Circolare n. 8 dell’8 giugno 2012
Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Premessa
Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (di seguito “Manovra Monti” o “Manovra”), convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto nuove misure in materia di entrate, con l’obiettivo di riequilibrare i conti pubblici, ridurre il peso del debito, e nel contempo creare condizioni per la ripresa del processo di sviluppo, dopo una lunga fase di crescita modesta e la pesante recessione del biennio 2008 – 2009.
Con la presente circolare si intende fornire una prima informativa sull’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Indice
1. Sintesi della norma
2. Soggetti impositori
3. Soggetti passivi
4. Finalità del tributo
5. Composizione del tributo
6. Determinazione del tributo
7. Riduzione del tributo
8. Potestà regolamentare dei Comuni
9. Versamento del tributo
10. Dichiarazione
11. Sanzioni
12. Soppressione di disposizioni previgenti
1. Sintesi della norma
L’art. 14 della Manovra Monti ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, una nuova disciplina per il prelievo fiscale locale, destinato al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, denominato tributo comunale sui rifiuti e servizi, (di seguito (TARES) che ripropone, quasi integralmente, la struttura e le regole della tassa smaltimento rifiuti di seguito (TURSU).
Con l’istituzione del nuovo tributo, l’intento del legislatore è stato quello di:
o attribuire la natura tributaria dell’entrata, con la conseguente titolarità dei Comuni;
o applicare il principio presuntivo del sistema del prelievo, sulla base dell’utilizzo del servizio da parte dei cittadini;
o superare la precedente articolata disciplina del servizio integrato di igiene urbana che si manifestava in quattro diverse tipologie di entrata:
a) La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507;
b) La tassa per la gestione dei rifiuti urbani, (cosiddetta tariffa di igiene ambientale “ TIA 1”), disciplinata dall’art.49 del D.L.gs. n.22 del 1997;
c) La tassa per la gestione dei rifiuti urbani, (cosiddetta tariffa integrata ambientale “TIA 2”), disciplinata dall’art.238 del D.L.gs. n.152 del 2006;
d) La tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati, prevista dall’art.195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152 del 2006.
Per effetto di quanto disposto dai commi 46 e 47 del citato art.14, dal 1° gennaio 2013 tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di cui alle lettere da a) a d) precedenti saranno soppresse.
2. Soggetti impositori
Soggetto impositore dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio, interamente o prevalentemente, insiste la superficie degli immobili assoggettati al tributo.
3. Soggetti passivi
Il nuovo tributo è dovuto:
o da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
o da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei, il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Finalità del tributo
Il tributo è volto a coprire
o i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni;
o i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni come, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla sicurezza, all’illuminazione e alla gestione delle strade.
5. Composizione del tributo
Il tributo è composto da:
o una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti;
o una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
6. Criteri di determinazione del tributo.
Il tributo si pagherà ad anno solare e sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con apposito regolamento comunale.
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’Ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore.
In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del citato regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la rielaborazione del metodo normalizzato, per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. n. 138/19981.
Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificheranno d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale, dandone comunicazione agli interessati.
Qualora negli atti catastali manchino gli elementi necessari per determinare la superficie catastale, gli intestatari catastali dovranno, a richiesta del Comune, presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile2, , per l’eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.
Per le altre unità immobiliari, non iscritte e non iscrivibili nel catasto urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato, a copertura forfettaria dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I
1 Decreto recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri.
2 Secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 70
Comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato.
7. Riduzioni
Il Comune, con proprio regolamento, potrà prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30% nel caso di:
o abitazioni con unico occupante;
o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
o locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
o abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
o fabbricati rurali ad uso abitativo.
Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:
o per le zone in cui non è effettuata la raccolta: il tributo sarà dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinarsi, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;
o relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;
o nel caso di recupero dei rifiuti: alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
o in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione delle stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla’autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: il tributo sarà dovuto in misura massima del 20 per cento della tariffa.
3 da adottarsi ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446
11. Sanzioni
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile del Comune può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante autorizzazione e con preavviso di almeno sette giorni.
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall’art.13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n.471 pari al 30% di ogni importo non versato.
Trova comunque applicazione l’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n.472 in materia di ravvedimento che prevede la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifico dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
Le sanzioni relative all’omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Soppressione di disposizioni previgenti
Come citato in premessa, dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.