Circolari n.7/2012 – Le nuove misure antielusione del “Salva Italia”

Circolare n. 7 del 21 maggio 2012

Le nuove misure antielusione del “Salva Italia”

Premessa

Tra le novità più significative introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (di seguito “Manovra Monti” o “Manovra”), convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vi sono nuove misure in materia di lotta all’evasione.

Con la presente circolare si vogliono fornire alcuni chiarimenti, in tema di utilizzo delle informazioni finanziarie da parte dell’Amministrazione nonché sui limiti all’uso del denaro contante, anche alla luce della recente approvazione del c.d. Decreto delle Semplificazioni fiscali (DL 16 del 2 marzo 2012 ), e all’uso degli assegni bancari e dei libretti al portatore.

Indice

1. Sanzioni penali per autocertificazione fraudolenta

2. Comunicazione dei movimenti finanziari

3. Utilizzo delle informazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria

4. Tracciabilità dei pagamenti

4.1 Limite all’uso dei contanti

4.2 Limite all’utilizzo degli assegni bancari

4.3 Libretti di deposito

5. Decreto Semplificazioni e modifiche all’utilizzo del contante

1. Sanzioni penali per autocertificazione fraudolenta

La Manovra Monti all’art. 11 primo comma ha introdotto una sanzione penale a chiunque assuma le seguenti condotte, a seguito dell’esercizio dei poteri ispettivi del Fisco:

– esibizione o trasmissione di atti o documenti totalmente o parzialmente falsi;

– fornitura di dati o notizie non rispondenti al vero.

In particolare, nel caso di fornitura di dati o notizie non rispondenti al vero, la norma sanzionatoria si applica solo se, in conseguenza delle richieste effettuate dai verificatori dell’Amministrazione Finanziaria, si configurano le fattispecie penali tributarie previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Infatti, il reato sopra citato si integra non per tutti i dati o le notizie non corrispondenti al vero fornite, ma solo per quei casi in cui gli elementi, non veritieri, generino uno degli illeciti previsti dalla disciplina penale tributaria1.

La norma appena introdotta stabilisce che, nel caso delle sopracitate condotte, vi è la sanzione prevista dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ovvero chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo T.U., le sanzioni applicabili vengono rimandata al Codice penale ed alle leggi speciali in materia.

Ciò significa che nel caso in cui un contribuente rende false attestazioni agli Organi di controllo nell’ambio dell’esercizio dei poteri ispettivi, incorre nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico prevista dal’art. 483, c.p.

2. Comunicazione dei movimenti finanziari

Con l’art. 11 della Manovra Monti, è introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari, a partire dal 1° gennaio 2012, della comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria, non solo dell’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cd. “fuori conto”, ma anche delle singole operazioni effettuate nell’ambito dei singoli rapporti.

Alla luce delle novità introdotte tutti gli operatori finanziari ovvero le banche, la società Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi d’investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le fiduciarie nonché ogni altro operatore finanziario, sono obbligati a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad euro 1.500.

L’introduzione di queste misure, che hanno quale scopo primario la lotta all’evasione fiscale, appaiono in netto conflitto con la tutela della riservatezza dei dati del contribuente, garantiti a livello costituzionale.

3. Utilizzo delle informazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria

L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni raccolte sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi, di cui al paragrafo precedente, per le seguenti finalità:

1 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

 effettuazione delle indagini finanziarie: attività di richiesta (e relativa risposta per via telematica) di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi. Per l’attivazione di tale potere di richiesta, è necessario che gli Uffici chiedano una autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento dell’agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa competente per territorio;

 elaborazione con procedure centralizzate di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché per l’espletamento di attività relative al procedimento penale.

Nel procedimento di formazione delle liste selettive di contribuenti assoggettati ad operazioni di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, si terrà conto, partendo dalle elaborazioni dirette dei dati comunicati, all’individuazione di anomalie finanziarie incrociandole con i dati patrimoniali e fiscali del contribuente così da identificare quelli nei cui confronti attivare, in maniera mirata, controlli e verifiche.

4. Tracciabilità dei pagamenti

L’art. 12 della Manovra Monti ha introdotto ulteriori limitazioni all’utilizzo di denaro contante, assegni e libretti di deposito al portatore.

Infatti con l’approvazione del menzionato decreto è stata ridotta ad euro 1.000 la soglia prevista a fini antiriciclaggio dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per:

– utilizzo di denaro contante (art. 49, co. 1);

– emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5 e 8);

– saldo dei libretti di deposito al portatore (art. 49, co. 12 e 13).

Coloro che accertano le violazioni di cui sopra, (ivi compresi i professionisti e le società che curano le gestioni contabili) devono dare immediata comunicazione dell’infrazione anche all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Si impone per le pubbliche Amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici; infatti tutti i pagamenti dovranno essere effettati mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.

Analogamente, anche gli stipendi, le pensioni, e qualunque tipologia di compenso, di importo pari o superiore ad euro 1.000, dovranno essere corrisposti dalla pubblica Amministrazione centrale e locale e dai loro enti, mediante strumenti diversi dal denaro contante ovvero utilizzando strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

I commi 3 e 4, dell’art. 3 del Decreto Semplificazioni Fiscali hanno differito al 1° maggio 2012, per coloro che non si fossero già uniformati alla nuova disciplina, il pagamento tramite strumenti di pagamento elettronico bancario postale, degli stipendi e delle pensioni superiori a mille euro così come previsto dall’art. 12, co. 2, della Manovra Monti.

4.1 Limiti all’uso dei contanti

In relazione ai pagamenti in contanti, la norma ha stabilito che a far data dal 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori ad euro 1.000, è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,

a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a.;

Le finalità della disposizione è quella di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, ma anche e soprattutto nell’interesse di favorire l’emersione di base imponibile. Si perseguono di fatto il contrasto degli illeciti finanziari ed il potenziamento degli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale.

Si deve segnalare che il trasferimento di denaro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Inoltre, per verificare l’eventuale superamento del divieto di cui sopra, è necessario avere riguardo al valore complessivo oggetto di trasferimento, che, come precedentemente detto risulta in ogni caso vietato qualora effettuato con più pagamenti sotto soglia ma artificiosamente frazionati.

Ciò a meno che il frazionamento, con importi inferiori alla soglia non sia previsto da prassi commerciali oppure derivi dal contatto sottoscritto tra le parti, ad esempio con pagamento a rate.

Le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dei limiti vengono riassunte della tabella di seguito riportata:

  Trasferimento di denaro contante – Sanzioni2
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito ricompreso tra euro 1.000 ed 50.000    Sanzione minima non < 3.000
Dal 5% al 40% dell’importo trasferito, se > euro 50.000

4.2 Limite all’utilizzo degli assegni bancari

Relativamente all’uso degli assegni bancari la Manovra Monti ha apportato modifiche all’art. 49, D.Lgs. 231/2007 con l’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità, con gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste italiane S.p.a.

2 art. 58, D.Lgs. 231/2007

Gli istituti bancari e postali possono tuttavia rilasciare, assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore ad euro 1.000 senza la clausola di non trasferibilità; tali strumenti finanziari emessi in forma libera sono assoggettati alla somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.

Le sanzioni applicate per il mancato rispetto delle norme di cui sopra sono le medesime previste per la circolazione dei contanti ovvero:

– sanzioni dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di euro 3.000 per assegni di importo inferiore a 50.000 euro;

– la sanzione va dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di euro 3.000, qualora l’importo degli assegni è superiore alla detta soglia di 50.000 euro.

4.3 Libretti di deposito

L’ulteriore novella è l’introduzione del divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad euro 1.000.

Tali libretti devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo.

Le sanzioni pecuniarie applicabili al possessore dei libretti potrà variare dal 10% al 20% del saldo, se compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000,00 euro. La percentuale sanzionatoria sale dal 15% al 30% del saldo, se lo stesso saldo è superiore a 50.000 euro.

5. Decreto Semplificazioni e modifiche all’utilizzo del contante

Il recente decreto sulle Semplificazioni3 Fiscali all’art. 3, co. 1 e 2, ha modificato alcune disposizioni in materia di antiriciclaggio, introdotto con la Manovra Monti, allo scopo di introdurre facilitazioni per imprese e contribuenti.

In particolare è stato derogato il divieto di trasferimento di contante per trasferimenti superiori ad euro 1000, da parte dei cittadini extraeuropei e differito al 1° maggio 2012 il pagamento tramite strumenti di pagamento elettronico bancario postale, degli stipendi e delle pensioni superiori ad euro 1.000.

Inoltre è stata modificata dal punto di vista procedurale la prassi relativa alle comunicazioni delle infrazioni dei limiti all’uso del contante, che dovranno essere trasmesse alla Guardia di finanza e non più direttamente all’Agenzia delle Entrate. Infatti la Guardia di Finanza quando viene ravvisata l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento,è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai pagamenti da parte dei cittadini stranieri, il decreto sulle semplificazioni, al fine di non limitare gli scambi commerciali, ha stabilito che il divieto di circolazione del contante per trasferimenti superiori ad euro 1.000 non si applica per acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo, ed effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate o agenzie di viaggio e turismo.

Tale deroga è applicabile solo nel caso in cui gli acquirenti siano persone fisiche, non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella di uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Tutti gli operatori commerciali, che vogliono ottenere l’autorizzazione a tale deroga devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate4 prima di effettuare le operazioni; l’operatore oltre a comunicare la volontà di aderire alla disciplina di deroga ai limiti all’uso del contante, si impegna anche ad effettuare i seguenti adempimenti:

– all’atto dell’operazione, acquisire per fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un’autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato;

3 Decreto legge n. 16 del 2012

4 La modulistica è stata approvata con il provvedimento 23 marzo 2012 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

– nel primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di identità del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott. Salvatore Di Carlo

salvatoredicarlo@fioretinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fioretinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fioretinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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