Newsletter n. 8 – Legge di Bilancio 2023 – Novità in materia di imposte dirette

Legge di Bilancio 2023 – Novità in materia di imposte dirette

Con il presente documento si affrontano le principali novità in materia di imposte dirette, contenute nella Legge n. 197 del 29.12.2022, cd. “Legge di Bilancio 2023” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Fabbricati strumentali

2. Modifica alla disciplina sulla correzione degli errori contabili

3. Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

4. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

5. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato per l’anno 2023

6. Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco

7. Esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma dell’Italia

1. Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Fabbricati strumentali

L’art. 1, co. 65-69 della Legge di Bilancio ha stabilito che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori identificati da specifici codici Ateco, ed in particolare:

47.11.10                         Ipermercati

47.11.20                         Supermercati

47.11.30                         Discount di alimentari

47.11.40                         Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.50                         Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.10                         Grandi magazzini

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

47.29                         Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Società immobiliari di gestione aderenti al consolidato

La medesima agevolazione è prevista anche in favore delle imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

L’incremento dell’ammortamento, in questi casi è concesso in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori identificati dai predetti codici Ateco e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative delle norme in esame saranno adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022.

Decorrenza

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro periodi di imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i periodi 2023-2027.

2. Modifica alla disciplina sulla correzione degli errori
contabili

L’art. 1, co. 273-275 della Legge di Bilancio ha modificato la disciplina relativa alla correzione degli errori contabili.

In particolare, l’art. 8 co. 1 lett.b del DL Semplificazioni fiscali ha modificato l’art. 83 co.1 del TUIR, con l’inserimento del quarto e quinto periodo, ai sensi dei quali:

– i criteri di imputazione temporale, cioè quelli previsti dai principi contabili (che in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione), valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili;

– tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa;

– le poste contabilzzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili rilevano anche ai fini IRAP.

In sostanza, è stata riconosciuta, sia con riferimento alle imposte sui redditi che all’IRAP, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) nell’esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

La Relazione tecnica precisa, al riguardo, soltanto che la L. 197/2022 interviene sulla semplificazione, “limitando l’ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, con l’intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione”.

Soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata

Resta fermo che l’interpretazione sistematica della norma induce a ritenere che la semplificazione sia riferibile ai soli soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

Per i soggetti che non adottano tale principio, rimangono, invece, valide le modalità di correzione degli errori finora adottate, che sono conseguenza della prassi dell’Agenzia delle Entrate (in specie della circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31), nonché delle disposizioni introdotte dal DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) in riferimento alle dichiarazioni integrative.

Ne deriva, per tali soggetti, il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore e la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione, sempre che, ovviamente, i relativi termini non siano ancora scaduti.

Decorrenza

Le modifiche in esame si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.

Si ricorda, peraltro, che la semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi, i quali troverebbero riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023.

3. Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

L’art. 1 co. 55-57 della Legge di Bilancio ha elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto della modifica, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

– 500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

– 800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Decorrenza dei nuovi limiti

I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall’1.1.2023.

Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80 con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito (o conseguito) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato.

4. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

L’Art. 1 co. 58-62 della Legge di Bilancio ha previsto un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande.

L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:

– del settore privato;

– titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;

– delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Tali somme destinate ai suddetti lavoratori da parte dei clienti a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:

– costituiscono reddito di lavoro dipendente;

– sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

L’imposta sostitutiva del 5%:

– si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;

– è applicata dal sostituto d’imposta.

Il lavoratore ha la possibilità di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva per iscritto.

Trattamento ai fini INPS e INAIL

Tali somme, ricevute dai lavoratori, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei:

– contributi previdenziali e assistenziali;

– premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Esse, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Accertamento

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato per l’anno 2023

L’art. 1 co. 63 della Legge di Bilancio ha ridotto dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell’anno 2023.

L’imposta sostitutiva trova applicazione:

– in favore dei lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, titolari nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro;

– sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili;

– entro il limite massimo di 3.000 euro.

6. Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco

L’art. 1 co. 77-79 della Legge di Bilancio ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e dunque anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.

Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo d’imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento delle somme.

Decorrenza

L’imposta sostitutiva del 5% si applica dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 30.9.2015 n. 153 (conv. L. 187/2015) che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. “collaborazione volontaria”).

Estensione del regime alle pensioni provenienti dal Principato di Monaco

A decorrere dall’1.1.2023, si prevede l’applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco.

7. Esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma dell’Italia

L’art. 1 co. 750 della Legge di Bilancio ha previsto l’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Esenzione per il reddito dei fabbricati

Per questi immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 20223, qualora i fabbricati siano al contempo:

– distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;

– ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati il 24.8.2016, il 26 ed il 30.10.2016, ed il 18.1.2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Tali fabbricati sono inoltre esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Napoli, 21 marzo 2023

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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