Circolari n.5/2012 – Decreto sulle semplificazioni fiscali/ 2: Modifica in materia si sanzioni amministrative

Circolare n. 5 del 20 aprile 2012

Decreto sulle semplificazioni fiscali/ 2: Modifica in materia si sanzioni amministrative

Premessa

Con la presente circolare, si prosegue l’analisi delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 16, c.d. “Decreto sulle semplificazioni fiscali” (di seguito “Decreto”), pubblicato in data 2 marzo 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 52.

Il Decreto è intervenuto con disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di miglioramento e potenziamento delle procedure di accertamento e delle relative sanzioni. Nella presente sede si forniranno chiarimenti in merito alla normativa che ha modificato l’applicazione delle sanzioni in ambito amministrativo.

Indice

1. Nuovo regime sanzionatorio per l’omessa comunicazione delle minusvalenze

2. Inasprimento delle sanzioni sulle accise

3. Trasferimento di denaro contante da/verso l’estero

4. Le nuove sanzioni catastali

1. Nuovo regime sanzionatorio per l’omessa comunicazione delle minusvalenze

Il Decreto è intervenuto a tutto campo sul regime sanzionatorio, attenuando le penalità per l’omessa comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni, e modificando il regime di deducibilità di talune minusvalenze su partecipazioni e titoli.

Con riferimento alla deducibilità delle minusvalenze, l’agenzia delle Entrate, al fine di consentire un maggior controllo in base alla norma antielusiva, prevede due distinti adempimenti formali:

 Per le minusvalenze dedotte sulle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di importo complessivo superiore ai 5 milioni di euro (art. 1 comma 4 D.L. 209/2002), una comunicazione da trasmettere entro cinque giorni dall’invio del modello UNICO, secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003;

 Per le minusvalenze realizzate sulle partecipazioni e altri titoli quotati, per importi superiori a 50.000 euro, è richiesta una comunicazione da inviare entro 45 giorni dal termine per l’invio del modello UNICO, in base al provvedimento del 29 marzo 2007 integrato da quello del 13 luglio 2007 (art. 5- quinquies del D.L. 203/2005).

L’omissione delle prescritte comunicazioni era sanzionata, prima del Decreto 16/2012, con la indeducibilità delle citate minusvalenze.

Tale sanzione, qualificabile come “impropria”, determinava una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Il Decreto, anche per dare una soluzione a taluni contenziosi avviati dai contribuenti, avverso la sproporzione della sanzione impropria rispetto alla reale violazione, ha eliminato la previsione di indeducibilità delle minusvalenze in caso di omessa comunicazione, sostituendola con una sanzione analoga a quella prevista per la mancata indicazione dei costi da black list nelle dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 110 del TUIR.

In altre parole, l’art. 11 comma 1 del Decreto n. 16/2012 è intervenuto in materia aggiungendo il comma 4 – bis all’art. 11 del D.Lgs 471/97, in virtù del quale l’omessa, incompleta o infedele comunicazione:

 delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore ad euro 50.000 nonché,

 delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,

viene punita con una sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta e infedele.

La nuova norma, prevede altresì un minimo edittale, infatti , la sanzione non potrà essere inferiore a 500 euro né superiore ad euro 50.000.

Con la citata novità e in un’ottica di coordinamento, vengono in conseguenza abrogate le disposizioni precedenti che applicavano la sanzione “impropria”, attraverso l’indeducibilità dell’onere non comunicato.

Da ultimo, la nuova misura sanzionatoria è retroattiva, quindi viene applicata sia alle violazioni ancora da contestare, sia a quelle già contestate, in attuazione del principio di applicazione delle legge più favorevole al moneto in cui è stata commessa la violazione (favor rei) di cui all’art. 3 comma 3 del D.L.gs 472/97.

Nel caso di specie, la retroattività incontra un unico limite, di fronte ai c.d. casi esauriti, cioè per i quali sia intervenuto un giudicato o siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza.

Tuttavia, nel caso in cui non sia ancora intervenuto un provvedimento definitivo, le sanzioni più onerose, in materia di omesse comunicazioni, già irrogate nei confronti dei contribuenti, sono annullabili anche d’ufficio, in ogni stato e grado di giudizio.

2. Inasprimento delle sanzioni sulle accise

I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del Decreto n. 16/2012, hanno inasprito le sanzioni relative ad omissioni, ritardi e irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell’alcol e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilavata una condotta penalmente rilevante (D.Lgs 504/1995).

Il Decreto ha modificato l’art. 50 comma 1 e l’art. 59 comma 5 del D.Lgs n. 504/95 che disciplina circa l’inosservanza di prescrizioni e regolamenti del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, elevando l’importo delle sanzioni applicabili in entrambi gli articoli citati, da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 30.000.

Da ultimo, alle medesime sanzioni si è assoggettati anche nel caso in cui le predette dichiarazioni siano presentate in via telematica (D.L. n. 262/2006).

3. Trasferimento di denaro contante da/verso l’estero

L’articolo 3, comma 1 del D.L.gs n. 195/2008 stabiliva che: ”Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane”.

Il Decreto n. 16/2012 modifica il regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui venga violato l’obbligo di cui sopra, con il sequestro delle somme da parte dell’Agenzia delle Dogane o della Guardia di Finanza, nel limite del:

 30% dell’importo eccedente euro 10.000, se l’eccedenza non supera euro 10.000;

 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi.

Il denaro contante sequestrato garantisce il pagamento delle sanzioni con preferenza rispetto ad ogni altro credito.

Il soggetto al quale è stata contestata la violazione può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento all’Agenzia delle Dogane od alla Guardia di Finanza, al momento della contestazione, ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla stessa di una sanzione ridotta pari al:

 5% dell’importo eccedente euro 10.000, se l’eccedenza non è superiore ad euro 10.000;

 15% se l’eccedenza non è superiore ad euro 40.000, con un minimo in ogni caso ei euro 200.

Il pagamento in misura ridotta è ora precluso nel caso in cui:

 l’eccedenza rispetto alla soglia di euro 10.000 sia superiore ad euro 40.000 (prima era euro 250.000);

 il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti gli euro 10.000 sono ora fissate:

 dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di euro 10.000, se tale valore non è superiore a euro 10.000;

 dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di euro 10.000, se tale valore non è superiore a euro 10.000.

4. Le nuove sanzioni catastali

Il Decreto semplificazioni inasprisce anche le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di affissione all’albo pretorio della notifica dell’avvenuta attribuzione della rendita definitiva.

L’articolo 11 comma 7 del Decreto, ha specificato che l’eventuale inadempimento prevede ora l’applicazione della sanzione pecuniaria che va da euro 1.032 ad euro 8.264, il cui 75% è devoluto al Comune.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott. Gianmaria Di Meglio

dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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