Newsletter n. 13 Legge delega per la riforma fiscale

Legge delega per la riforma fiscale – 2

Con il presente documento si affrontano le principali novità sulla revisione della tassazione diretta e indiretta, contenute nella L. 111/2023, cd. “Legge delega per la riforma fiscale” di seguito anche Legge Delega.

Indice

1. Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori

2. Cedolare secca

3. Redditi agrari

4. Redditi di natura finanziaria

5. Redditi di lavoro autonomo

6. Contraddittorio tra le parti

7. Termini di decadenza per componenti pluriennali

8. Dilazione dei ruoli

1. Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori

La legge fiscale introduce delle modifiche nell’ambito delle modalità di determinazione dei redditi da lavoro autonomo.

Nello specifico per i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali ed i contribuenti a cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), è prevista la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi d’imposta, fermo restando l’attuale sistema di calcolo, anche previsionale.

La Legge Delega, prevede altresì una riduzione delle ritenute d’acconto operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono, in via continuativa e rilevante, dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, ai fini di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo.

Pur non essendo indicati i parametri della riduzione delle future ritenute, è pacifico che la finalità ultima sia quella di evitare che il professionista, nelle more della ricezione del compenso, non disponga della necessaria liquidità per provvedere alle spese relative ai collaboratori.

Restano invece in vigore l’attuale sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti.

2. Cedolare secca

La Legge Delega per la riforma fiscale introduce per i redditi dei fabbricati “la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore eserciti un’attività di impresa o libera professione.’’

La cedolare secca è il regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali oltre alla esclusione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

Resta l’obbligo di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca in sede di registrazione del contratto.

3. Redditi agrari

La Legge Delega prevede di ampliare il numero delle attività agricole essenziali a tassazione catastale, con l’obiettivo di identificare nuove classi delle colture per le attività agricole di coltivazione di cui all’art.2135 co. 1.

Ciò al fine di accogliere nuovi sistemi di coltivazione che sfruttano il progresso tecnologico e la ricerca scientifica. Saranno create, dunque, nuove classi catastali ed individuato un nuovo limite, superiore a quello attualmente vigente, entro il quale l’attività potrà essere produttiva di un reddito agrario.

4. Redditi di natura finanziaria

Sono previste diverse novità in materia di redditi di natura finanziaria a partire dalla creazione di un’unica categoria reddituale.

Occorre tuttavia ricordare che, secondo le attuali disposizioni, i redditi di natura finanziaria rientrano in due categorie:

 redditi di capitale, proventi che derivano dall’investimento in capitali, quali per esempio i dividendi;

 redditi diversi, ai quali si riconducono le plusvalenze derivanti da transazioni su azioni/quote.

I primi sono tassati secondo il criterio di cassa, mentre i secondi beneficiano del riconoscimento delle perdite e possono essere tassati per competenza o per cassa, a seconda del regime utilizzato.

La Legge Delega si pone l’obiettivo di stabilire un’unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del solo principio di cassa e assicurando più ampie possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi.

Sarà dunque possibile scomputare dal reddito anche le perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e quelle derivanti da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, oltre che i costi e gli oneri inerenti.

5. Redditi di lavoro autonomo

Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo è previsto di escludere dal reddito imponibile le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, che pertanto non saranno nemmeno deducibili dal reddito del professionista, il quale sarà formato da tutte le somme conseguite nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale.

Tali spese costituiranno quindi una partita di giro priva di riflessi reddituali.

Ulteriore novità si ha in relazione al criterio di imputazione temporale dei compensi, che sarà allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.

Sarà infine garantita la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

6. Contraddittorio preventivo tra le parti – art.4 co.1 lett.f

Il principio del contraddittorio dovrà essere generalizzato, a pena di nullità.

Tale criterio generale, presente nell’art.4 co.1 lett. f) della Legge Delega e ripreso dall’art.17 co.1 let. b) specifico che la generalizzazione del contradditorio vale al di fuori “dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento a carattere sostanzialmente automatizzato”.

Tale principio deve prevedere:

 una disciplina omogenea indipendentemente dalla modalità di controllo;

 un termine congruo di oltre 60 giorni;

 l’obbligo dell’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente;

 l’estensione delle tutele dell’art.12 co.7 della L 212/2000.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha effettuato un monito al legislatore per disciplinare questo tema in maniera più organica.

7. Termini decadenza per i componenti pluriennali – art.17 co.1 lett. h)

La Legge Delega prevede, inoltre, una modifica dei termini di accertamento in tema di imposte sui redditi.

L’art 17, al comma 1, stabilisce che in relazione ai componenti reddituali a efficacia pluriennale e per le perdite di esercizio, i termini di decadenza dal potere di accertamento decorrano dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore.

Tale criterio mira a evitare un eccessivo aggravio degli oneri amministrativi per il contribuente in termini di eccessiva dilatazione dei tempi di controllo e dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili.

Restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi richiesti dal contribuente.

8. Dilazioni dei ruoli – estensione del pagamento a 120 rate

Con l’art.18 co. 1 lett.e) si intende estendere i piani di rateizzazione delle cartelle di pagamento (ccdd. “Ruoli”) a regime a 120 rate mensili, a fronte delle 72 previste dalla vecchia normativa.

La rateizzazione in oggetto viene attualmente qualificata come straordinaria, poiché è applicabile solo con il sussistere di determinate condizioni del contribuente, come situazioni di grave difficoltà finanziaria causata da congiure economiche o fattori esterni.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 9 novembre 2023

Dott. Fabrizio Fiorentino

fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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