Circolare n. 3 del 13 marzo 2012
“La nuova moratoria sui debiti delle PMI”
Premessa
Si porta a conoscenza che il 28 febbraio 2012 con la firma all’ABI dell’accordo sul rinvio dei pagamenti della aziende in difficoltà, si è dato impulso alla nuova moratoria dei debiti delle Piccole e Medie Imprese c.d. PMI.
Con la presente circolare si forniscono le principali informazioni inerenti tale moratoria, e le relative condizioni e termini.
Indice
1. Generalità
2. I soggetti beneficiari e soggetti esclusi
3. I tempi e le scadenze
4. Sospensione delle rate
5. Allungamento della durata dei prestiti
1. Generalità
Le nuove misure per il credito sono limitate alle imprese che in passato non abbiano già usufruito di una sospensione delle rate, diversamente da quanto era stato preventivato prima dell’approvazione.
Gli interventi, non hanno risolto totalmente il problema della riduzione dell’offerta di credito il c.d. credit crunch, fenomeno che si acuisce al termine di un prolungato periodo espansivo ed in grado di accentuare la fase recessiva, tuttavia doneranno una boccata di ossigeno alle imprese ed una serie di strumenti utili alla ripresa del mondo imprenditoriale, estremamente depresso nell’attuale scenario economico mondiale.
2. I soggetti beneficiari e soggetti esclusi
Possono beneficiare delle misure le PMI di tutti i settori, che abbiano meno di 250 dipendenti, un fatturato che si attesti al di sotto dei 50 milioni di euro, oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro. Da un primo calcolo, sembra che le imprese potenzialmente interessate siano circa 4,4 milioni, pari al 95% di quelle italiane.
Tra gli altri requisiti che il protocollo identifica, è quella che al momento della domanda il soggetto richiedente deve essere in “bonis”, cioè è fondamentale che non vi siano rapporti “difficili” con le banche, quindi nessuna esposizione, ristrutturazione dei debiti scaduti superiori ai 90 giorni, nessuna posizione in “sofferenza” o esposizioni scadute-sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.
Da ultimo, le nuove misure saranno limitate alle imprese che in passato non abbiano già richiesto la sospensione delle rate, infatti beneficiari della moratoria sono i finanziamenti già esistenti prima del 28 febbraio 2012 e che non abbiano aderito a medesimi provvedimenti, quali ad esempio quello siglato nel mese di agosto 2009 e più volte rinnovato.
3. I tempi e le scadenze
Le imprese hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per richiedere alla propria banca di poter beneficiare delle misure previste dall’accordo. Per i mutui che a quella data dovessero essere ancora sospesi in virtù della moratoria, potranno essere concessi ulteriori 6 mesi di tempo sino di sospensione al 30 giugno 2013.
Le banche una volta ricevuta la domanda dalle imprese, si impegnano a rispondere di norma entro 30 giorni lavorativi dalla domanda, o dalle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.
Prima di fornire una risposta alle richieste, le banche avranno l’obbligo di verificare la documentazione e l’istanza presentata dalle imprese, infatti non si prevedono automatismi nell’accettazione delle richieste, fatta eccezione per il silenzio – assenso concesso per le sole società che si trovano in “bonis” all’atto della domanda.
4. Sospensione delle rate
La sospensione delle rate si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, ipotecari e non, il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento in essere al 28 febbraio 2012. In pratica ciò che rileva, è la forma giuridica del finanziamento e la caratteristica che questo non sia a breve termine, quindi non inferiore ai 18 mesi.
La sospensiva prevede il congelamento per 12 mesi della quota capitale dei mutui, mentre sempre per 12 mesi viene sospesa la quota capitale per i canoni di leasing “immobiliare” e per 6 mesi quella dei canoni per il leasing “mobiliare”.
La sospensione una tantum per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui si applica a tutti i finanziamenti di durata non inferire ai 18 mesi e vale anche per quelli agevolati o perfezionati attraverso le cambiali.
Al momento della domanda di sospensiva le rate devono essere in scadenza o già venute a scadere da non oltre 90 giorni.
Con il citato strumento, il piano di ammortamento originario, slitta in avanti per il periodo connesso alla moratoria accordata, mentre gli interessi sul capitale sospeso continuano ad essere pagati alle scadenze previste.
In pratica con la sospensione, la quota capitale prevista dal piano di ammortamento originario non si posizionerà in coda dopo l’ultima rata di ammortamento prevista, tuttavia costituirà la quota capitale che il cliente sarà tenuto a rimborsare al termine del periodo di sospensione. In buona sostanza è una mera traslazione in vanti del piano di ammortamento, senza alterare la sequenza e l’importo della quota capitale.
Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio – lungo termine, nonché quelle di sospensione della quota capitale indicata nei canoni di leasing, non comportano un aumento dei tassi fissati nel contratto originario e parimenti non determinano l’insorgenza di eventuali interessi di mora per il periodo di sospensione.
5. Allungamento della durata dei prestiti
L’altro strumento messo a punto dall’ABI per fare fronte alle esigenze delle imprese, è l’allungamento della durata dei prestiti. Oltre ai mutui possono beneficiare di una dilatazione fino a 270 giorni, le scadenze sugli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca, mentre può godere di una dilatazione di 120 giorni il credito agrario di conduzione.
Ammessi a tale beneficio sono i mutui in essere alla data del 28 febbraio 2012 e che a loro volta non abbiano usufruito della sospensione ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.
L’allungamento dei termini di pagamento, può essere goduto anche dai contratti di mutuo che hanno beneficiato della sospensione del 3 agosto 2009 o del presente accordo, tuttavia in tal caso, la domanda di allungamento potrà essere inoltrata solo al termine del periodo di sospensione e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Il periodo di allungamento dei mutui, non può superare il 100% della durata residua e comunque non più di due ani per i chirografari e 3 anni per quelli ipotecari.
L’operazione di allungamento delle scadenze dei pagamenti, si può configurare in un’unica soluzione o in più soluzioni, dove il limite imposto dall’accordo di 270 giorni, va inteso come massima dilazione accordabile che va calcolata in funzione della durata originaria dell’anticipo.
Per portare un esempio, se la scadenza originaria è di 30 giorni, l’allungamento è di 240 giorni, mentre se la scadenza iniziale è di 180 giorni, l’allungamento è pari a 90 giorni.
Rientrano nell’ambito dell’allungamento delle scadenze, le anticipazioni su crediti, gli anticipi Sbf (Salvo buon fine), su effetti o ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero. Non rientrano in tale casistica, i finanziamenti all’importazione (poiché non costituiscono un’operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma un finanziamento per il pagamento delle merci), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (poiché in tal caso manca la certezza di esigibilità del credito, che si otterrebbe solo con l’adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).
L’Avviso si rende applicabile a tutti i crediti “certi”, (il cui contenuto risulta delimitato e determinato dal titolo), che non siano giunti necessariamente a scadenza, comprese le future anticipazioni di crediti, a tutti i crediti “esigibili” (il cui pagamento avviene presso la banca).
A tal uopo le banche non richiederanno nuove cautele o garanzie, inoltre tali operazioni non saranno soggette a variazioni in aumento dei tassi, rispetto a quanto previsto nel contratto originario, ne ad interessi di mora per il periodo di sospensione.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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