Circolare n.12/2001 – L’introduzione dell’Euro

L’introduzione dell’Euro

Premessa

L’introduzione della moneta unica europea, a partire dal 1° gennaio 2002, in luogo delle valute nazionali dei Paesi individuati nel Consiglio UE del 2 maggio 1998, segna l’atto finale dell’integrazione europea in campo economico.

Infatti il 31 dicembre 2001 terminerà il periodo transitorio, iniziato il 1° gennaio 1999, durante il quale, sulla base del principio “nessun divieto, nessun obbligo” le società e le imprese potevano liberamente scegliere il momento in cui adottare la moneta unica europea come moneta di conto.

A partire dal 1° gennaio, quindi, come mezzo di pagamento od unità di conto1 dovrà essere usata esclusivamente la moneta unica europea.

Cenni storici

Come è noto, il 7 febbraio 1992 venne firmato il trattato di Maastricht col quale fu sancita la trasformazione, (a far data dal 1° novembre 1993) della Comunità europea in Unione Europea.

In quella occasione vennero fissati i criteri di convergenza, chiamati parametri di Maastricht, il cui rispetto sarebbe stato propedeutico alla partecipazione ad una moneta unica.

I parametri consistevano nel:

  1. rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non superiore al 3 per cento nell’anno precedente a quello della valutazione;
  2. rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60 per cento nell’anno precedente a quello della valutazione;
  3. tasso di inflazione non superiore di 1.5 punti alla media dei tre paesi Ue con inflazione più bassa nell’anno precedente a quello della valutazione;
  4. tasso di interesse nominale a lungo termine non superiore di 2 punti a quello dei tre paesi Ue aventi i tassi più bassi, nell’anno precedente a quello della valutazione;
  5. permanenza nel Sistema Monetario Europeo2 (SME) per almeno due anni, senza svalutazioni unilaterali.

Nel Consiglio Europeo di Madrid del mese di dicembre del 1995 fu scelto il nome, il taglio della moneta, il calendario e la costituzione di una Banca comune.

Fu preferita la denominazione Euro, in quanto aveva la stessa dicitura in tutte le lingue. Venne altresì prevista la costituzione della Banca Centrale Europea (Bce) e il sistema Europeo delle Banche Centrali (Sebc) composto, oltre che dalla Bce, dalle banche centrali europee con il compito di indirizzare la politica monetaria.

Il 2 maggio del 1998 il Consiglio Ue designò infine i Paesi che, a partire dal 1° gennaio 1999, avrebbero fatto parte dell’Uem e che sono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Non entrarono nell’area Euro la Grecia perché non in linea con i parametri di Maastricht e Gran Bretagna, Danimarca e Svezia per diversa volontà politica.

Dal 1° gennaio 1999 l’Euro è diventata valuta a tutti gli effetti determinando la fine dell’esistenza dell’Ecu.

L’Euro, però, da allora ha avuto solo circolazione bancaria ed è esistita come forma scritturale in quanto, come già accennato, l’introduzione di monete e banconote è prevista solo a partire dal 1° gennaio 2002.

Le monete, che avranno una facciata comune per tutti i Paesi e l’altra a carattere nazionale, saranno di otto tagli: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centesimi e 1 e 2 euro; mentre le banconote, che avranno colori e dimensioni diverse con raffigurazioni geografiche europee e stilizzazioni di ponti, portali, simboli di comunicazione, avranno i tagli di 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro.

Il rapporto di conversione dell’Euro con la Lira è di lire 1.936,27 per 1 Euro.

Costi di transizione

I primi problemi che si presenteranno alle imprese avranno ad oggetto il corretto trattamento dei costi sostenuti per consentire alle proprie strutture organizzative, amministrative e societarie di superare gli ostacoli derivanti dalla conversione della lira in Euro.

Il decreto legislativo 213/98, che detta disposizioni sull’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, non regolamenta queste fattispecie, ma per avere utili indicazioni, si può fare riferimento ai principi contabili.

I costi di adeguamento valutario si manifestano in relazione:

  • alle modifiche statutarie;
  • al sistema informatico;
  • alla formazione e all’addestramento del personale;
  • alla predisposizione della modulistica interna ed esterna3 (fatture e listini);
  • alla modifica dei registratori di

Il principio contabile n.27 stabilisce che i costi derivanti dall’introduzione dell’Euro seguono il medesimo trattamento di tutti gli altri costi, come previsto dallo schema del conto economico di cui all’art.2424 codice civile, e saranno iscritti nello stato patrimoniale solo se hanno utilità futura.

Come anche precisato dal documento della Commissione CEE relativo agli aspetti contabili dell’introduzione dell’Euro, in linea di principio, i costi di transizione sono costi ordinari, in quanto sostenuti per consentire l’adattamento delle imprese all’evoluzione del quadro economico e del progresso tecnologico e, se di entità notevole, sono meritevoli di segnalazione in nota integrativa.

Il principio n 24 precisa, comunque, che i costi sostenuti per mantenere in efficienza un sistema, un programma o un singolo strumento e adattarlo a nuove esigenze, sorte a causa di modifiche legislative, possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, se non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento e sono distintamente identificati.

In definitiva, i costi di transizione sono capitalizzabili soltanto se questo è consentito dalla loro natura o destinazione, secondo le regole ordinariamente applicabili nella redazione del bilancio d’esercizio e quindi nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Civile.

Se questi costi sono capitalizzabili si iscrivono nell’attivo dello stato patrimoniale tra quelli di impianto e di ampliamento (voce BI.1).

Arrotondamenti

In relazione alla conversione in Euro, un altro problema che si presenterà sarà il trattamento degli arrotondamenti con le connesse modalità di effettuazione dei cosiddetti calcoli intermedi.

Il Decreto Legislativo n. 213 citato non prevede una specifica disposizione in merito e le regole generali di applicazione vanno ricercate nell’art.5 del Regolamento CEE 1103/1997 secondo il quale, avendo riguardo alle operazioni di pagamento e/o di contabilizzazione:

  • per gli importi da convertire in Euro l’importo ottenuto deve essere arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino;
  • per la conversione in monete nazionali, l’arrotondamento deve essere all’unità divisionale più vicina, o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina (ovvero, secondo modalità conformi alle norme e alle pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell’unità divisionale della valuta nazionale)
  • qualora l’applicazione del tasso di conversione dia luogo ad un risultato che si situa esattamente a metà tra due frazioni o unità, l’importo finale viene arrotondato alla frazione o unità superiore. Es.: 1,505 Euro =1,51Euro.

Calcoli intermedi

Per calcoli intermedi si intendono quelle operazioni necessarie per tradurre in Euro (o Lire) importi unitari di misurazione del valore di beni o prestazioni, che non possono essere autonomamente contabilizzati o pagati.

I casi più frequenti riguardano le misurazioni del valore dei prodotti in base al peso, alla lunghezza, alla capacità (ad esempio: 1 Kg. di cemento 1500Lire).

Nei calcoli intermedi si pone la questione dell’utilizzo di un numero di decimali superiore a due, in particolare per quelle monete la cui unità divisionale minima, con il passaggio all’Euro, cresce sensibilmente.

Tra queste rientra la Lira, la cui unità divisionale minima (1 Lira) cresce di circa 19-20 volte. Ciò comporta evidenti problemi quando occorre convertire in Euro importi in Lire di ammontare modesto, inferiori alle decine di migliaia.

Le regole di conversione nei calcoli intermedi sono disciplinate dall’art.3 del D.LGS citato che prevedono che l’importo da convertire in Euro, debba essere utilizzato, salvo differente accordo tra le parti, con almeno:

  • cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire (esempio 1 Lira diventa 0,00052 Euro);
  • quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire (esempio 10 Lire diventano 0,0052 Euro);
  • tre cifre decimali per gli importi espressi originariamente in centinaia di lire ( esempio 100 Lire diventano 0,052 Euro);
  • due cifre decimali per gli importi espressi originariamente in migliaia di lire (esempio 1000 Lire diventano 0,52 Euro).

 

In tema di conversione è utile riportare la precisazione fornita dall’ABI con la Circolare

n.5 del 1998:

La Moneta, nella sua espressione legale, non può essere usata con cifre dopo la virgola legalmente inesistenti: ne consegue che se essa venga impiegata per esprimere, per esempio, il prezzo di una merce in vendita, una posta di bilancio, un accredito o un addebito in conto corrente, non potrà indicarsi un segno monetario che non esiste, cioè, per l’Euro non potranno usarsi più di due cifre dopo la virgola. Diversamente se l’Euro viene impiegato come fattore di moltiplicazione, anziché come moneta, potranno utilizzarsi dopo la virgola quante cifre si vogliono. Per cui non si potrà, ad esempio, farsi pagare 0,54321 Euro un gettone telefonico, se vendibile separatamente, ma sarà possibile addebitare 0,54321 per ogni scatto ( ottenendo così nei calcoli intermedi valori espressi con più di due cifre decimali),quindi il totale di una bolletta telefonica è espressa in Euro legali, e cioè con solo due cifre dopo la virgola.”

La conversione tra valute Uem e l’Euro

Per quanto riguarda la conversione tra l’Euro e le altre valute nazionali aderenti alla moneta unica, i tassi di conversione sono costituiti da 6 cifre significative.

Al punto 12 della prefazione al regolamento citato è precisato che “un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto di sei cifre.

Nell’atto della conversione i tassi non possono essere arrotondati o troncati e non è possibile utilizzare tassi inversi derivanti dai tassi di conversione.

Queste regole, stabilite dal REG.CEE 1103/1997, hanno lo scopo di evitare che mediante gli arrotondamenti dei tassi e la loro inversione si generino imprecisioni, che hanno poi impatti rilevanti su importi elevati.

L’art.4 del Reg. CEE 1103/1997 dispone inoltre che per convertire una moneta di un paese UEM in quella di un altro paese UEM (esempio: Franco francese – Lira italiana) deve essere seguita una procedura triangolare.

Ad esempio si converte prima l’importo in franchi francesi in Euro (mediante il relativo tasso di conversione), arrotondandolo con non meno di 3 cifre decimali, e successivamente si converte l’importo in Euro ottenuto in Lire italiane (con il relativo tasso di conversione).

Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producano gli stessi risultati, e sono comunque fatte salve le convenzioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi.

I tassi di conversione sono i seguenti:

Valuta

Tasso di conversione/1 Euro

Escudo portoghese

200,482

Fiorino olandese

2,20371

Franco belga e lussemburghese

40,3399

Franco francese

6,55957

Lira italiana

1936,27

Marco finlandese

5,94573

Marco tedesco

1,95583

Peseta spagnola

166,386

Scellino austriaco

13,7603

Sterlina irlandese

0,787564

Conversione del capitale sociale in Euro

Il citato Decreto Legislativo n. 213 non stabilisce un termine entro il quale il capitale sociale espresso in lire debba essere convertito in Euro ma, considerato che l’utilizzo della moneta unica sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2002, appare logico che la conversione del capitale in Euro avvenga in concomitanza con l’adozione dell’Euro quale moneta di conto.

L’art.4, comma 2, lett.b) del D.Lgs 213/98 ha stabilito che dal 1 gennaio 2002 il valore nominale delle azioni e delle quote deve essere pari ad un euro o ad un suo multiplo.

Tale disposizione si applica alle società costituite dopo il 1 gennaio 2002 e alle società costituite con capitale sociale in euro nel periodo transitorio.

Per le società già esistenti con capitale sociale in lire al 31 dicembre 1998 o costituite con capitale sociale in lire durante il periodo transitorio, al momento della conversione del capitale sociale in euro, l’ammontare delle azioni o delle quote potrà essere in cifra tonda oppure arrotondato ai centesimi di euro (ad esempio in una S.r.l. con quote che hanno valore nominale di mille lire, queste vengono convertite ad un valore unitario di 0,52 euro).

Ai sensi dell’art.17, comma 8 del citato decreto, il capitale convertito non può essere inferiore a:

  • centomila euro per le società per azioni e a quelle in accomandita per azioni;
  • diecimila euro per le società a responsabilità

Il legislatore ha previsto due modalità per definire la conversione del capitale sociale che possiamo definire “ semplificata” e “ordinaria”.

La procedura semplificata non può essere utilizzata da società:

  • con azioni il cui valore nominale è pari o inferiore a lire 200;
  • con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime.

Ne consegue che la maggioranza delle società potranno utilizzare la procedura semplificata.

Con la procedura semplificata non è necessaria la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci, anche se la modifica si riferisce all’atto costitutivo. Basterà, infatti, una delibera del Consiglio d’Amministrazione senza l’assistenza del notaio, da depositarsi entro trenta giorni, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e senza obbligo di omologa da parte del Tribunale.

Per la conversione gli amministratori devono seguire una metodologia già prevista dal legislatore che consiste in:

  • convertire in euro il valore nominale di ciascuna azione o quota;
  • arrotondando il risultato così ottenuto al secondo decimale;
  • moltiplicando il nuovo valore in euro di ciascuna azione o quota per il numero delle azioni o quote in circolazione.

Non è assolutamente previsto il procedimento inverso consistente nella conversione in euro del capitale sociale complessivo e nella suddivisione del capitale così espresso in euro per il numero delle azioni o quote in circolazione.

Quando il risultato della conversione è tale da rendere necessario l’arrotondamento per eccesso, si procede all’aumento del valore nominale unitario delle azioni, e conseguentemente del capitale sociale, compresa quella legale se è necessario.

Qualora le riserve mancassero ovvero fossero insufficienti per realizzare l’aumento di capitale richiesto dall’arrotondamento per eccesso, il terzo comma dell’art.17 consente di troncare il risultato della conversione arrotondando per difetto anche se il terzo decimale è un numero superiore al cinque.

Se invece il risultato della conversione provoca l’arrotondamento per difetto il comma 4 del citato decreto stabilisce che la parte di capitale restante vada accreditata alla riserva legale.

È importante sottolineare quindi che, qualunque sia l’effetto della conversione sul valore nominale del capitale, può aumentare o diminuire a secondo degli arrotondamenti, il valore del patrimonio netto non varierà, in quanto la movimentazione del capitale sociale avviene sempre in contropartita delle riserve.

Alla prima assemblea dei soci che si tiene successivamente alla delibera di conversione del capitale in euro assunta dagli amministratori, gli stessi dovranno riferire del loro operato e delle modalità adottate.

Le società che detengono azioni il cui valore nominale è pari o inferiore a lire 200 ovvero azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime devono obbligatoriamente deliberare la conversione in euro del capitale ricorrendo all’assemblea straordinaria.

Il motivo per cui quando le azioni hanno un valore nominale uguale o inferiore a lire 200 il capitale sociale non può essere convertito con delibera degli amministratori risiede nel fatto che, quando il valore delle azioni è così basso, il gioco degli arrotondamenti può portare ad un incremento o un decremento del capitale sociale anche superiore a cinque punti percentuali.

Per il caso in cui la conversione in euro del capitale sociale sia deliberata, obbligatoriamente o per scelta, dall’assemblea straordinaria dei soci, il legislatore ha previsto che:

  • il valore nominale delle azioni in euro sia espresso con massimo due cifre nominali;
  • l’eventuale riduzione del capitale sociale è ammessa per un ammontare non superiore al 5 per cento del valore, originariamente espresso in lire, dello stesso.

Le previsioni di cui sopra possono comunque essere disapplicate dall’assemblea straordinaria dei soci, la quale può sempre decidere di procedere alla conversione applicando le regole codicistiche ordinarie disciplinanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto.

La delibera dell’assemblea straordinaria, pur dovendo obbligatoriamente essere ricevuta da un notaio, non dovrà essere assoggettata al giudizio di omologazione da parte del competente Tribunale.

Il legislatore nulla ha previsto in relazione alla modalità di conversione del capitale sociale nelle società di persone.

Tale conversione rappresenta per le società di persone una delibera modificativa dei patti sociali che dovrà essere assunta secondo le regole che alle stesse ordinariamente si applicano e quindi con il consenso unanime dei soci, salvo che sia prevista una clausola di maggioranza.

E’ appena il caso di segnalare che il DDL (denominato “manovra dei cento giorni”) ancora in discussione, all’art.9 ha ulteriormente semplificato le modalità di conversione in Euro del capitale sociale prevedendo che la procedura semplificata, prevista per le società per azioni, si applica anche alle società a responsabilità limitata.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

 

Circolare n.12/2001

  1. La moneta di conto viene definita, dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 recante disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, come la moneta che, a partire da un dato momento, risulta in prevalenza utilizzata per la rilevazione delle operazioni di gestione.
    La prevalenza non va riferita al complesso delle operazioni di gestione poste in essere nel periodo a cui il documento si riferisce (ossia l’anno) ma è sufficiente che si sia realizzata a partire da un dato momento, anche durante il periodo di transizione o nella porzione finale dello stesso lasso di tempo. ↩︎
  2. Sistema finalizzato a creare un’area di stabilità valutaria che si fondava sull’impegno a limitare le fluttuazioni delle valute, e a questo fine veniva introdotta un’unità monetaria europea (Unità di Conto Europea) che rappresentava una sorta di paniere di valute. ↩︎
  3. Per documenti contabili a rilevanza esterna si intendono il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infrannuali, periodici e straordinari destinati al pubblico. ↩︎

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