Norme in materia di Cripto-attività
Con il presente documento si fornisce l’informativa sulle principali misure fiscali sugli aspetti fiscali delle cripto-attività, contenute nella L. 29.12.2022, n. 197 cd. “Legge di Bilancio 2023” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Cripto-attività e il loro trattamento fiscale nella legislazione vigente.
2. Cripto-attività nel quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
3. Cripto-attività nel quadro impositivo sui redditi delle società (IRES e IRAP).
4. Individuazione dei criteri per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze delle cripto-attività possedute dalla data del 1° gennaio 2023.
5. Applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività.
6. Attività di “Mining” e “Stiking”.
1. Cripto-attività e il loro trattamento fiscale nella
legislazione vigente
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è associata ad una nuova tecnologia chiamata “Distributed Ledgers Technology” la cui applicazione principale è la blockchain.
Si tratta di una rete informatica di nodi che gestisce in modo univoco e sicuro, utilizzando la crittografia, un registro pubblico composto da una serie di dati e informazioni, come le transazioni, in maniera aperta e distribuita, senza che sia necessario un controllo centrale.
Le monete virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica da algoritmi e pertanto tali valute hanno natura esclusivamente digitale essendo create, memorizzate, scambiate attraverso dispositivi elettronici.
Il trattamento fiscale applicabile a legislazione vigente, per la detenzione di cripto-attività in capo a persone fisiche e quindi al di fuori dell’esercizio di arte e professioni o di impresa, è stato chiarito nella risoluzione del 2 settembre 2016 n. 72/E dell’Agenzia delle Entrate.
Il punto di riferimento è la sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2015, causa c-264/14, secondo cui tali operazioni rientrano nelle operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di cripto-monete rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito se non inferiori a 2000 euro, a condizione che nel periodo di imposta la giacenza dei depositi sia superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni continui. Queste saranno assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Il monitoraggio fiscale riguarda le operazioni di importo pari o superiore ad euro 5.000, indipendentemente del fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni collegate.
Sotto Il profilo soggettivo riguarda anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, mentre sotto il profilo oggettivo ci si riferisce non solo alle valute virtuali, ma a tutte le cripto-attività.
2. Cripto-attività nel quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche
L’articolo 31 della Legge di Bilancio include in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del
quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche
Nello specifico il comma 1, lettera a) inserisce nell’articolo 67, comma 1, DPR 917/1986 una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze ed altri proventi, realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente, non inferiori complessivamente al valore di euro 2.000 nel periodo di imposta.
Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.
La differenza tra “redditi di capitale” e “redditi diversi”, costituisce una specificità del sistema fiscale nazionale rispetto a quello internazionale, la cui principale conseguenza è di non consentire all’investitore la compensazione tra guadagni e perdite conseguiti nelle citate diverse tipologie di redditi.
3. Cripto-attività nel quadro impositivo sui redditi delle società (IRES e IRAP)
Ai fini IRES, l’articolo 1 co. 131 amplia l’art.110 del TUIR con un nuovo comma, il 3-bis, ai sensi del quale in deroga ai criteri generali, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo di imposta.
Resta la volontà del legislatore di utilizzare un approccio speculare a quello delle operazioni in valuta estera.
Anche per queste ai sensi dell’articolo 11 co. 3 del TUIR sono irrilevanti fiscalmente i maggiori o
minori valori derivati dalla valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta.
Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP, in forza di quanto stabilito dall’art.1 co. 132 della L.197/2022.
4. Individuazione dei criteri per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze delle cripto-attività possedute dalla data del 1° gennaio 2023
Il comma 1, lettera b) stabilisce che le plusvalenze realizzate su cripto-attività, sono costituite tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore nominale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione con le relative minusvalenze.
Se le minusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa ad un dato periodo sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza può essere interamente riportata in deduzione dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo.
Nel caso di acquisto per donazione si assume il costo sostenuto dal donante, mentre nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito dall’ufficio o in mancanza quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Il costo o valore d’acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del
contribuente, in mancanza dei quali dovrà considerarsi pari a zero.
5. Applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi
ad oggetto le cripto-attività e IVAFE
Con una apposita integrazione all’art.13 co.2-ter del DPR 642/72, operata dall’art.1 co. 144 della Legge di Bilancio è stata estesa alle cripto-attività l’imposta di bollo, nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’imposta deve accompagnare la comunicazione periodica alla clientela relativa ai prodotti finanziari riferiti alle cripto-attività, che va inviata almeno una volta all’anno (è prevista un’imposta del 2 per mille annuo anche se non viene inviata alcuna comunicazione).
L’obbligo, laddove riguardi la determinazione dell’IVAFE (imposta sui valori all’estero), viene previsto con decorrenza 2023.
6. Attività di “Mining” e “Staking” RISCRIVERE CHE NON
CAPISCO
I proventi ricevuti a fronte dell’attività di staking (atto di bloccare una determinata quantità di Criptovaluta, per un certo periodo di tempo in un portafoglio per riceverne una ricompensa) hanno natura di redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 co.1 lett. h) del TUIR, in quanto il vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo di parte di asset detenuti, origina redditi tassati.
L’Agenzia precisa che in base a tale norma possono essere attratti ad imposizione non soltanto i proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che un altro soggetto ha del capitale, ma anche i proventi che trovano la loro fonte “in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impegno di capitale” tra i quali rientrano, ad avviso dell’ADE le criptovalute assegnate in premio a fronte dello staking.
In qualità di reddito di capitale percepito da una persona fisica, non imprenditore, è assoggettato da
una ritenuta del 26% a norma dell’art.26 co.5 del DPR 600/73
Con riferimento invece all’attività di mining (attività di estrazione delle criptovalute), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i proventi del miner imprenditore hanno natura fiscale di ricavi e concorrono a formare il reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui i servizi possono considerarsi ultimati. I ricavi devono essere qualificati in ragione del contro valore in euro della valuta virtuale nel momento in cui essa viene “minata”
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 23.3.2023
Dott. Giuseppe Morra
morragiuseppe@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
Newsletter n. 9 – Legge di Bilancio 2023 – Norme in materia di cripto attività