Circolari n.9/2012 – Le nuove Società a responsabilità limitata

Circolare n. 9 del 31 luglio 2012

Le nuove Società a responsabilità limitata

Premessa

Il Decreto Legge n. 01 del 22 gennaio 2012 (c.d. “Decreto Liberalizzazioni”), convertito dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. “Decreto Crescita”), non ancora convertito in Legge, hanno introdotto rilevanti modifiche all’istituto della società a responsabilità limitata.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle novità intervenute.

Indice

1. Introduzione

2. La S.r.l. semplificata

3. La S.r.l. a capitale ridotto

4. S.r.l. a confronto

5. Decorrenza disposizioni

1. Introduzione

Con l’approvazione del Decreto Liberalizzazioni, il legislatore ha introdotto un sostegno ai giovani imprenditori, tramite l’istituto della S.r.l. semplificata.

Il successivo Decreto Crescita ha, poi, individuato un altro schema di Società a responsabilità limitata semplificata, ovvero la S.r.l. a capitale ridotto, che va a completare il quadro normativo volto ad incentivare la ripresa dell’economia italiana.

Ne consegue, che nell’ambito dello schema giuridico delle società a responsabilità limitata, sono presenti diverse possibilità di scelta.

Tali semplificazioni del diritto societario, trovano la loro giustificazione nell’obiettivo dichiarato di conseguire un avanzamento nella classifica internazionale del Doing Business, che vede oggi l’Italia al 77° posto

Il Doing Business è l’indagine svolta, già a partire dai primi anni del 2000, dal Gruppo Banca Mondiale per offrire una misura quantitativa del “business enviorment”, ovvero dell’ambiente nel quale operano le imprese all’interno di un Stato.

2. La S.r.l. semplificata (in seguito S.r.l.s.)

Le caratteristiche di questa nuova società di capitali sono sostanzialmente tre:

a) Capitale sociale pari ad un euro;

b) Soci di età inferiore ai 35 anni;

c) Onorario notarile per la costituzione pari a zero.

Il nuovo art. 2463 – bis del c.c. stabilisce che “la Società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della costituzione.”

Per cui ai fini dell’applicazione delle agevolazioni legate alla S.r.l.s., la società può essere costituita da un unico socio o da una pluralità di soggetti, a patto che nessuno dei futuri soci abbia compiuto trentacinque anni.

Non è, conseguentemente, permessa la costituzione di un S.r.l.s. che abbia come soci altre società indistintamente di persone o di capitali.

Il comma 4 del sopracitato articolo, prevede il divieto di alienazione di partecipazioni nella S.r.l.s. a soggetti (persone fisiche), che abbiano già superato il limite di età per la costituzione della S.r.l.s., o ad altre società. L’eventuale atto è ritenuto nullo.

Ugualmente vietate sono tutte quelle operazioni che abbiano come risultato l’ingresso in società di una categoria di soci non ammessa.

Ad esempio, non può essere deliberato, alcun aumento di capitale sociale, che comporti l’ingresso nella compagine sociale di soggetti non persone fisiche o persone fisiche ma con i sopracitati limiti di età (over 35).

Inoltre, la S.r.l.s. non può procedere ad una operazione di fusione per incorporazione di un’altra società che abbia, soci diversi dalle persone fisiche o ultra trentacinquenni.

Quando il singolo socio abbia compiuto i trentacinque anni, la norma prevede che deve essere convocata l’assemblea per la trasformazione della società. In mancanza, il socio deve essere escluso di diritto e liquidato, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 2473 – bis del c.c., concernente le modalità di recesso del socio.

Se invece il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, gli amministratori devono provvedere alla convocazione dell’assemblea per deliberare, anche in questo caso, la trasformazione della società. Se ciò non avvenisse, la società deve essere sciolta, come previsto dall’articolo 2484 del c.c. .

Le S.r.l.s. devono adottare un atto costitutivo standard: tale atto costitutivo standard deve essere approvato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in corso di emazione, e deve essere recepito pedissequamente in sede di costituzione della società, le eventuali modifiche all’atto dovrebbero comportare l’uscita dal perimetro di applicazione della S.r.l.s. per ricadere nella S.r.l. ordinaria.

La rigidità statutaria non permette l’adozione di quelle opzioni che invece caratterizzano gli statuti delle S.r.l. ordinarie, con il fine di renderli maggiormente flessibili in base alle esigenze dei soci. Pertanto non sarà possibile inserire clausole di intrasferibilità, di prelazione, drag alone e tag alone, nonché clausole attinenti il trasferimento di quote in caso di decesso di un socio, che abbiano come possibile risultato l’alterazione della compagine sociale tipica.

L’atto costitutivo deve contenere, inoltre:

a) Generalità dei soci;

b) Denominazione sociale;

c) Ammontare del capitale;

d) Ripartizione del capitale a ciascun socio;

e) Oggetto sociale;

f) Norme sull’amministrazione e rappresentanza della società.

L’atto costitutivo deve essere stipulato tramite atto pubblico, quindi necessita l’intervento di un notaio.

L’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti compensi notarili. Resta tuttavia fermo il pagamento dell’imposta di registro, nella misura fissa pari a 168 euro.

Logicamente le eventuali modifiche statutarie, che non alterino la sostanza del regime semplificato e comportino un intervento notarile, sono assoggettate alle stesse tariffe previste per le S.r.l. ordinarie.

Il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro, e deve essere versato obbligatoriamente in denaro: non sono permessi né conferimenti di servizi, né conferimenti in natura.

Il versamento deve essere corrisposto per intero all’atto costitutivo della società, non è quindi permesso il classico versamento “per decimi”.

Gli amministratori devono essere individuati tra i soci, per cui non possono essere nominati amministratori soggetti che non siano persone fisiche, che non facciano parte della società o che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

3. Le S.r.l. a capitale ridotto

Con l’emanazione del Decreto Crescita, il legislatore ha esteso il campo di applicazione della S.r.l. semplificata, tramite l’istituzione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (di seguito S.r.l.c.r.).

In primo luogo la S.r.l.c.r. può essere costituita con contratto tra più parti o per atto unilaterale, ma solo da persone fisiche, che abbiano già compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Per i giovani under 35 anni, rimangono ovviamente applicabili le disposizioni relative alle S.r.l.s.

Nella S.r.l.c.r. gli amministratori possono essere scelti anche tra persone fisiche non soci, senza alcun limite di età.

L’atto costitutivo non deve essere un atto standard, ma viene lasciato ampio margine decisionale ai soci.

Vengono, tuttavia, indicati alcuni elementi da inserire obbligatoriamente all’interno dell’atto, elencati all’interno dell’ articolo 2463 – bis del codice civile.

Pertanto non si ritiene che gli atti costitutivi debbano essere in linea con i modelli standard redatti dal Ministero di Grazia e Giustizia validi per le S.r.l. semplificate.

Non viene riproposta l’esenzione da imposte di bollo e dei diritti di segreteria, nonché la gratuità dei compensi notarili, che restano applicabili solo in caso di costituzione di S.r.l. semplificata.

Si ritiene, quindi, che il capitale sociale non possa essere pari ad 1 euro, ma dovrà essere pari almeno all’ammontare delle spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Decreto Crescita precisa che per quanto non espressamente specificato dall’articolo 44, si debba fare riferimento alle ordinarie norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata, di cui al Titolo V, capo VII, Libro V.

4. S.r.l. a confronto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali differenze tra le tre tipologie di S.r.l.:

 S.r.l. semplificataS.r.l. a capitale ridottoS.r.l. ordinaria
CostituzioneAtto pubblico (contratto o atto unilaterale)Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)
SociPersone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anniPersone fisiche che abbiano compiuto i 35 anniPersone fisiche o persone giuridiche
Forma dello statuto ed atto costitutivoModello standard ministerialeLiberoLibero
Contenuto dello statuto ed dell’atto costitutivoElementi indicati nel comma 2 art. 2463-bis del c.c.Elementi indicati nel comma 2 art. 2463-bis del c.c.Elementi indicati nel comma 2 art. 2463 del c.c.
AmministratoriNecessariamente i sociAnche non soci, anche di etàAnche non soci, anche di età
  inferiore ai 35 anni, persone fisicheinferiore ai 35 anni
Capitale socialeDa 1 euro a 10.000 euro interamente versatoDa 1 euro a 10.000 euro interamente versatoAlmeno pari a 10.000 euro, da versare almeno per 25 per cento alla costituzione
Spese di costituzioneEsente da bolli, diritti di segreteria ed oneri notarili. Ordinari per il restoOrdinariOrdinari
Cessione di quoteDivieto di cessione a persone fisiche over 35 o a persone giuridicheDivieto di cessione a persone giuridicheNessuna restrizione inderogabile

5. Decorrenza disposizioni

Tali disposizioni contenute nel Decreto Liberalizzazione e nel Decreto Crescita, seppur dovrebbero manifestare i propri effetti, la prima a partire dal 22 gennaio 2012 e la seconda dal 22 giugno 2012. Tuttavia al momento, a causa della mancanza dei decreti attuativi, l’utilizzo di tali regimi societari, e quindi i benefici ad essi connessi, non è ancora permesso.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 16 luglio 2012

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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