Circolare n. 4 del 3 aprile 2012
Decreto sulle semplificazioni fiscali/1: Rateizzazione dei debiti tributari
Premessa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2.3.2012 il Decreto Legge n. 16 del 2.3.2012, c.d. “Decreto sulle semplificazioni fiscali”, di seguito “Decreto” entrato in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione.
Gli interventi del Decreto, hanno riguardato disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di miglioramento e potenziamento delle procedure di accertamento. Con la presente circolare si darà spazio alla normativa che ha reso più morbido e meno gravoso lo strumento del rateizzo delle somme iscritte a ruolo.
Indice
1. Rateizzazione dei debiti tributari
2. Blocco delle ipoteche con la rateazione
3. Certificazione per partecipare a gare di appalto
1. Rateizzazione dei debiti tributari
La prima modifica apportata dal Decreto è stata l’abrogazione del comma 7 dell’art. 3 bis del D.Lgs n. 462/97, che vietava il beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme dovute a seguito di avviso di irregolarità.
D’ora in avanti, quindi, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, avrà la facoltà di usufruire della dilazione per momentanea difficoltà economica, una volta che l’importo gli verrà iscritto a ruolo e gli verrà notificata la relativa cartella di pagamento.
| COMMA 7, ART. 3 BIS, DLGS 462/97 | COMMA 7, ART. 3 BIS, DLGS 462/97 |
| ANTE DECRETO FISCALE | POST DECRETO FISCALE |
| 7. nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento della somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del DPR 29.9.73 n. 602, e successive modificazioni. | 7. (Comma abrogato) |
Va specificato altresì, che la rateazione diventa più flessibile dopo l’entrata in vigore del Decreto, poiché la possibilità di richiedere rate crescenti in luogo delle rate costanti, che ebbe la sua prima introduzione con la manovra Monti per le sole rateazioni in proroga (comma 1- bis dell’art. 19 del DPR 602/73), viene ora estesa anche a tutti i casi di richiesta di dilazione del debito tributario, quindi anche in sede di prima richiesta di rateizzo.
Per tale motivo il comma 2 del Decreto, alla lettera a), abroga l’ultimo periodo del comma 1 – bis dell’art. 19 del DPR 602/73, e poi alla lettera b) inserisce il nuovo comma 1- ter. I due interventi citati, vanno considerati assieme per capire il senso della nuova disposizione, grazie alla quale il debitore può differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo esborsi di maggiore entità negli anni successivi al primo e una rata più leggera nell’anno di maggiore difficoltà.
La dilazione a rate costanti, già in corso alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del Decreto), non sono soggette a modificazioni, salvo il caso di rateazione in proroga (comma 3 dell’art. 1 D.L. 16/2012.
| COMMA 1 – BIS ART. 19 DPR 602/73 ANTE DECRETO FISCALE | COMMA 1 – BIS ART. 19 DPR 602/73 POST DECRETO FISCALE |
| 1-bis In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di | 1 –bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. |
| rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. |
| COMMA 1 –TER ART. 19 DPR 602/73 ANTE DECRETO FISCALE | COMMA 1 –TER ART. 19 DPR 602/73 POST DECRETO FISCALE |
| Inesistente | 1 – ter . Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1 – bis preveda, in luogo delle rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. |
Da ultimo, la modifica riguardante la decadenza dal beneficio della rateazione (art. 1, comma 2 lett. c del Decreto). Prima del Decreto il contribuente perdeva la possibilità di dilazionare il proprio debito con il Fisco, se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive.
Ora invece, ciò avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
| COMMA 3, ART. 19 DPR 602/73 ANTE DECRETO FISCALE | COMMA 3, ART. 19 DPR 602/73 POST DECRETO FISCALE |
| 1. In caso di mancato pagamento della prima ratao, successivamente, di due rate: a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) L’intero imposto iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile | In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) L’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione; c) Il carico non può essere più |
| in unica soluzione; c) Il carico non può più essere rateizzato. | rateizzato. |
Di seguito si riportano in sintesi le principali novità apportate dal Decreto in merito alla rateizzazione dei ruoli:
Possibile dilazione delle somme iscritte a ruolo dovute a seguito di decadenza dai benefici della dilazione degli avvisi bonari;
Possibile richiedere un piano di ammortamento del debito a rate crescenti in tutte le ipotesi di temporanea obiettiva difficoltà;
Il beneficio della rateazione viene meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
2. Blocco delle ipoteche con la rateazione
Nonostante prima del Decreto vi fossero direttive interne all’Equitalia che prevedevano, una volta accordata la rateizzazione, che non si potesse iscrivere ipoteca, queste costituivano meri documenti di prassi, che non tutelavano il contribuente, con il Decreto 16/2012, invece, è vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione dei ruoli.
La novità è contenuta al comma 2 lettera b) dell’art. 1 del Decreto, che introduce all’art. 19 del DPR 602/73 il comma 1 – quater, il quale afferma che l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
Restano invece salve, le ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
| COMMA 1- QUATER, ART. 19 DPR 602/73 ANTE DECRETO FISCALE | COMMA 1- QUATER, ART. 19 DPR 602/73 POST DECRETO FISCALE |
| Inesistente | 1 – quarter. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente alla riscossione può |
| iscrivere l’ipoteca di sui all’art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. |
3. Certificazione per partecipare a gare di appalto
A corredo del rinnovato assetto della disciplina della dilazione, il Decreto in esame, con l’art. 1 comma 5, modifica l’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.
Con tale modifica viene stabilito che, al fine di escludere la partecipazione alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dovranno considerarsi violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, quelle riguardanti l’obbligo di pagamento di debiti certi scaduti ed esigibili.
In sostanza, si è inteso escludere, anche se la disposizione non risulta chiara, che possano considerarsi scaduti ed esigibili i debiti per cui sia stato concordato un piano di rateizzo e il contribuente sia in regola con il pagamento delle rate.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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