Newsletter n. 11 Legge delega per la riforma fiscale

Legge delega per la riforma fiscale – 1

Con il presente documento si affrontano le principali novità sulla revisione della tassazione diretta e indiretta, contenute nella L. 111/2023, cd. “Legge delega per la riforma fiscale”, di seguito anche Legge Delega.

Indice

1. Ires – Riduzione delle aliquote in caso di investimenti o di assunzione di personale

2. Ires – limiti alla deducibilità degli interessi passivi

3. Abrogazione dell’IRAP

4. Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

5. Redditi diversi

6. Tassazione proporzionale per i redditi d’impresa

1. Ires Riduzione delle aliquote in caso di investimenti o di assunzione di personale. Art.6 co.1 lett. a) e b).

L’art. 6 co.1 lett.a e b della Legge Delega considera un doppio regime agevolato rispetto all’IRES ordinaria.

Unitamente all’aliquota del 24% sono previsti due regimi di vantaggio, al ricorrere delle seguenti condizioni:

– gli utili non vengono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

– una somma parziale o totale del reddito prodotto viene impiegata in investimenti qualificati o in nuove assunzioni secondo schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili prodotti.

Tali requisiti devono verificarsi entro i due periodi successivi a quelli di formazione dell’ utile. Diversamente la parte di reddito temporaneamente in aliquota ridotta sarà assoggettata ad aliquota piena.

In alternativa alla citata riduzione dell’IRES Vi è la possibilità di fruire di “eventuali incentivi fiscali” riguardanti gli investimenti qualificati attraverso:

– il potenziamento dell’ammortamento (nuovo super-ammortamento) correlato agli investimenti qualificati;

– misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni che potrebbero assumere la forma della super deduzione dei relativi costi.

Ai fini degli accertamenti, l’intenzione del legislatore è quella di promuovere da un lato la patrimonializzazione delle imprese e dall’altro l’assunzione di nuova forza lavoro. In presenza

di componenti positivi di reddito non contabilizzati, o di componenti negativi inesistenti, il maggior reddito, non emerso, si presume distribuito.

2. Ires – limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Art. 6 co.1 lett.d.

E’ prevista altresì la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi attraverso l’introduzione di apposite franchigie, in linea con gli orientamenti comunitari.

Attualmente l’art.96 del TUIR prevede la deducibilità degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi, correlati al ROL della gestione caratteristica.

Secondo la direttiva 2016/1164/UE i singoli stati membri possono inserire una soglia di interessi passivi sempre deducibili a cui non si applicano limiti di deducibilità.

3. Abrogazione dellIrap. Art. 8.

La Legge Delega prevede, inoltre, una revisione organica dell’IRAP volta alla relativa abrogazione dell’imposta per le:

– società di persone;

– associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Il legislatore ad ogni modo deve garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario, o di quelle Regioni che hanno piani di rientro i quali applicano un aliquota maggiore.

Pertanto, l’abrogazione è attuata nella prospettiva di istituire una sovraimposta che assicuri un gettito in misura equivalente:

– determinata con le stesse regole dell’IRES , ad esclusione del riporto delle perdite;

– da ripartire tre le Regioni sulla base di criteri vigenti in materia di IRAP.

Anche nella fase transitoria del graduale superamento dell’imposta, le garanzie dovranno essere fatte valere in favore di tutte le regioni e devono avvenire senza impatto sul carico fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

4. Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Art. 17 co.1.

I criteri della direttiva intendono circoscrivere il principio di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soli casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi,

l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, fermo restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai soci.

La nuova presunzione non potrà basarsi su accertamenti di tipo analitico-induttivo ex art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73 relativi al disconoscimento dei costi, salvi quelli ritenuti inesistenti.

Le nuove regole comporteranno che alla società venga accertato un maggior reddito d’impresa, mentre in capo al socio, trattandosi di dividendi, verrà recuperato un maggior reddito di capitale, così come disciplinato dagli artt. 47 co. 1 e 44 co. 1 lett. e) del TUIR.

5. Redditi diversi. Art. 5 co.1 lett.h.

La Legge Delega prevede un’imposta sostitutiva sulla determinazione del valore fiscale delle partecipazioni e sui terreni con la possibilità di stabilire aliquote diverse in ragione al periodo di possesso del bene.

Si prevede, altresì, l’introduzione di una regolamentazione delle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo ed esonerando i contribuenti da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Al di fuori di tali casi (in cui è assente l’intento speculativo) e ove non sia ravvisabile l’esercizio di un’attività d’impresa, la plusvalenza realizzata mediante la cessione dei predetti beni costituisce reddito diverso.

6. Tassazione proporzionale per i redditi dimpresa. Art. 5 co.1 lett.g.

La Legge Delega prevede, infine, un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa, assoggettando gli stessi ad un imposta proporzionale, uniformata a quella dell’IRES.

Tale facoltà è rivolta alle società di persone e agli imprenditori individuali che siano in regime di contabilità ordinaria.

La finalità è quella di uniformare il trattamento fiscale di tali imprese con le società di capitali, al fine di favorire la neutralità tra i sistemi di tassazione differenziati in base alla natura giuridica.

Esercitando tale opzione, nel periodo di competenza, il reddito sarà assoggettato ad un aliquota proporzionale, allineata all’IRES.

Inoltre, in deroga al principio di tassazione per trasparenza, il reddito non concorrerà alla formazione della base imponibile IRPEF. In tale contesto, si favorirà la “capitalizzazione delle imprese assoggettate ad IRPEF”, ed i redditi non prelevati non saranno assoggetati a tassazione.

Secondo quanto definito nella relazione al DL Delega, non sarà soggetto a tassazione il “reddito reinvestito nell’impresa, riconoscendo l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento dell’azienda”.

Resta ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo dell’utile prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci “fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale”.

Al momento della percezione, il reddito d’impresa partecipa alla formazione del reddito complessivo (tassato progressivamente a scaglioni). In tal caso, si riconosce lo scomputo dall’imposta personale IRPEF di quella proporzionale precedentemente assolta.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 13 ottobre 2023

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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