Legge di Bilancio 2023
Altre novità in materia di accertamento e riscossione
Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali in materia di accertamento e riscossione contro l’apertura di partita iva fittizie e le novità in tema di iva e accise per le operazioni inesistenti in “reverse charge”, contenute nella L. 29.12.2022,
n. 197 (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.
Indice
1. Premessa
2. Contrasto all’apertura di partita IVA fittizie
3. Regime sanzionatorio
4. Operazioni inesistenti in “Reverse charge” e sanzioni
1. Premessa
La legge 29.12.2022 n.197, anche detta “Legge di Bilancio 2023” introduce delle novità in tema di accertamento e riscossione.
Tra queste novità l’articolo 1, comma 148-150, prevede specifiche disposizioni di contrasto all’apertura di partita IVA fittizie, inserendo i nuovi co.15-bis.1 e 15-bis.2 all’articolo 35 del DPR633/72.
Viene attribuita all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio al rilascio di nuove partita IVA.
2. Contrasto all’apertura di partite iva fittizie
I profili di rischio sono rivolti essenzialmente a chi vuole realizzare frodi fiscali, perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione degli obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione.
In merito all’individuazione dei criteri e delle modalità con cui dovranno essere effettuate le analisi di rischio, saranno emanati più provvedimenti attuativi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. All’esito delle verifiche così effettuate, l’amministrazione finanziaria inviterà il contribuente a presentarsi presso gli uffici, al fine di esibire le proprie scritture contabili, nella misura in cui esse sono obbligatorie:
– per le imprese commerciali e le società ai sensi dell’art.14 del DPR 600/73;
– per gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art.19 del DPR 600/73
In tal modo si andrebbe a verificare il possesso della soggettività passiva IVA ex art. 4 e 5 del DPR 633/72 e il regolare esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero in caso di esito negativo dei risconti operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emanerà un provvedimento di cessazione della partita IVA.
Restano fermi i controlli previsti con riferimento all’iscrizione nella banca dati VIES, per i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie a norma del già citato art.35, comma 15– bis del DPR 633/72.
Ai sensi del nuovo art.35, comma15-bis.2, nel caso in cui sia emanato un provvedimento di cessazione della partita IVA per effetto dei precedenti co 15-bis e 15-bis.1, per la riapertura è necessario il rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria che abbia le seguenti caratteristiche:
– durata di almeno 3 anni dalla data di rilascio
– importo non inferiore a 50.000,00 euro
Tale onere deve essere assolto dal medesimo soggetto destinatario del provvedimento di cessazione di partita IVA, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale di una società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica.
3. Regime sanzionatorio
L’articolo 1, comma149, della nuova Legge di Bilancio introduce, per le violazioni relative all’apertura della partita IVA, uno specifico regime sanzionatorio.
La nuova disciplina sanzionatoria risulta applicabile, sia al provvedimento di chiusura della partita iva ai sensi del comma 15-bis.1 dell’articolo 35 della Legge 197/2022 sia al provvedimento ai sensi del già vigente comma 15-bis.
Al contribuente destinatario del provvedimento che dispone la cessazione di partita IVA, è irrogata contestualmente una sanzione amministrativa pari ad euro 3.000.
Nel caso di provvedimento di cessazione della partita IVA al richiedente, non ci sarà responsabilità in solido ai sensi dell’art.5, comma 3,4 e 9d del DLgs.472/97 sull’intermediario, che per conto del contribuente, avesse trasmesso il modello di richiesto di apertura di partita IVA.
4. Operazioni inesistenti in “Reverse charge” e sanzioni
La norma prevede che se il cessionario o committente applica l’inversione contabili per operazioni esenti, non imponibili, o comunque non soggette ad imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni delle imposte che la detrazione operata nelle liquidazioni anzi dette.
La disposizione si applica anche ai sensi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
L’ufficio, da un lato, neutralizza l’operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando di disconoscere le detrazioni, dall’altro irroga la sanzione dal 5 al 10 % dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.
Se c’è inesistenza dell’operazione, soggettiva oppure oggettiva, la detrazione viene disconosciuta con tutto ciò che ne consegue ai fini sanzionatori.
L’articolo 1, comma 142 della nuova Legge di Bilancio aggiunge al comma 9-bis.3 un altro periodo che spiega che le disposizioni non si applicano con riferimento all’imposta, che non avrebbe potuto detrarre, quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
Se viene disconosciuta la detrazione la sanzione è quella dell’art. 6, comma 6 del Dlgs. 471/97 cioè il 90% dell’iva detratta.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 27 marzo 2023
Dott. Giuseppe Morra
giuseppemorra@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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