Circolare n. 14 del 2 novembre 2012
Semplificazione degli obblighi in materia di fusioni e scissioni
Premessa
In data 3 agosto 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123, recante “Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni”, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010.)
L’art. 6 della Legge 217/2011 delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione alla direttiva n. 2009/109/CE la quale, recando modifiche alle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, ha lo scopo di ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione.
Indice
1. Brevi cenni sulle operazioni di fusione e scissione
2. Documentazione richiesta per le operazioni di fusione e scissione
3. Modifiche alle procedure
3.1 Pubblicità del Progetto
3.2 Situazione patrimoniale
3.3 Delibera progetto di fusione e di scissione
3.4 Deposito atti
3.5 Scissione mediante costituzione di nuove società
4. Decorrenza delle nuove disposizioni
1. Brevi cenni sulla natura delle operazioni di fusione e scissione
Le operazioni di fusione sono disciplinate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile e possono eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società (fusione per unione), o mediante l’incorporazione in una società di un’altra società (fusione per incorporazione).
Le operazioni di scissione, disciplinate dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile, permettono lo scorporo sia di aziende, che di singoli beni e si realizzano hanno quando una società assegna l’intero suo patrimonio (scissione totale) o parte (scissione parziale) a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.
Per quanto concerne le disposizioni relative all’operazione di scissione, il codice civile rimanda frequentemente a quanto previsto per le operazioni di fusione, pertanto, nel presente documento, salvo che vi sia una esplicita differenziazione, tutti i riferimenti all’istituto della fusione si intendono estesi anche alla scissione.
2. Documentazione richiesta per le operazioni di fusione e di scissione
Si riporta di seguito una rapida sintesi della procedura di fusione.
Il primo adempimento è rappresentato dalla redazione, da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti, del progetto di fusione, i cui contenuti sono disciplinati all’interno dell’art. 2501-ter del codice civile.
Tale documento va presentato all’assemblea dei soci di tutte le società coinvolte per la sua approvazione e deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti all’operazione. Tra la data di iscrizione dello stesso e la data fissata per la delibera di fusione o di scissione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino a tale termine con consenso unanime.
Nei trenta giorni che precedono l’assemblea devono essere disponibili presso la sede sociale, i seguenti documenti:
• progetto di fusione o di scissione;
• relazione dell’organo amministrativo, con la quale si informano i soci dei profili giuridici ed economici dell’operazione (ove obbligatoria);
• relazione degli esperti, avente ad oggetto la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli amministratori (ove obbligatoria);
• situazione patrimoniale delle società partecipanti;
• bilancio degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti all’operazione.
L’operazione di fusione non può essere attuata se non dopo ulteriori sessanta giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di fusione1, termine posto a tutela dei creditori della società, i quali possono, in tale periodo, fare opposizione2.
Decorso tale termine si può procedere alla stesura dell’atto di fusione, il quale deve essere redatto per atto pubblico.
La fusione ha effetto alla data in cui verrà eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione al Registro delle Imprese.
3. Modifiche alla procedura
3.1 Pubblicità del Progetto
A far data dal 18 agosto 2012, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 123, la pubblicità del progetto di fusione può avvenire, in alternativa all’ordinaria iscrizione al Registro delle Imprese, mediante la pubblicazione sul sito Internet della società partecipante, a condizione che tale pubblicazione avvenga con modalità atte a garantire:
• la sicurezza del sito medesimo;
• l’autenticità dei documenti;
• la certezza della data di pubblicazione.
3.2 Situazione patrimoniale
Come già detto in precedenza, per la delibera di fusione deve essere messo a disposizione dei soci la situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società o pubblicato sul sito internet della stessa3.
Si ricorda che, ai sensi del comma 4, dell’art. 2506-ter del codice civile, tale documento poteva essere omesso con l’unanime consenso dei soci nelle operazioni di scissione mentre restava sempre obbligatorio nelle operazioni di fusione.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs n.123, che ha aggiunto il comma 3 all’art. 2501-quater del codice civile nelle operazioni di fusione, la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari, che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
1 Termine ridotto a 30 giorni nel caso di fusioni tra società a responsabilità limitata.
2 In base all’art.2503 c.c. il procedimento di opposizione si può evitare nei casi ivi contemplati.
3 Il termine diviene di 180 giorni nel caso di bilanci di esercizio
Il D.Lgs. n. 123 è intervenuto anche sul comma 2 del medesimo art. 2501-quater del codice civile, introducendo delle semplificazioni per le società quotate.
È stato previsto che, nelle operazioni di fusione cui partecipano società quotate, esse possono omettere la redazione della situazione patrimoniale, non solo quando non siano trascorsi più di sei mesi tra il giorno di deposito o di pubblicazione del progetto di fusione e il giorno di chiusura del bilancio d’esercizio, ma anche quando non siano trascorsi più di sei mesi tra la data di deposito o di pubblicazione del progetto e il giorno di riferimento della relazione finanziaria semestrale.
3.3 Delibera progetto di fusione e scissione
In riferimento alla convocazione dell’assemblea per la delibera del progetto di fusione si segnala che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n.123, il codice civile prevedeva che, salvo consenso unanime di soci, l’assemblea di delibera non potesse essere tenuta prima di trenta giorni dalla data di iscrizione del progetto di fusione o scissione nel Registro delle Imprese, ma non disponeva alcun limite temporale superiore.
Pertanto sorgevano problemi, quando i soci venivano chiamati a decidere su dei valori oramai superati, non potendo l’organo amministrativo fornire aggiornamenti, neanche nel caso di variazioni significative.
In tal caso l’organo amministrativo era obbligato a presentare un nuovo progetto di fusione, previo annullamento del precedente.
Tale difficoltà è stata superata con la modifica apportata all’art. 2501-quinquies del codice civile, per mezzo della quale l’organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni di fusione è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo intervenute tra la data di deposito presso la sede sociale ovvero di pubblicazione sul sito Internet, del progetto di fusione o di scissione e la data dell’assemblea nella quale questo deve essere approvato.
3.4 Deposito atti
Come già citato in precedenza, salvo che i soci non vi rinunzino, nei trenta giorni che precedono la delibera di fusione devono essere depositati presso la sede della società:
• progetto di fusione/scissione;
• relazione dell’organo amministrativo (ove obbligatorio);
• relazione degli esperti (ove obbligatoria);
• situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione/scissione;
• ultimi tre bilanci delle società partecipanti alla fusione/scissione.
I soci, nei giorni che precedono l’assemblea, hanno il diritto di prendere visione di tali documenti e di ottenerne gratuitamente una copia.
Per effetto del nuovo secondo comma, terzo punto, dell’articolo 2501-septies, è stato previsto che, su richiesta del socio, le copie gli possano essere trasmesse anche in via telematica.
Tuttavia la società non è tenuta a fornire la copia cartacea di detti documenti, laddove gli stessi siano stati pubblicati sul suo sito Internet.
3.5 Scissione mediante costituzione di nuove società.
Il comma 3 dell’art. 2506-ter del codice civile stabilisce che nelle operazioni di scissione, attuate mediante costituzione di una o più nuove società, qualora il progetto non preveda i criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, non vi sia l’obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti.
Per effetto della modifica apportata al comma 3, dell’art. 2506-ter del codice civile, è stato previsto che, in tali fattispecie, è escluso anche l’obbligo di redazione della relazione dell’organo amministrativo e della situazione patrimoniale.
4. Decorrenza delle nuove disposizioni
Pur non essendo esplicitamente disciplinato dalla disposizione, si ritiene che le modifiche delle norme sulle procedure di fusione e di scissione abbiano efficacia per le operazioni il cui progetto venga approvato dall’Organo Amministrativo, a far data dal 18 agosto 2012.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociato.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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