Newsletter n. 7 – Legge di Bilancio 2023 – Altre agevolazioni

Legge di Bilancio 2023 Altre agevolazioni

Con il presente documento prosegue l’informativa sulle principali misure fiscali per persone fisiche ed imprese, contenute nella Legge n. 197 del 29.12.2022 cd. “Legge di Bilancio 2023” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Proroga crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

2. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ‘’4.0’’ prenotati nel 2022

3. Credito d’imposta ricerca e sviluppo

4. Aiuti di Stato – modalità di recupero aiuti del settore turismo eccedenti i massimali del quadro temporaneo Covid

5. Legge Sabatini

6. Crediti d’imposta per il settore sportivo – proroghe

7. Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti da raccolta differenziata

1. Proroga crediti di imposta per investimenti nel
Mezzogiorno

La Legge di Bilancio prevede all’art. 1 co.265 e 266 la proroga al 31.12.2023 del credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi relativi ad un progetto di investimento iniziale e indirizzati a strutture produttive localizzate nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Calabria e Abruzzo.

In particolare sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato. Per tali beni il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero:

– per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;

– per le Regioni Abruzzo e Molise, l’intensità massima dell’aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.

E’ altresì prevista la proroga al 31.12.2023 del credito d’imposta relativo agli investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) ed anche per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS). In particolare, per gli investimenti effettuati nelle Zes, è disposto che il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (di cui sopra), sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, ed è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

L’art.1 co.268 e 269 della legge di Bilancio 2023 prevede l’estensione al 2023 del credito di imposta ‘’potenziato’’ per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Si tratta della versione potenziata – riservata alle imprese del Mezzogiorno nonché a quelle operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 – del bonus introdotto, con riferimento a tutto il territorio nazionale, dalla legge di bilancio 2020. Tale credito come previsto dall’art.1 co.185 della legge 178/2020, spetta: nella misura del 25% per le grandi imprese; nella misura del 35% per le medie imprese; nella misura del 45% per le piccole imprese.

Infine è stato prorogato l’incentivo del 70% per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in alcune regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia).

L’agevolazione va richiesta dal gestore del centro agroalimentare, a condizione che l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti.

2. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ‘’4.0’’ prenotati nel 2022

Il combinato disposto dall’art.1 co. 423 della Legge di Bilancio ed il Ddl di conversione del Decreto Milleproroghe, prorogano fino al 30.11.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali ‘’4.0’’ prenotati entro il 31.12.2022. Per questa tipologia di beni è previsto il credito di imposta: nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro

e fino a 10 milioni di euro; nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino ad un massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali ‘’4.0’’ non vi è alcuna proroga, rimane quindi il termine del 30.06.2023 per l’attuazione degli investimenti su beni prenotati entro il 31.12.2022, che permette di usufruire del credito di imposta in misura del 50%.

Per gli investimenti in beni ordinari sia materiali che immateriali è prevista la proroga al 30.11.2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022. Per tali beni, il credito d’imposta spetta nella misura del 6%, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali.

Mentre per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2023 senza prenotazione, per ora non è previsto nessun credito di imposta.

Si precisa che tali termini, oggetto anche di disposizioni del Decreto Milleproroghe attualmente in corso di conversione in legge, potrebbero essere suscettibili di modifiche ed integrazioni.

3. Credito d’imposta ricerca e sviluppo

L’art.1 co, 271 della Legge di Bilancio proroga dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall’art.5 co.7 – 12 del DL 146/2021.

Per accedere al riversamento del credito ex art.5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, il contribuente deve presentare una richiesta utilizzando il modello approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito con divieto espresso di compensazione.

La proroga del termine di presentazione della domanda al 30.11.2023 non ha effetti sui termini di pagamento.

Il riversamento p uò essere effettuato in unica soluzione entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali dello stesso importo rispettivamente entro il 16.12.2023, 16.12.2024 e 16.12.2025.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate di interessi.

L’art. 1 co. 272 della L. 197/2022 ha modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni disciplinate dalla norma “possono essere richieste a condizione che le violazioni

relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.

A seguito di tale modifica normativa, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto, prima di tale modifica la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

La certificazione dell’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 dovrà attestare:

– la qualificazione di investimenti effettuati o da effettuare per la classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 co. 203 quarto periodo, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019.

4. Aiuti di Stato – modalità di recupero aiuti del settore turismo eccedenti i massimali del quadro temporaneo Covid

L’art.1 co.595 – 602 della Legge di Bilancio prevede determinate disposizioni relative al recupero di alcuni aiuti di Stato COVID-19 nel settore turismo eccedenti rispetto ai massimali previsti dalle misure di aiuto di Stato COVID-19.

Tale disposizione si applica alle seguenti misure agevolative relative al settore turismo:

– l’art.182 co.1 del DL 34/2020 ha istituito nello stato di previsione del MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) un fondo volto a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti tramite autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 , danneggiate dalle misure di contenimento del COVID-19;

– l’art.183 co.2 del DL 34/2020 ha istituito presso il MIBACT un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, finalizzato al sostegno dei musei, luoghi della cultura non statali, delle librerie e della filiera dell’editoria ma anche al ristoro delle perdite causate dall’annullamento, per l’emergenza epidemiologica, di spettacoli e mostre;

– l’art.79 del DL 104/2020 riconosce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere nella misura del 65% dei costi sostenuti per i periodi di imposta 2020 e 2021.Possono fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività termali ed anche le strutture ricettive all’aria aperta;

– l’art. 6 bis co.3 e 11 del DL 137/2020, i quali hanno rifinanziato il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali destinando le risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi e istituito il fondo per la valorizzazione delle grotte a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori di siti speleologici e grotte.

I suddetti aiuti possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della Sezione 3.1.

Relativamente alla restituzione degli aiuti eccedenti i massimali previsti dal Quadro temporaneo, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero.

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato ricevuti successivamente dalla stessa impresa.

A tale ammontare vanno sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

In materia di sanzioni, in caso di restituzione dell’importo eccedente il massimale con le modalità sopra indicate, non sono previste sanzioni.

Le modalità attuative delle disposizioni saranno definite, con decreto del Ministro del Turismo in accordo con il Ministro dell’Economia, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

5. Legge Sabatini

L’Art.1 co.414- 416 della Legge di Bilancio interviene sulla ‘’Nuova Sabatini’’ ex art. 2 del DL 69/2013, sostegno volto a finanziamenti agevolati per micro, piccole e medie imprese e contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti, inclusi gli investimenti ‘’Industria 4.0’’.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall’1.1.2022 al 30.06.2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di 12 mesi, previsto dall’art.2 co. 5 del DL 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi, quindi per un totale di 18 mesi.

E’ disposta l’integrazione degli stanziamenti già previsti per l’agevolazione, con un incremento in misura pari a:

• 30 milioni di euro per il 2023

• 40 milioni di euro per il 2024; 2025; 2026.

6. Crediti di imposta per il settore sportivo – proroghe

L’art.1 co. 614 della Legge di Bilancio proroga anche per il 2023 il cosiddetto ‘’sport bonus’’ solo per i titolari di reddito di impresa. In particolare è previsto che la disciplina del credito di imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche di cui all’art. 1 co. 621 – 627 della legge n.145/2018, si applica solo a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa anche per il 2023 nel limite di 15 milioni di euro.

Per le modalità di applicazione restano ferme le disposizioni previste dal co.623 dell’art.1 legge 145/2018. Di conseguenza per i titolari di reddito di impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in base all’art.17 del Dlgs 241/97.

In materia di disposizioni attuative si applicano le disposizioni previste dal DPCM 30.4.2019.

Relativamente agli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive è prevista la proroga del credito di imposta. In particolare l’art.1 co. 615 della legge di bilancio 2023 applica il credito di imposta riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali anche agli investimenti effettuati dall’ 1.1.2023 al 31.3.2023 per le sponsorizzazioni sportive.

Il credito di imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano specifici limiti dimensionali, nel limite massimo di 10.000 euro.

A tale fine è previsto uno stanziamento di 35 milioni di euro per il I trimestre 2023.

7. Credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti da raccolta differenziata

L’art.1 co. 685 – 690 della Legge di Bilancio 2023 prevede anche per gli anni 2023 e 2024, il credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati, introdotto in precedenza dall’art.1 co. 73 della legge 145/2018, con l’obiettivo di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico e con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

E’ quindi disposto il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’art.1 co.73 della legge di bilancio 2019, prevedendo ulteriori 10 milioni di euro per il 2023 per assicurare la copertura alle istanze sorte successivamente all’avviso emanato con DM 14.12.2021.

E’ introdotto un nuovo credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati per gli anni 2023 e 2024. Esso è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

prodotti realizzati con materiali derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Nello specifico il credito di imposta è:

– pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti

– riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni beneficiario, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui per ognuno degli anni 2024 e 2025.

Riguardo alla modalità di utilizzo dell’agevolazione, il credito di imposta è utilizzabile:

– esclusivamente in compensazione con il modello F24 in base all’art.17 del Dlgs 241/97 ed esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti oggetto dell’agevolazione.

Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti di imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito.

Relativamente al trattamento fiscale, il credito in oggetto:

– non concorre alla formazione del reddito

– non concorre alla formazione della base imponibile IRAP

– non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt.61 e 109 co.5 del TUIR.

Con apposito Decreto Ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità applicative del credito di imposta.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 3 marzo 2023

Dott. Fabrizio Fiorentino

fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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