti nel 2002 e nel 2003 ed al 53,85 per cento, per gli utili distribuiti negli anni successivi.
Per l’anno 2001 si applica, ovviamente, ancora il 58,73 per cento.
La riduzione delle aliquote Irpeg avrà, però, relativamente al trattamento delle imposte differite, un effetto immediato sui bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.
Il Principio contabile 25 CNDC e CNR prevede che le imposte differite devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote che si prevedono vigenti al momento in cui le differenze temporanee si riversano.
Pertanto le società dovranno tener conto delle nuove aliquote Irpeg previste per i prossimi esercizi nel calcolo della fiscalità differita che dovrà essere esposta nel bilancio dell’esercizio 2000.
2.1.4: Art.4, comma 4: Misura dell’acconto Irpeg.
Il presente comma ha modificato la misura dell’acconto Irpeg nei seguenti termini:
- per il periodo di imposta in corso al 31.12.2001, è ridotta dal 98% al 93,5 %;
- a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2002, è aumentata dal 98% al 98,5 %;
- a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2003, è aumentata dal 98% al 99%.
2.2. Capo III Art.6: Disposizioni in materia del reddito di impresa
2.2.1: Art.6, comma 4 : Modifiche inerenti l’agevolazione Visco per soggetti di cui all’articolo 2, Legge 13 maggio1999, n.133.
Con il combinato disposto dall’art.3 del collegato alla Finanziaria 2000 e dal presente articolo si stabilisce che le agevolazioni concesse dalla legge Visco sono utilizzabili fino al periodo di imposta 2000 per le persone fisiche e le società di persone mentre per i soggetti Irpeg il beneficio è prorogato fino al periodo di imposta 2001.
Con la nuova formulazione si prevede che per i soggetti Irpeg, aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il riporto degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili del primo periodo agevolato, trovino applicazione anche per il terzo periodo d’imposta agevolato (2001). Pertanto, gli importi degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al secondo periodo agevolato (2000), che non hanno rilevato ai fini dell’agevolazione, potranno essere computati nell’ultimo periodo agevolato (2001) .
Le eventuali somme non utilizzate nell’ultimo periodo di imposta non possono essere ulteriormente riportate.
2.2.2: Art.6, comma 5, lettera a) : Dual income tax – limite di applicazione
Il presente articolo apporta modifiche sostanziali al Dgls 466/1997 che disciplina la Dit.
Tali modifiche però, avranno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000, e quindi, per le società con periodo coincidente con l’anno solare, a partire dal 2001.
E’opportuno prima di esporre le modifiche apportate dalla finanziaria 2001, analizzare l‘applicazione della Dit alla luce delle modifiche apportate anche dal Dgls n. 9 del 18.01.2000 e che troveranno concreta applicazione per la prima volta nella prossima dichiarazione dei redditi.
Fino al 31 dicembre 2000 il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e gli enti indicati nell’art.87, comma 1, Tuir, è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria2 della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi di imposta successivi.
L’applicazione della disposizione non può determinare un’aliquota media inferiore al 27 per cento.
La parte del reddito che non fruisce dell’aliquota ridotta è computata in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi successivi, ma non oltre il quinto. Per imprese individuali e le società di persone, in luogo della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, deve essere assunto l’intero patrimonio netto risultante dal bilancio, al netto del solo utile di periodo.
2 la percentuale di remunerazione ordinaria è stabilita dal Ministero delle Finanze di concerto col Ministero del tesoro entro il 31 marzo di ogni anno.
La parte di reddito assoggettata all’aliquota agevolata del 19 per cento concorre alla formazione del reddito complessivo per un importo comunque non eccedente il limite previsto per il primo scaglione.

La Finanziaria 2001 ha eliminato, a far data dal 01.01.2001, solo per i soggetti Irpeg, l’aliquota media minima del 27 per cento per cui l’intero reddito potrà usufruire dell’agevolazione Dit
La modifica consentirà, a far data dal periodo di imposta in corso al 31.12.2001, una tassazione effettiva Irpeg anche inferiore al 27 per cento e fino al limite minimo del 19 per cento
Inoltre, è previsto che la parte di reddito agevolabile Dit che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
2.3. Capo III Art.7: Incentivi per l’incremento dell’occupazione
L’articolo 7 introduce un incentivo per l’incremento dell’occupazione per tutti i datori di lavoro (esclusi gli enti pubblici) che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale
La legge ha esteso tale beneficio anche alle categorie professionali riconoscendo loro un ruolo attivo pari a quello delle aziende.
Il credito d’imposta concesso è pari a lire 800 mila mensili per ciascun nuovo lavoratore assunto.
I datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell’ articolo 4 della legge n. 448/1998, beneficeranno, in aggiunta al suddetto credito d’imposta, di un ulteriore credito d’imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo lavoratore dipendente.
In questi casi il credito esteso a 1.200.000 non deve superare il limite massimo di 60 milioni di lire per anno, per un importo massimo agevolabile di 180 milioni in tre anni.

Le condizioni, che si devono verificare contestualmente, per poter usufruire del credito d’imposta sono le seguenti:
- i nuovi assunti devono avere un’ età non inferiore a 25 anni;
- i nuovi assunti non devono aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap;
- vengano osservati i contratti collettivi nazionali;
- vengono rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626 del 1994.
L’incremento della base occupazionale si ritiene conseguito ogni qualvolta il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese risulti superiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.
Il credito d’imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione ai fini Irap, né partecipa ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex articolo 63, del D.P.R. 917/1986 ed è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2001 in compensazione così come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
2.4. Capo III Art.8: Agevolazioni per gli investimenti nelle in aree svantaggiate
La nuova disposizione prevede la possibilità per i soggetti titolari di reddito d’impresa,3 esclusi gli enti non commerciali, di usufruire di un credito d’imposta relativamente a nuovi investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale.
Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi ad esclusione dei costi relativi all’acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali.
I nuovi investimenti sono agevolabili per la parte relativa al loro costo diminuito delle cessioni e dismissioni effettuate, nonché degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi ai beni di investimento della stessa struttura produttiva.
Per gli investimenti che ricadono però nell’Obiettivo 1 (ovvero nel Mezzogiorno) e in Abruzzo e Molise, la deduzione degli ammortamenti sarà pari al 90% e non al 100% come nelle altre Regioni.
Si tratta di una agevolazione innovativa in quanto i progetti d’investimento non saranno soggetti ad alcuna istruttoria preventiva né a tetti di spesa.
Alle imprese non viene richiesto alcun adempimento particolare: per beneficiarne, dovranno semplicemente portarlo in compensazione con l’utilizzazione del modello F24, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi, scontando dalle imposte (Irpeg, Irap, Iva, Inps e Inail) le somme corrispondenti alla percentuale di investimento netto ammessa alle agevolazioni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione ovvero ultimazione, o vengono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’impresa il credito d’imposta va rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni.
3 indipendentemente dalla natura giuridica assunta
2.5. Capo III Art.9: Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale
L’art.9 prevede, a far data dal 01.01.2001, la possibilità di applicare l’aliquota Irpeg in luogo di quelle Irpef, per la tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società in accomandita semplice e in nome collettivo in contabilità ordinaria.
Col sistema vigente, in base all’art.8 del Tuir, il reddito d’impresa concorre, insieme agli altri redditi delle altre categorie, alla determinazione del reddito complessivo netto sottoposto a tassazione con le aliquote progressive Irpef.
Col nuovo regime l’impresa assume la veste di soggetto fiscale autonomo rispetto alla persona fisica, con il risultato che il reddito di impresa non confluirà nel reddito complessivo, ma sarà assoggettato a tassazione separata, con le stesse aliquote previste per l’Irpeg che genereranno credito di imposta da scomputarsi dal reddito complessivo, analogamente a un socio di capitale.
Il nuovo regime di tassazione è opzionale: la scelta deve essere operata in sede di dichiarazione dei redditi e ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
2.6. Capo III Art.13: Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
L’art.13 ha previsto un particolare regime fiscale agevolato per le iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dal 1 gennaio 2001.
Il nuovo regime è utilizzabile solo dalle persone fisiche che intraprendono attività d’impresa o professionale ai sensi degli articoli 49 e 51 Tuir, escludendo anche le società di persone.
Per fruire del nuovo regime fiscale devono sussistere le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività di lavoro autonomo o di impresa anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire la prosecuzione di un’altra già svolta in passato dallo stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- l’ammontare dei compensi, relativamente alle attività professionali, non deve essere superiore a 60 milioni mentre per le attività d’impresa bisogna distinguere l’azienda che effettua prestazione di servizi che deve rispettare il limite di 60 milioni da quelle che svolgono altre attività la cui soglia sale a 120 milioni.
Quando si verificano le precedenti condizioni, per il primo periodo d’imposta e per i due successivi, si può usufruire del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
Trattandosi di imposta sostitutiva, tuttavia, non si deve dare per scontata la convenienza, poiché le ordinarie detrazioni Irpef potranno essere in concreto defalcate, a proprio favore nella dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui si posseggano ulteriori redditi assoggettata a tale imposta.
La norma prevede che colui che si avvale del nuovo regime potrà essere assistito da un tutor dell’ufficio delle Entrate ma in questo caso dovrà munirsi di un personal computer per potersi connettere col sistema informativo del ministero delle Finanze.
L’assistenza da parte dell’ufficio Entrate è facoltativa e non costituisce condizione per l’ammissibilità al beneficio.
Neppure l’acquisizione del computer è considerato necessario ai fini dell’applicabilità del regime speciale.
Tuttavia, l’eventuale acquisto, anche in leasing, è agevolato con un credito d’imposta pari al 40% del prezzo, fino a un bonus massimo di 600mila lire. La norma prevede che rimangano fermi gli obblighi di fatturazione, di emissione di scontrino e ricevute, nonché di conservazione dei documenti.
I soggetti che usufruiscono di tale regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’ Iva e Irap nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva.
2.7. Capo III Art.14: Regime fiscale delle attività marginali
L’art.14 ha previsto un ulteriore particolare regime fiscale agevolato, a far data dal 01.01.2001, sia per soggetti esercenti attività di impresa sia per lavoratori autonomi, che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 15 per cento4 qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- il soggetto interessato deve essere esclusivamente persona fisica esercente attività d’impresa o arti e professioni;
- nei confronti del contribuente devono aver trovato applicazione gli studi di settore;
- i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente devo risultare non superiori al limite dei 50 milioni5;
Come nel caso delle nuove iniziative imprenditoriali, colui che intende avvalersi del nuovo regime potrà essere assistito da un tutor dell’ufficio delle Entrate.
Bisogna precisare che l’assistenza da parte dell’ufficio Entrate e l’acquisto del corrispondente computer sono facoltativi e non costituiscono condizione per l’ammissibilità al beneficio.
L’eventuale acquisto, anche in leasing, è tuttavia agevolato con un credito d’imposta pari al 40% del prezzo, fino a un bonus massimo di 600mila lire.
La norma specifica che rimangono fermi gli obblighi di fatturazione, di emissione di scontrino e ricevute, nonché di conservazione dei documenti.
Inoltre i soggetti che si avvalgono del nuovo regime sono esonerati anche dai versamenti periodici e dall’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica.
4 è inclusa nell’imposta sostitutiva anche l’addizionale Irpef mentre resta esclusa l’Irap che andrà liquidata nei modi ordinari
5 ridotto successivamente a 30 milioni
2.8. Capo III Art.16: Disposizioni in materia di base imponibile Irap
L’art.16 della finanziaria ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina Irap consentendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.1999 una in deduzione dalla base imponibile6, fino a concorrenza, dei seguenti importi:
- lire 10 milioni se la base imponibile non supera i 350 milioni;
- lire 7,5 milioni se la base imponibile supera 350 milioni ma non 350.100.000;
- lire 5 milioni se la base imponibile supera 350 100.000 ma non 350.200.000;
- lire 2,5 milioni se la base imponibile supera 350.200.000 ma non 350.300.000. Possono essere portate in deduzione dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, e nei limiti del 70 per cento le spese del personale assunto in formazione lavoro.
Sono escluse, invece, dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario.
Inoltre, l’articolo 6 della finanziaria proroga inoltre di un anno l’aliquota ridotta dell’1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
Contestualmente , per i tre anni successivi è stabilita un’aliquota pari rispettivamente al 2,5%, al 3,10% e al 3,75 per cento; quindi, solo a partire dal 2004 anche per l’agricoltura dovrebbe essere applicare l’aliquota ordinaria del 4,25 per cento.
6 la base imponibile Irap è data dalla differenza tra i componenti positivi e negativi relativi al valore della produzione netta; vi sono tuttavia delle componenti che sono escluse parzialmente o integralmente.
3. Disposizioni in materia di fiscalità degli immobili
3.1 Capo IV Art.18: Modifica alla disciplina dei versamenti ICI
L’articolo 18 prevede che, a partire dal 2001, l pagamento dell’imposta avverrà in due rate, scadenti sempre entro il 30 giugno e il 20 dicembre, di uguale importo, delle quali la prima, pari al 50% dell’imposta dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni spettanti nei dodici mesi dell’anno precedente, e la seconda a saldo sulla base delle aliquote e delle detrazioni in corso.
Tale procedura di calcolo non avvantaggia chi vende un immobile nei primi mesi del 2001 in quanto dovrà pagare l’acconto calcolato sul valore dell’anno precedente e poi aspettare il conguaglio a fine anno.
L’unica via per evitare di anticipare in prima rata un importo che, a conguaglio, risulterà non dovuto, è quella di pagare tutto il tributo in un’unica soluzione, entro il 30 giugno Inoltre, sono stati differiti al 31 dicembre 2001 tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2000, relativi alla liquidazione e all’accertamento degli anni 1995 e successivi.
Ugualmente, sono prorogati alla medesima data i termini per la liquidazione relativa ai fabbricati privi di rendita, con riferimento alle annualità 1994 e seguenti.
3.2 Capo IV Art.19: versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale
Il presente articolo regolamenta il versamento dell’ICI di beni immobili sui quali siano costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’art.1 D.Lgs. 9 novembre 1998, n.427.
Si tratta di beni per i quali vengono stipulati uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali si costituisce o si trasferisce un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana.
In tali casi, il versamento dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.
L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti, con addebito nel rendiconto annuale.
3.3.Capo IV Art.20: Semplificazione per l’Invim decennale
Il presente articolo statuisce che per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute, per i quali il decennio si compie tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell’imposta Invim decennale, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l’applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori per la valutazione automatica come previsto dal D.M. 14 dicembre 1991.
4. Disposizioni in materia di tassazione dell’energia
4.1 Capo V Art.25: Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori
L’articolo 25 ha confermato per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001, nei limiti di lire 100 mila per mille litri di gasolio, la riduzione7 dell’aliquota normale prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e degli altri soggetti previsti nel D.L.26 settembre 2000, n. 265.
7 già stabilita, per il periodo dal 01 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000 in base al D.L.26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n.343.
4.2. Capo V Art.29: Norme in materia di energia geotermica
Fermo restando le agevolazioni previste dalla vigente normativa, questa manovra finanziaria concede agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da energia geotermica e da biomassa un contributo pari a lire 40 mila per ogni KW di potenza impegnata.
Il contributo è trasferito all’utente finale sotto forma di credito di imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio della rete.
5.1. Capo VI Art.30: Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
5.1.1 Capo VI, Art.30, comma 3: Proroga dell’aliquota ridotta del 10% su interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’articolo 30, comma 3, ha prorogato le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.7 della legge 23 dicembre 1999, n.488 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa.
L’aliquota agevolata del 10% può essere applicata esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:
- le prestazioni devono avere per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le prestazioni devono essere effettuate su immobili a prevalente destinazione abitativa;
- le prestazioni devono essere fatturate entro il 31 dicembre 2001;
- la fornitura delle materie prime, dei semilavorati e degli altri beni necessari per i lavori all’interno delle predette prestazioni non devono costituire una parte significativa.
Un bene è considerato significativo quando rappresenta più del 50 per cento dell’intero intervento.
Il D.M. 29 dicembre 1999 individua i beni cosiddetti di valore significativo che sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Qualora la fornitura di beni significativi superi il 50 per cento del valore dell’intervento, l’aliquota non va applicata sull’intero corrispettivo bensì sulla differenza tra il valore totale dell’intervento e il valore del bene significativo.
5.1.2 Capo VI, Art.30, comma da 4 a 6: Indetraibilità dell’Iva su acquisti mezzi di trasporto
Con la vecchia disposizione, fino al 31 dicembre 2000 non era detraibile l’imposta relativa all’acquisto ed all’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli e dei relativi componenti e ricambi, né quella relativa alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione degli stessi beni.
Con la nuova disposizione l’indetraibilità dell’ IVA è prorogata fino al 31 dicembre 2001, ma in taluni casi non è più totale.
Infatti, per l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione anche mediante contratti di leasing, noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è ammesso in detrazione il 10% dell’imposta addebitata, che sale al 50% se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna.
Resta ferma l’indetraibilità totale per le operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi e per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli considerati.
L’imposta è in ogni caso detraibile per gli agenti e rappresentanti di commercio e nell’ipotesi in cui il mezzo è adibito ad uso pubblico o forma oggetto dell’attività propria dell’impresa.
6. Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e altre imposte indirette
6.1.1 Capo VII, Art.31, comma 1: Telefonia fissa nei veicoli di trasporto
L’art. 31, comma 1, introduce nella disciplina Iva un’agevolazione già presente, ai fini delle imposte sui redditi, all’art.67, comma 10-bis.
La disposizione eleva dal 50% al 100% la detraibilità dell’Iva per gli oneri relativi a impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, sia in conto proprio sia in conto terzi a condizione che :
- gli oneri devono essere relativi a impianti di telefonia fissa;
- gli impianti di telefonia fissa devono essere installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci e non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.
Tale articolo al n.2, lettera a), comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di detrarre l’imposta sul valore aggiunto sull’acquisto di beni destinati ad essere ceduti in omaggio se il costo unitario dei singoli beni non è superiore a lire 50 mila.
6.1.2 Capo VII, Art.31, comma 3:
L’articolo 31, comma 3, riduce dall’1,5% all’1% la percentuale che il contribuente, che ha optato per le liquidazioni Iva trimestrali, deve applicare all’imposta dovuta per ogni trimestre.
Il riferimento è a quei soggetti di cui all’art.7, comma 1, del DPR 14 ottobre 1999, n.542 che sono:
- esercenti attività d’impresa aventi ad oggetto prestazioni di servizi ed esercenti arti e professioni che nell’anno precedente non abbiano superato l’ammontare di ricavi/compensi di lire 360 milioni;
- esercenti attività d’impresa aventi ad oggetto altre attività che nell’anno precedente non abbiano superato l’ammontare di ricavi di lire un miliardo che hanno optato per le liquidazioni Iva trimestrali.
6.2.1. Capo VII, Art.33, terzo comma:Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative
Il presente articolo introduce un regime consistente nell’applicazione dell’imposta di registro pari all’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, relativamente ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, ai sensi della normativa statale o regionale.
7. Disposizioni in materia di riscossione e di giochi e altre disposizioni fiscali
7.1 Capo VIII Art.34: Disposizioni in materia di compensazioni e versamenti diretti
L’articolo 34, comma 1, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2001, sia innalzato da
500 milioni a 1 miliardo il limite massimo di crediti di imposta e di contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 241/1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
I “crediti d’imposta” citati nel presente articolo, che emergono sostanzialmente dalle dichiarazioni periodiche Iva non sono da confondere con la compensazione dei crediti d’imposta conseguenti a norme di agevolazione per i quali non è previsto alcun limite e non intacca quello stabilito dalle disposizioni in esame.
Infatti, i crediti d’imposta in conseguenza di norme agevolative sono predeterminati e già stanziati sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio.
7.2. Capo VIII Art.42: Disposizioni in materia dell’amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti
A decorrere dall’anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi.
Tali controlli avverranno ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiori a lire 50 miliardi ed almeno ogni quattro anni per gli altri contribuenti.
8. Disposizioni per agevolare l’innovazione
8.1 Capo XVI Art.108: Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali
L’articolo 108 della legge n. 388 del 23.12.2000, c.d. legge Finanziaria 2001, riserva particolari agevolazioni alle imprese industriali che realizzano investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo.
Il ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato concede loro, a decorrere dal 2001, un credito di imposta fino a un massimo del 75 per cento della spesa ammissibile relativamente all’incremento delle spese di ricerca e di sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese dei tre esercizi precedenti.
Per fruire del nuovo regime fiscale devono sussistere le seguenti condizioni:
- le imprese beneficiarie devono svolgere attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile;
- le spese devono essere indirizzate all’innovazione tecnologica;
- devono essere effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato.
In riferimento al terzo punto va detto che è possibile finanziare progetti di collaborazione internazionale, purché a maggioranza italiana.
L’agevolazione non è cumulabile con le agevolazioni concesse con l’art.13 del decreto legge 28 marzo 1997, n.798, né con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali, comunitarie o concesse da enti e istituzioni pubbliche.
Se al momento della richiesta dell’agevolazione, l’impresa non abbia maturato tre esercizi in cui ha sostenuto spese di ricerca e sviluppo, l’agevolazione è concessa nella misura percentuale definita dal decreto legge 79/1997 ed è comunque riferita all’ammontare dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda si riferisce.
Le agevolazioni ex legge 79/97 sono immediatamente utilizzabili (nei limiti degli stanziamenti fissati dal ministero) in quanto, le percentuali e l’utilizzo sono regolamentate dalla legge 140 del 28 maggio 1997.
Per contro, relativamente alle agevolazioni ex Legge Finanziaria 2001, il ministero dell’Industria di concerto con quello dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica dovrà fissare, con una propria circolare, le modalità di attivazione, le procedure, i termini di inizio presentazione delle richieste e eventuali altre indicazioni utili.
9. Investimenti in materia ambientale
9.1 Capo XVII Art.109: Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile
Con l’articolo 109 della finanziaria il Ministero dell’ ambiente ha istituito un apposito fondo, con dotazione annua complessiva di lire 150 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003, al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.
Le risorse del fondo istituito sono destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
- riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
- minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi,
- riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che non ne consentano il riutilizzo;
- minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai ai patti territoriali approvati,
- innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente;
- azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
- promozione presso i comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
- attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
- interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano,
- promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
8 convertito in legge 28 maggio 1997, n.140
Nell’arco di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri interessati, emanerà un decreto per regolamentare i criteri e le disposizioni per l’attuazione di questo articolo, per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica e di eventuale revoca.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.