Newsletter n.15-2023 – ZES Mezzogiorno

ZES unica per il Mezzogiorno

Con il seguente documento, si rende noto che il Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023, contenente misure in materia di coesione e rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese (di seguito anche “Decreto” o “Decreto Sud”), ha introdotto importanti novità in ambito fiscale prevedendo l’istituzione della cd. “Zes unica”, ovvero un’unica Zona Economica Speciale con specifiche agevolazioni, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Il Decreto è stato convertito con Legge n. 162 del 13 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 (di seguito anche la “Legge”).

Indice

1. Sintesi norma;

2. Ratio della norma;

3. Requisiti e Condizioni.

1. Sintesi della norma

La Legge istituisce, dal 1° gennaio 2024, una Zona Economica Speciale (ZES) unica nella quale le attività economiche ed imprenditoriali potranno beneficiare di speciali misure amministrative di semplificazione per il loro esercizio.

La ZES unica copre territorialmente le regioni del Mezzogiorno e sostituisce le otto zone economiche speciali attualmente esistenti.

Con “ZES” si intendono aree geograficamente delimitate e chiaramente individuate, situate entro i confini di uno Stato, e comprendenti anche aree territorialmente non contigue, purché dotate di collegamenti economici funzionali e comprendenti almeno un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti, caratterizzata da ciò che stabilisce il Regolamento Europeo

n.1. 1315/2013.

Il Decreto aveva previsto un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive per le imprese già operative o che si insedieranno ed inoltre (articolo 16) il riconoscimento, per l’anno 2024, di un contributo emesso sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le percentuali applicabili per regione sono:

Campania, Puglia, Calabria, SiciliaMolise, Basilicata SardegnaAbruzzo
➢ 60% per le piccole imprese ➢ 50% per la media impresa ➢ 40% per le grandi imprese➢ 50% per le piccole imprese ➢ 40% per la media impresa ➢ 30% per le grandi imprese➢ 35% per le piccole imprese ➢ 25% per la media impresa ➢ 15% per le grandi imprese

Tale contributo è destinato alle imprese, che realizzano progetti di investimento da un minimo di 200mila euro ad un massimo di 100milioni di euro, in beni strumentali destinati a strutture produttive nel territorio indicato.

Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori:

– dell’industria siderurgica, carbonifera;

– della costruzione navale;

– delle fibre sintetiche;

– dei trasporti e delle relative infrastrutture;

– della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

– creditizi, finanziari e assicurativi.

L’agevolazione non si applica inoltre alle imprese, che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. Ratio della norma

L’obiettivo è agevolare gli investimenti in aree specifiche, creando condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, finalizzate allo sviluppo delle imprese già esistenti o di nuova costituzione.

Nella ZES unica gli imprenditori potranno beneficiare di speciali condizioni, come ad esempio un’autorizzazione unica per coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero stabilire attività industriali, produttive e logistiche.

I settori e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES saranno definiti, anche in coerenza al PNRR, dal Piano strategico della ZES Unica, di durata triennale.

Con il nuovo Decreto si erogheranno circa 4,5 miliardi di euro in 3 anni, 1.5 miliardi per ciascuno degli anni (2024-2025-2026).

3. Requisiti e Condizioni

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in progetto di investimento iniziale destinato:

 alla realizzazione di nuovo stabilimento;

 all’accrescimento della capacità produttiva di uno stabilimento già esistente;

 alla diversificazione della produzione;

 alla trasformazione radicale del processo produttivo. Gli investimenti agevolabili riguardano:

 l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono realizzate nel territorio;

 l’acquisto di terreni, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non è agevolata la mera sostituzione dei beni strumentali.

Il riconoscimento dell’agevolazione è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza:

a) devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il

completamento dell’investimento, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

È prevista inoltre, l’istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D. ZES.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 12 dicembre 2023

Dott. Antonio Maria Fiorentino

antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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