Circolari n.12/2012 – Le modifiche nei rapporti “Fisco – Contribuente” del Decreto Semplificazioni

Circolare n. 12 del 19 ottobre 2012

Le modifiche nei rapporti “Fisco – Contribuente” del Decreto Semplificazioni

Premessa

Il DL n. 16 del 2 marzo 2012 “Decreto Semplificazioni”, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ha introdotto alcune novità in materia di gestione dei rapporti tributari.

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi in merito alle nuove disposizioni riguardanti le semplificazioni fiscali e le misure di contrasto all’evasione, anche alla luce della circolare AGE n. 38/E del 28 settembre 2012.

Indice

1. Comunicazione e adempimenti formali

2. Facilitazioni per le imprese e i contribuenti

3. Termini per adempimenti fiscali

4. Misure di contrasto all’evasione

1. Comunicazione e adempimenti formali

L’articolo 2 del Decreto Semplificazioni ha introdotto una disposizione di carattere generale, secondo cui la fruizione di regimi fiscali opzionali o di benefici di natura fiscale subordinati all’invio di comunicazioni preventive all’Agenzia delle Entrate ad adempimenti di natura formali ,non è preclusa, qualora il contribuente:

a) regoli il mancato adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (ovvero IVA) successive;

b) abbia ovviamente i requisiti sostanziali richiesti dalle norme relative;

c) versi a titolo di sanzione, un importo di 258 euro;

Per prima dichiarazione si intende la prima dichiarazione (Reddito o IVA) i cui termini ordinari scadono successivamente alla data di scadenza dell’adempimento omesso.

Alte semplificazioni riguardano i seguenti temi:

Cessioni delle eccedenze IRES nell’ambito del consolidato

Nel caso in cui l’impresa cedente il credito non indichi nella propria dichiarazione dei redditi il soggetto cessionario e/o l’importo del credito ceduto in abito del consolidato nazionale, la cessione è comunque efficace. In tal caso si rende applicabile una sanzione di importo pari ad Euro 2.065.

Dichiarazione di intento

La norma prevede che la trasmissione delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento passa dal 16 del mese successivo alla loro ricezione, al termine della prima liquidazione mensile o trimestrale, nel quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’Iva da parte del fornitore dell’esportatore abituale.

Liquidazione e scioglimento delle società di capitali

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni sono state apportate alcune modifiche in merito agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi nell’ambito della procedura di liquidazione societaria.

Le società in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data “in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile” e non più alla data “in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione”.

Ora i nove mesi decorrono dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera.

Per le ditte individuali i nove mesi decorrono dalla data indicata nel modello AA9/10 da presentarsi presso l’AGE entro 30 giorni della messa in liquidazione.

E’ stato previsto, inoltre, che in caso di revoca della liquidazione ex art. 2487-ter c.c., qualora i relativi effetti si producano prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la prima dichiarazione del periodo “ante e post liquidazione”.

In ogni caso restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.

Spesometro

L’art. 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha posto in capo ai soggetti Iva che effettuano operazioni ai fini del tributo, l’obbligo di darne comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno seguente.

Chi non provvede o lo fa indicando dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione da euro 258 ad euro 2.065; dopo un periodo transitorio, limitato all’anno 2010, relativamente al quale il limite minimo per l’effettuazione della comunicazione è stato stabilito in euro 25.000, il provvedimento attuativo disponeva che, a regime, fossero oggetto di comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore ad euro 3.000, se comportanti l’obbligo della fattura, tenendo sempre conto delle operazioni fra loro collegate,

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni il limite di euro 3.000 viene eliminato, con la conseguenza che dal 1°gennaio 2021 la comunicazione riguarderà:

– tutte le operazioni attive e passive con obbligo di emissione della fattura indipendentemente dal loro importo: cosi,ad esempio, i professionisti dovranno trasmettere i dati di tutte le fatture attive emesse (anche nei confronti dei privati);

– viceversa, per le operazioni senza obbligo di emissione di fattura continua a valere il limite di euro 3.600, al lordo dell’Iva, al di sotto del quale non vige alcun obbligo di comunicazione

Comunicazioni operazioni Black List

Il Decreto Semplificazioni prevede che non debbano più formare oggetto di comunicazione le cessioni e gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi rese o ricevute, nel momento in cui la controparte sia localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata ai sensi della normativa italiana e l’operazione sia rilevante ai fini dell’Iva , se di ammontare non eccedente la soglia di euro 500.

La soglia non si configura come franchigia, per cui nel caso in cui si abbiano rapporti con un fornitore black list per un importo eccedente tale limite, andrà comunicata all’Amministrazione finanziaria l’intero ammontare e non solo la parte di esso superiore ad euro 500.

Semplificazione adempimenti Iva agenzie di viaggio e turismo

La norma, modificando l’art. 22 comma. 1, DPR n. 633/72, estende le regole di non obbligatorietà dell’ emissione della fatture, qualora non sia richiesta dal cliente, anche alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzia di viaggi e turismo.

Cancellazioni ipoteche

L’Agente della riscossione non può più iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se l’importo del credito non supera 20.000 euro.

L’art 3 comma 7 del Decreto Semplificazioni ha abolito la precedente distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale (per cui era già prevista la soglia di 20.000 euro per effetto della Legge n. 106/2011) e immobili non adibiti ad abitazione principale (per cui era prevista la soglia inferiore di 8.000 euro per effetto della Legge n. 73/2010).

2. Facilitazioni per le imprese e contribuenti

L’art. 3 del Decreto Semplificazioni, rubricato ‘‘Facilitazioni per imprese e contribuenti’’, prevede diverse semplificazioni negli adempimenti che possono sintetizzarsi come segue.

Deroga alle limitazioni all’uso del contante

Al fine di agevolare l’attività` delle imprese Italiane, il comma 1 dell’art 3 ha previsto che, per gli acquisti, effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana, non trova applicazione il divieto all’utilizzo del contante per importi pari o superiori a 1.000 euro.

A tal riguardo, e` utile ricordare che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 12 aveva abbassato la soglia dei pagamenti da effettuarsi obbligatoriamente con strumenti tracciabili, portandola dai precedenti 2.499 euro agli attuali 999 euro.

Nel dettaglio, la deroga opera solo se il cedente del bene o prestatore del servizio, al momento dell’effettuazione dell’operazione, acquisisce la fotocopia del documento di identità del contribuente straniero, nonché apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

Quest’ultima serve ad attestare che l’acquirente non e`cittadino italiano ne´ cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico Europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Ma non basta. Il commerciante, infatti, ha l’obbligo di versare il denaro contante incassato in un conto corrente bancario/postale dedicato e consegnare all’operatore della banca o dell’ufficio postale la fotocopia del documento di identità del cliente e del documento fiscale emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale).

La disposizione in commento opera, inoltre, solo a condizione che il cedente/prestatore invii apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Nuovo limite per la riscossione dei crediti tributari

In via preliminare si evidenzia che, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, il D.P.R. n. 129/1999 aveva fissato in euro 16,53 il limite minimo al di sotto del quale abbandonare la riscossione dei crediti tributari erariali e locali.

Per le stesse ragioni di economicità ed efficienza, tenendo conto del tempo trascorso e del fisiologico incremento dei costi complessivi dell’attività` di controllo e riscossione, il comma 10 dell’art. 3 del decreto in commento, fissa un nuovo limite, pari ad euro 30, al di sotto del quale non si procede all’iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Abrogazione dell’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero

La Manovra bis 2011 (al comma 35-oties dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) aveva introdotto un’imposta di bollo pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti finanziari.

Il Decreto Semplificazioni (comma 15 dell’art. 3) elimina tale imposta di bollo.

La proposta di abrogazione nasce, dall’esigenza di mantenere la coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale e di evitare, inoltre, una significativa contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, motivabile con la migrazione di ingenti flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione.

3. Termini per gli adempimenti Fiscali

In sede di conversione in legge del Decreto Sempilficazioni è stata introdotta una disposizione che fissa al 20 agosto la scadenza degli adempimenti fiscali e dei versamenti di imposta, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto, il differimento non comporta il versamento di alcuna maggiorazione.

In tal modo si eviterà la necessità di adottare all’inizio del mese di agosto di ogni anno il consueto DPCM di proroga.

4. Misure di contrasto all’evasione

Studi di settore

Il Decreto “Semplificazioni Fiscali“ rimodula l`ambito applicativo dell`accertamento induttivo in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore .

Quest`ultima disposizione, nel testo previgente, prevedeva l`utilizzabilità` dell`accertamento induttivo, nei casi di:

– omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli;

– indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti,

in ogni caso, a condizione che il maggior reddito, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, fosse superiore al 10% del reddito dichiarato.

La nuova lett.d-ter, ora, stabilisce l`applicabilità` dell`accertamento induttivo nei casi di:

– omessa presentazione dei modelli;

– indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;

– infedele compilazione dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Le novità si applicano agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del D.L. 16/2012.

Compensazioni Iva

La compensazione orizzontale del credito annuale o infrannuale Iva in F 24 per un importo complessivo fino ad euro 5.000 annui può essere effettuata liberamente.

E’ rimasta invariata la soglia di euro 15.000 oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 16 marzo scorso sono stati stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni in esame.

Per via delle modifiche in esame, i crediti IVA derivanti dalle dichiarazioni annuali possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:

– liberamente, fino ad un importo di euro 5.000 (prima la soglia era di euro 10.000).

– per la parte eccedente tale soglia di euro 5.000, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emergono.

Per i crediti IVA annuali, resta fermo che la compensazione degli importi eccedenti euro

15.000 può avvenire solo se sulla dichiarazione Iva presentata è stato apposto il visto di conformità oppure è stata apposta l’apposita sottoscrizione dell’organo di controllo legale dei conti (es. Collegio sindacale).

Per quanto riguarda, invece, i crediti IVA relativi ai primi ctre trimestri solari, derivanti dai modelli TR, possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:

– fino ad un importo di euro 5.000 (prima la soglia era di euro 10.000), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono;

– per la parte eccedente tale soglia di euro 5.000, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono.

Con l’introduzione dei nuovi limiti potranno è bene considerare che:

– a decorrere dall’1.4.2012, la compensazione di importi annui superiori ai 5.000 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell’istanza trimestrale, da cui il credito emerge.

Al raggiungimento della soglia di euro 5.000 concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott. Maurizio Mestrallet

mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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