Circolari n.1/2012 – “Salva Italia”/ 1: Nuove misure per le imprese

Circolare n. 1 del 13 febbraio 2012

“Salva Italia”/ 1: Nuove misure per le imprese

Premessa

Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (di seguito “Manovra Monti” o “Manovra”), convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto nuove misure in materia di entrate, con l’obiettivo di riequilibrare i conti pubblici, ridurre il peso del debito, e nel contempo creare condizioni per la ripresa del processo di sviluppo, dopo una lunga fase di crescita modesta e la pesante recessione del biennio 2008 – 2009.

Gli interventi della Manovra hanno colpito molti campi dell’economia, e con la presente circolare si intende fornire una prima informativa sulle principali novità che interessano le imprese.

Indice

1. ACE – Aiuto alla crescita economica (Allowance for Corporate Equity)

1.1 Sintesi della norma

1.2 Ambito soggettivo

1.3 Misura dell’incentivo

1.4 Apporti rilevanti ai fini dell’ACE

2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro

2.1 Sintesi della norma

2.2 Presupposto soggettivo della deduzione Irap dalle imposte sui redditi

2.3 Modalità di calcolo della deduzione

2.4 Cumulabilità con altre agevolazioni Irap

3. Riallineamento dei maggiori valori allocati a partecipazioni

3.1 Sintesi della norma

3.2 Modalità ed effetti dell’affrancamento

3.3 Termini per il versamento

1. ACE – Aiuto alla crescita economica (Allowance for Corporate Equity)

1.1 Sintesi della norma

Al fine di consentire alle aziende di rafforzare la propria struttura patrimoniale la Manovra Monti, all’art. 1, ha previsto un incentivo alla capitalizzazione, per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, mediante apporto di mezzi propri attraverso una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi.

L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione dalla base imponibile, pari al rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva.

Tale rendimento, fissato, per il primo triennio di applicazione (2011 – 2013), nella percentuale del 3 per cento, è determinato sulla base dei proventi finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, incrementati di una percentuale per compensare il maggior rischio d’impresa.

A far data dal 2014 la percentuale di rendimento sarà stabilita di anno in anno mediante un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro il 27 gennaio scorso, ma che ancora non ha visto la luce.

Il principale obiettivo perseguito dalla Manovra è quello di favorire la neutralità fiscale degli investimenti, riequilibrando il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con capitale proprio ed imprese che si finanziano contraendo debito, nel presupposto che queste ultime sono legittimate a dedurre dal proprio imponibile, seppur a certe condizioni, gli oneri finanziari sopportati.

1.2 Ambito soggettivo

L’Ace è destinato alle società di capitali (Spa, Sapa, Srl), alle cooperative e agli enti commerciali soggetti all’Ires; possono altresì usufruirne le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti.

Anche le imprese individuali e le società di persone potranno, se in contabilità ordinaria, applicare l’incentivo, ma in questo caso con modalità che saranno stabilite da un decreto ministeriale, che dovrà dettare norme di attuazione dell’intera disciplina.

1.3 Misura dell’incentivo

Il calcolo dell’incentivo richiede in primo luogo di quantificare la ricapitalizzazione (base Ace).

Rilevano gli incrementi del patrimonio netto rispetto al valore risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 (da assumere senza considerare l’utile di tale esercizio), generati dall’accantonamento di utili a riserve (diverse da quelle non disponibili) e da conferimenti in denaro.

Questi ultimi devono essere ragguagliati, nell’anno di effettuazione, al numero di giorni intercorsi tra la data del versamento e la chiusura dell’esercizio. L’accantonamento di utili si considera invece per l’intero importo, come se fosse stato effettuato nel primo giorno dell’anno.

Occorre sottrarre dall’incremento patrimoniale lordo l’importo delle distribuzioni di utili e di riserve e quello dei rimborsi di capitale ai soci, nonché il costo sostenuto per acquisizioni di partecipazioni in società controllate e di aziende e rami aziendali.

L’agevolazione è di tipo incrementale, questo significa che le variazioni patrimoniali di un dato esercizio (a partire da quello in corso al 31 dicembre 2011), sia in aumento che in diminuzione, si considerano anche negli anni seguenti, con una conseguente stratificazione delle ricapitalizzazioni.

Per determinare la base Ace dell’esercizio 2012, ad esempio, si partirà da quella del 2011 (assumendo, però, i versamenti senza più ragguaglio temporale), aggiungendo e sottraendo, rispettivamente, gli incrementi e i decrementi patrimoniali del nuovo esercizio.

Per le società neocostituite si considera tutto il capitale versato in denaro.

L’agevolazione consiste in una deduzione (deduzione Ace) da operare nella dichiarazione dei redditi ai fini del l’Ires o dell’Irpef (e non invece per l’Irap) pari alla percentuale di Rendimento netto del capitale, applicata alla base Ace dei diversi esercizi.

Come anticipato nel precedente paragrafo, per il triennio 2011-2012-2013, il tasso di rendimento è fissato al 3%; il risparmio fiscale, per un soggetto Ires, è dunque pari allo 0,825% della ricapitalizzazione netta (per le società soggette a maggiorazione Ires per Robin tax, il risparmio è invece dell’1,14%). Successivamente, la misura verrà stabilita dal ministero tenendo conto dei tassi dei titoli pubblici con aumenti fino a tre punti per tener conto del rischio di impresa.

È da ritenere, sebbene la norma non lo specifichi, che, qualora la durata dell’esercizio sia superiore o inferiore a 12 mesi, la percentuale vada ragguagliata al tempo, posto che essa rappresenta un rendimento calcolato su base annua.

Se la deduzione Ace supera il reddito (o se la società rileva una perdita fiscale), l’eccedenza (o l’intera deduzione se la società chiude in perdita) è rinviata ai successivi esercizi per essere dedotta dal relativo reddito senza alcun limite temporale. La deduzione Ace eccedente non genera una maggior perdita fiscale, ma viene riportata separatamente dal risultato negativo, senza dunque scontare il limite quantitativo dell’80% previsto per le perdite. L’eccedenza dovrebbe inoltre trasferirsi in caso di fusione alla incorporante, senza scontare, se non disporrà diversamente il Dm di attuazione, i limiti previsti per le perdite fiscali.

1.4 Apporti rilevanti ai fini dell’ACE

La Manovra ha precisato che gli incrementi del patrimonio netto valgono ai fini dell’Ace, solo se generati da due categorie di operazioni: accantonamento di utili a riserve, diverse da quelle non disponibili, e conferimenti in denaro.

Non sono pertanto da considerare gli aumenti di capitale o patrimonio conseguenti, ad esempio, a rivalutazioni iscritte in bilancio, a conferimenti in natura (compresi i conferimenti di aziende ancorché all’attivo siano iscritte disponibilità liquide) o di concambio per fusione o scissione.

I conferimenti in denaro sono costituiti dalle seguenti voci: aumento di capitale sociale versato in denaro; conversione di obbligazioni in capitale sociale; versamenti a titolo di riserva sovrapprezzo azioni o quote o di interessi di conguaglio; versamenti effettuati dai soci, senza obbligo di restituzione, nelle diverse denominazioni previste nella prassi, come versamenti in conto capitale, a fondo perduto. Non rilevano gli apporti a titolo di finanziamento, anche se infruttifero, che vengono iscritti tra i debiti della società.

Merita particolare attenzione il trattamento dei versamenti soci in conto copertura perdite: nelle istruzioni definitive pubblicate dall’Amministrazione Finanziaria con riferimento al modello Unico delle società di capitali anno 2012 viene esplicitamente affermato che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l’utile del medesimo periodo”..

Nel modello, difatti, oltre ad un maggiore dettaglio dei dati necessari per calcolare l’agevolazione, compare un campo dove esporre il valore del patrimonio esistente al termine dell’esercizio.

Tale restrizione, che presumibilmente troverà conferma nel decreto ministeriale di prossima emanazione, di fatto limita l’utilizzo dell’ACE per quelle società strutturalmente in perdita: si pensi ad esempio a una Srl con patrimonio al 31.12.2010 pari a 100, che, nel 2011, subisce una perdita di 100 e riceve un versamento di 100. L’apporto rileva interamente essendo pari al patrimonio netto finale. Se la situazione si ripete nel 2012 e nel 2013 (perdita 100, versamento 100, patrimonio finale sempre 100), nel modello Unico 2014 la detassazione si calcolerà su 100 anche se nel triennio sono stati effettuati versamenti per 300.

Le perdite, secondo questo schema, non riducono di per sé la base Ace, addossandosi preventivamente al patrimonio preesistente che non vale per l’agevolazione (o ad eventuali riserve di rivalutazione e conferimenti in natura, pure esclusi dall’incentivo), ma, una volta azzerato questo importo, esse cominciano a erodere le ricapitalizzazioni rilevanti, depotenziando il beneficio. Una società che subisce ripetutamente delle perdite pari al patrimonio netto originario, che vengono integralmente coperte dai soci, di fatto usufruisce dell’Ace solo sul primo versamento.

2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro

2.1 Sintesi della norma

La Manovra Monti, all’art. 2, ha introdotto, a far data dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità integrale dalle imposte dirette dell’IRAP calcolata sul costo del lavoro non dedotto, relativo al personale dipendente e assimilato, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali, già sancito dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007.

La Manovra interviene anche sul costo del lavoro deducibile ai fini IRAP, riconoscendo un incremento delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente fissate nella misura di 4.600 euro e 9.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno, portandole, rispettivamente, a 10.600 euro e a 15.200 euro, per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni assunto a tempo indeterminato.

Tabella 1: Sintesi delle deduzioni forfetarie ai fini Irap

   Importo della deduzione fino al 31/12/2011  Importo della deduzione a far data dal 1/1/2012
  Deduzione forfetaria per lavoratori assunti a tempo indeterminato    Euro 4.600    Euro 10.600
  Deduzione forfetaria per lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno    Euro 9.200    Euro 15.200

Le due agevolazioni, ovvero, la deducibilità dell’Irap ai fini delle imposte sui redditi e la deduzione per scaglioni, non sono alternative.

Si tratta di una previsione che riduce in modo diretto il carico tributario sulle imprese nonché sul costo del lavoro in quanto anche l’IRAP è “percepita” come componente di tale costo.

La relazione illustrativa del provvedimento afferma che questo intervento dovrebbe consentire di superare eventuali rilievi di incostituzionalità della indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.

2.2 Presupposto soggettivo della deduzione Irap dalle imposte sui redditi

La disposizione introdotta dalla Manovra Monti, circa la possibilità di dedurre l’Irap dalle imposte sui redditi riguarda:

 le imprese industriali e commerciali;

 le banche e le assicurazioni;

 gli esercenti arti e professioni;

 ogni altro soggetto che determina l’imponibile regionale secondo criteri ordinari (articolo 5 del Dlgs 446/1997), sia per opzione (imprese agricole e enti pubblici per le attività commerciali esercitate), sia per regime naturale (enti privati non commerciali per le attività commerciali esercitate).

2.3 Modalità di calcolo della deduzione

Per stabilire l’importo ammesso in deduzione, occorre quantificare il costo del lavoro che concorre a formare la base imponibile regionale, al netto di quanto già dedotto in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 1, lettera a), commi 1-bis, 4-bis e 4- bis1 del Dlgs 446/1997 (contributi assicurativi, deduzioni per personale a tempo indeterminato, comprese le nuove maggiorazioni per donne e giovani, spese per apprendisti, disabili e personale addetto a ricerca e sviluppo, deduzioni per imprese di trasporto e per piccole imprese).

Si dovranno inoltre considerare, visto il tenore della norma (che parla di personale dipendente e assimilato), i compensi attribuiti in genere a soggetti i cui redditi sono assimilati a quelli dei dipendenti ai sensi dell’articolo 50 del Tuir (ad esempio per borse di studio).

Nella corrente edizione di Telefisco, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che potrà essere portata interamente in deduzione dall’imponibile, anche l’Irap pagata sui compensi agli amministratori e ai collaboratori coordinati, compensi che, per i percipienti, costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente.

Occorre, però, ai fini della deduzione, che si tratti di compensi che non rientrano nell’ambito della attività professionale del contribuente. In quest’ultimo caso, infatti, la società erogante può già dedurre l’onere dalla base imponibile regionale.

Il richiamo all’articolo 99 del Tuir contenuto nell’articolo 2 del Dl 201/2011, comporta che, anche per questa deduzione analitica, deve utilizzarsi il criterio di cassa già previsto dall’Agenzia con riferimento allo sconto forfettario del 10% (Circolare Ministariale 16/E/2009).

Si dovrà dunque tener conto, in un dato esercizio, dell’imposta pagata a saldo per l’anno precedente e degli acconti su quello in corso, questi ultimi nel limite dell’importo che sarà liquidato nella dichiarazione presentata l’anno seguente.

Dagli importi versati, dovrà essere scorporata la parte che rappresenta l’Irap derivante dal costo del lavoro da portare in deduzione. Occorrerà a tal fine calcolare il rapporto tra l’imposta sul costo del lavoro e assimilato indeducibile e il totale dell’Irap dovuta; conteggio che andrà fatto distintamente sulla dichiarazione dell’anno precedente e su quella dell’anno in corso. Le due percentuali si applicheranno, rispettivamente, al saldo e agli acconti, giungendo così a quantificare gli importi richiesti.

Lo sconto riguarda anche le società in perdita fiscale. Se il risultato reddituale è negativo, la maggiore deduzione aumenta la perdita riportabile senza più limiti temporali (per i soggetti Ires) a seguito delle regole introdotte dal Dl 98/2011 (si veda l’altro articolo)

L’impatto della nuova deduzione si avrà per la prima volta nel versamento a saldo dell’Ires del giugno 2013. I contribuenti potranno peraltro tenerne conto già in sede di calcolo degli acconti (Ires o Irpef) del 2012 (giugno e novembre) qualora adottino il metodo previsionale.

2.4 Cumulabilità con altre agevolazioni Irap

La norma determina effetti ulteriori, in termini di minore imposizione, rispetto a quelli già prodotti dalla norma vigente (art. 6, D.L. n. 185/2008) secondo la quale è deducibile dalle imposte sui redditi il 10 per cento dell’IRAP riferibile agli oneri finanziari e al costo del lavoro.

Restano, tuttavia, alcune questioni aperte, soprattutto in merito al coordinamento tra le due agevolazioni: dovrà essere, difatti, stabilito se il 10% si calcoli, dal 2012, sull’intero importo dell’Irap pagata (come risulterebbe in base a una interpretazione letterale della norma) oppure se, adottando una interpretazione logico-sistematica, la percentuale vada riferita all’Irap al netto di quanto già dedotto autonomamente per costo del personale.

La soluzione di tale quesito servirà anche a comprendere il reale impatto della nuova deduzione Irap introdotta dalla manovra di Natale in termini di abbattimento del carico fiscale delle imprese che impiegano manodopera.

3. Riallineamento dei maggiori valori allocati a partecipazioni

3.1 Sintesi della norma

La Manovra Monti, all’art. 20, prevede la proroga di un anno del regime dell’imposta sostitutiva, introdotto ed integrato dai D.L n. 185/2008 e D.L. 98/2011 (già trattata nella Nostra Circolare Studio n. 7 del 28 settembre 2011), che consente il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali (avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali) emersi in sede di operazioni straordinarie.

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’opzione, si evidenzia che la stessa può essere esercitata sia dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali sia dalle imprese che non applicano tali principi.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva, è, circoscritto ai maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo1 nel bilancio di esercizio dell’avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda ovvero acquisti d’azienda o di partecipazioni) emersi in conseguenza delle medesime, a condizione, tuttavia, che tali maggiori valori risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio consolidato come “avviamento”, “marchi d’impresa” ed “altre attività immateriali”.

3.2 Modalità ed effetti dell’affrancamento

Ai fini dell’affrancamento, sarà necessario procedere alla scorporo dell’importo iscritto nella partecipazione, separando il maggior valore attribuito a seguito dell’operazione straordinaria, per poi procedere all‘esercizio dell’opzione.

Il nuovo riallineamento vale esclusivamente per le operazioni straordinarie e per le acquisizioni effettuate entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2011 avendo riguardo ai valori iscritti nel relativo bilancio consolidato.

L’affrancamento rende fiscalmente ammortizzabili al 10% annuo, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, i maggiori valori per avviamenti, marchi o immobilizzazioni immateriali, ma lascia inalterato il costo fiscale delle partecipazioni iscritte nel bilancio individuale. Il riallineamento delle partecipazioni non preclude l’affrancamento di marchi e avviamenti eventualmente iscritti a seguito delle operazioni straordinarie nei bilanci individuali, attraverso il pagamento della ordinaria imposta sostitutiva prevista dall’articolo 176 del Tuir o di quella dell’articolo 15, comma 10, del D. 185/08.

Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime dell’imposta sostitutiva non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo successivi riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato.

3.3 Termini di versamento

Una volta definito ed allocato il valore emergente dall’operazione straordinaria, dovrà essere versato l’importo scaturente dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16%

1 Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, si intendono per partecipazioni di controllo quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell’articolo 24 e, seguenti, del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese Ias-adopter, invece, si intendono per partecipazioni di controllo quelle incluse nel consolidamento in base alle previsioni contenute nei medesimi principi contabili internazionali.

sull’intero valore del disallineamento o anche solo su parte di esso (affrancamento parziale) .

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dal maggior valore attribuito alla partecipazione acquisita con l’operazione straordinaria o, se inferiore, dal corrispondente valore residuo di avviamento (o marchio o altra attività immateriale) iscritto nel consolidato dell’anno 2011.

In caso di acquisto con atto traslativo, invece, l’affrancamento si calcola sulla differenza tra costo della partecipazione e corrispondente quota di patrimonio netto della controllata risultante dall’ultimo bilancio anteriore all’acquisto. Anche in questo caso vale invece, se inferiore, il valore della corrispondente attività immateriale del bilancio consolidato di gruppo.

L’imposta sostitutiva, pari al 16 per cento della base imponibile determinata come sopra espresso, deve essere versata con il modello F24, senza compensazione con crediti fiscali. Il pagamento deve avvenire in tre rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 nonché della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e considerate le vigenti scadenze dei termini dei citati versamenti, le 3 rate sono da versare entro il 16 giugno 2013, 16 giugno 2014, 30 novembre 2014.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di usufruire dei termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva anche per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.

In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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