Newsletter n. 1 – Società Controllate Estere (CFC)

Società Controllate Estere (CFC)

Con la presente newsletter viene fornita una sintesi sulla circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate (la “Circolare”), la quale ha ufficializzato i chiarimenti sulla disciplina delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies – CFC), alla luce dei numerosi contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio 2021.

Indice

1. Ambito soggettivo

2. Condizioni di accesso

3. Tassazione separata e segregazione dei redditi e delle perdite della CFC

4. Disapplicazione della disciplina CFC

1. Ambito soggettivo

Soggetti controllanti residenti

L’art. 167 co. 1 del TUIR individua come requisito soggettivo le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES residenti.

Secondo la Circolare rientrano i soggetti per cui la residenza italiana sia accertata a seguito di presunzioni ed esclude, invece, i soggetti che si considerano residenti all’estero in virtù delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Soggetti controllati non residenti

Rientrano nella disciplina in esame, le imprese, le società e gli enti residenti all’estero per i quali sussistano i requisiti stabiliti dal co. 4 della norma:

a) tassazione effettiva non congrua rispetto a quella italiana;

b) importo rilevante di passive income in relazione al totale dei ricavi e proventi.

La Circolare precisa che rientrano tra i soggetti esteri controllati anche quelli che non svolgono attività d’impresa (si tratterebbe, ad esempio, delle società estere assimilabili alle società semplici, dei trust, delle fondazioni, ecc.).

Si considerano altresì soggetti controllati non residenti (art. 167 co. 3 del TUIR):

 le imprese, società ed enti i quali sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto o contrattuale) ovvero qualora oltre il 50% della partecipazione agli utili di tali soggetti non residenti sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona;

 le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime della branch exemption.

Requisito del controllo

Il regime CFC si applica qualora il soggetto residente detenga il controllo della società o ente estero a regime fiscale privilegiato. Ai fini della qualifica di soggetti “controllati” non residenti è necessario, in alternativa, che:

 si verifichi il controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciaria o interposta persona;

 oltre il 50% della partecipazione agli utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona.

La tabella che segue riassume alcune casistiche specifiche:                                                                   Via Morigi, 13

  Controllo congiunto  Non rileva, in linea di principio, in quanto l’art. 167 del TUIR presuppone che un soggetto (solo) sia in grado di condizionare le scelte della partecipata estera (si veda, però, la situazione specifica dei familiari).
  FamiliariLa verifica del controllo va operata tenendo conto anche dei voti spettanti ai familiari (art. 1 co. 3 del DM 429/2001); se due familiari detengono congiuntamente il controllo (anche se ciascuno di loro ha partecipazioni inferiori al 50%, ad esempio il 35% e il 20%), entrambi sono considerati controllanti e subiscono l’imputazione del reddito della società estera in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
  Controllo indirettoPer le partecipazioni detenute indirettamente, la percentuale minima di possesso è computata non tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione della catena di controllo; se, però, il controllo indiretto è computato sulla base del solo parametro della partecipazione agli utili (in quanto non vi sono diritti di voto in assemblea), esso è computato tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione.
  Controllo “economico”Deve ritenersi soddisfatto se, per effetto di strumenti o negozi di qualsiasi genere (strumenti finanziari partecipativi, contratti assimilabili all’associazione in partecipazione, ecc.), il soggetto residente possa vantare una partecipazione agli utili superiori al 50%.

Compilazione dei modelli REDDITI

Il soggetto controllante residente deve dichiarare i redditi della CFC nel quadro FC (va presentato un quadro FC per ciascuna società estera controllata). In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa per il tramite una società o un ente residente, il quadro FC va compilato da quest’ultimo soggetto. La Circolare precisa che, se la partecipazione del soggetto non imprenditore è detenuta direttamente, è quest’ultimo tenuto all’obbligo.

Ciascun soggetto cui risulti imputato un reddito CFC deve inoltre compilare il quadro RM.

Possesso delle partecipazioni CFC

Il socio controllante ha l’obbligo di segnalare nel quadro FC il possesso di partecipazioni in CFC, fatti salvi i casi in cui la disciplina (art. 167 co. 11 del TUIR):

 sia stata applicata;

 non sia stata applicata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello.

L’obbligo di segnalazione vige anche qualora il socio residente abbia richiesto la disapplicazione mediante interpello ma abbia ricevuto un parere negativo.

Indicazione dell’esimente

Nel caso in cui il soggetto controllante abbia compilato la parte del quadro FC relativa alla sussistenza dell’esimente di cui all’art. 167 co. 5 del TUIR (svolgimento di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali), il reddito della società controllata non è assoggettato a tassazione separata nel quadro RM, né imputato pro-quota alle eventuali società intermedie residenti.

Attestazione sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

Nel primo periodo a decorrere dal quale si applica la disciplina CFC, va compilata anche la sezione III del quadro FC, al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (c.d. valori “di partenza”) della CFC risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più revisori legali.

2. Condizioni di accesso

Secondo il regime CFC, l’imputazione per trasparenza della controllata non residente si applica se, congiuntamente (art. 167 co. 4 del TUIR):

 i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia;

 oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie di redditi qualificati come passive income.

Livello di tassazione del soggetto controllato estero

Per individuare il tax rate della controllata estera, occorre confrontare la tassazione effettiva estera (pari al rapporto tra l’imposta estera e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllate estera) e la tassazione “virtuale interna” (pari al rapporto tra l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa, e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata).

Si ricorda a tal proposito che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.12.2021 n. 376652 (c.d. “Disposizioni in materia di imprese estere controllate”), ha disciplinato alcuni criteri per determinare l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna.

  Confronto tra i tax rate
 Tax rate effettivo estero = imposta estera / utile ante imposte da bilancioTax rate virtuale interno = imposta virtuale italiana / utile ante imposte da bilancio

Imposte estere

Al fine del calcolo delle imposte estere, rilevano sia le imposte sul reddito effettivamente dovute dall’entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell’utilizzo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso.

Sempre in merito all’individuazione delle imposte estere rilevanti:

 se tra lo Stato di localizzazione della controllata e l’Italia è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate;

 nell’ipotesi di Confederazione di Stati, nel computo della tassazione effettiva estera si considerano, oltre che le imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali.

Imposte italiane

Ai fini invece della determinazione delle imposte italiane, rileva l’IRES, senza considerare sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata e non assume rilevanza l’IRAP.

Criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna

Il calcolo della tassazione virtuale interna è eseguito sulla base delle caratteristiche della controllata, partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della stessa, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione.

Se la controllata applica gli IAS/IFRS, il reddito si determina secondo le apposite disposizioni previste per i soggetti IAS adopter.

Ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera sono considerate irrilevanti:

 le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo, all’estero, ad una imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;

 le variazioni in diminuzione della base imponibile estera di natura temporanea e prive di riversamento certo e predeterminato (e relativi riassorbimenti), qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina interna sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale.

Ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna, sono considerate irrilevanti:

 le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che avrebbero dato luogo, in Italia, a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;

 le variazioni in aumento della base imponibile virtuale italiana di natura temporanea e prive di riversamento certo e predeterminato (e relativi riassorbimenti), qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina estera sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale.

Ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna, non si tiene conto dell’applicazione delle disposizioni in materia di:

 società di comodo, società non operative e società in perdita sistematica;

 Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);

 ACE (Aiuto alla crescita economica).

Non rilevano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia.

L’imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza, prevista negli artt. 87 co. 1 lett. c) e 89 co. 3 del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione.

Ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nel primo periodo del co. 1 dell’art. 84 del TUIR e, ai fini della tassazione effettiva estera, delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione.

Esempio

Si analizza la situazione di una società di capitali residente in Svizzera, controllata al 100% da una spa italiana nelle seguenti casistiche:

 caso A: la partecipata svizzera percepisce dividendi per 100.000, imponibili in Svizzera per il 5%;

 caso B: la partecipata svizzera percepisce royalties per 100.000, imponibili in Svizzera per il 100%.

   Caso A  Caso B
  Ipotesi 1)Utile ante imposte: 100.000Utile ante imposte: 100.000
Imposta federale, cantonale eBase imponibile: 5.000Base imponibile: 100.000
municipale: 20%Imposta estera: 1.000 Tax rate effettivo estero:Imposta estera: 20.000 Tax rate effettivo estero:
 1.000/100.000=1%20.000/100.000=20%
  Ipotesi 2) Imposta federale: 8,5%Utile ante imposte: 100.000 Base imponibile: 5.000 Imposta estera: 425 Tax rate effettivo estero: 425/100.000=0,425%Utile ante imposte: 100.000 Base imponibile: 100.000 Imposta estera: 8.500 Tax rate effettivo estero: 8.500/100.000=8,5%
  Aliquota IRES in Italia: 24%Utile ante imposte: 100.000 Base imponibile: 5.000 Imposta virtuale interna: 1.200 Taxe rate virtuale interna: 1.200/100.000=1,2%Utile ante imposte: 100.000 Base imponibile: 100.000 Imposta virtuale interna: 24.000 Taxe rate virtuale interna: 24.000/100.000=24%

Pertanto:

 nel caso A, la società partecipata svizzera risulta attratta nel regime CFC (salvo esimente) nell’ipotesi 2) posto che solo in tal caso il livello di tassazione effettiva estero (0,425%) risulta inferiore alla metà del livello di tassazione virtuale italiano (pari a 0,6%);

 nel caso B, la società partecipata svizzera risulta attratta nel regime CFC (salvo esimente) nell’ipotesi 2) posto che solo in tal caso il livello di tassazione effettiva estero (8,5%) risulta inferiore alla metà del livello di tassazione virtuale italiano (pari a 12%).

Variazioni non permanenti della base imponibile

In merito a tale tematica, la Circolare suggerisce i seguenti esempi di variazioni fiscali irrilevanti e di variazioni che devono essere sterilizzate nel calcolo del tax rate interno.

1. Variazioni temporanee con riversamento certo e predeterminato (irrilevanti)

 Plusvalenze patrimoniali rateizzate in cinque periodi d’imposta (art. 86 co. 4 del TUIR).

 Sopravvenienze attive rateizzate in cinque periodi d’imposta (art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR).

 Ammortamenti dei beni materiali e immateriali eccedenti i limiti fiscali (artt. 102 – 104 del TUIR).

 Svalutazione dei beni ammortizzabili (art. 101 co. 5 del TUIR).

 Spese di manutenzione eccedenti i limiti fiscali (art. 102 co. 6 del TUIR).

 Componente di lungo periodo della variazione della riserva sinistri del ramo danni (arti. 111 del TUIR).

2. Variazioni temporanee prive di riversamento certo e predeterminato (da sterilizzare)

 Rinvio della tassazione dei dividendi al momento dell’incasso (art. 89 del TUIR).

 Rinvio della tassazione degli interessi attivi di mora al momento dell’incasso (art. 109 co. 7 del TUIR).

3. Variazioni che non possono essere oggetto di sterilizzazione

 Svalutazione dei crediti eccedenti i limiti fiscali di cui al comma 1, il cui riversamento si sarebbe verificato soltanto in caso di capienza dei limiti fiscali o realizzo della perdita (art. 106 co. 1 del TUIR).

 Accantonamenti per fondi rischi e oneri non riconosciuti fiscalmente o eccedenti i limiti fiscali, il cui riversamento si sarebbe verificato quando il rischio o l’onere sarebbe divenuto certo ovvero il fondo sarebbe stato rilasciato a conto economico (art. 107 del TUIR).

 Interessi passivi non deducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR (dal momento che il loro riversamento sarebbe avvenuto soltanto in presenza di future eccedenze di interessi attivi o di ROL).

 Compensi agli amministratori (art. 95 co. 5 del TUIR).

 Contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99 co. 3 del TUIR).                                                                                 

Passive income

La seconda condizione che origina l’applicazione del regime CFC è rappresentata dall’esistenza di “passive income”, realizzata quando oltre un terzo dei proventi conseguiti dal soggetto estero controllato rientrano tra:

 interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

 canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

 dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

 redditi da leasing finanziario;

 redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

 proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

 proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute in tema di prezzi di trasferimento dal DM 14.5.2018.

Il reddito della CFC è determinato secondo le regole IRES previste per le imprese residenti sia nel TUIR che in altre fonti normative con l’eccezione delle disposizioni riguardanti (art. 167 co. 7 del TUIR):

 le società di comodo (non operative e in perdita sistematica);

 gli studi di settore (oggi ISA);

 l’ACE;

 la rateizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.

I valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello di applicazione del regime CFC sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da un revisore legale dei conti.

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi TUIR oppure eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

Questo significa che se una controllata estera è considerata CFC dall’1.1.2019, si utilizzano i valori del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018. Diversamente, per le controllate estere che sono già considerate CFC e tassate per trasparenza in base alla normativa in vigore fino al 2018 (ossia, ante il DLgs. 142/2018), si utilizzano i valori già presenti in dichiarazione dei redditi, poiché prevale il principio di continuità rispetto al precedente regime.

Quando il bilancio estero è redatto secondo gli IAS/IFRS, il reddito della controllata estera imponibile in Italia deve essere determinato applicando le disposizioni fiscali italiane previste per i soggetti IAS/IFRS adopter.

L’art. 167 co. 6 del TUIR prevede che, in presenza delle condizioni di legge, il reddito realizzato dal soggetto CFC sia imputato per trasparenza al socio italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente.

In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

L’imputazione avviene nel periodo d’imposta del socio italiano in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.

3. Tassazione separata e segregazione dei redditi e delle perdite della CFC

Il reddito CFC è assoggettato a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società (attualmente pari al 24%).

Tale segregazione ha quale conseguenza quella di evitare che perdite generate in Paesi a bassa fiscalità possano essere utilizzate in compensazione degli utili del soggetto controllante residente. Inoltre, non è consentita neanche la compensazione opposta, ossia la compensazione delle eventuali perdite del soggetto residente con gli utili prodotti dalla CFC.

Dall’imposta calcolata sul reddito della CFC sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 165 del TUIR, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.

Distribuzione degli utili

Ai sensi dell’art. 167 co. 10 del TUIR, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti CFC non concorrono alla formazione del reddito del socio italiano fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione per trasparenza, anche nei periodi d’imposta precedenti.

Secondo l’attuale disposizione in vigore, quindi, i dividendi distribuiti dalla CFC non sono assoggettati a imposizione nei limiti dell’importo già tassato per trasparenza in Italia, mentre l’eventuale eccedenza applica il regime ordinario dei dividendi percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

4. Disapplicazione della disciplina CFC

Al fine di disapplicare la disciplina CFC, il contribuente può dimostrare che il soggetto estero partecipato svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (art. 167 co. 5 del TUIR).

Ciò richiede la disponibilità di un adeguato set documentale, illustrato, a titolo esemplificativo, dall’Agenzia delle Entrate, come segue.

 Descrizione della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della società estera
 Contratti di locazione degli immobili e contratti di lavoro dei dipendenti (nonché copia dei contratti di assicurazione relativi a dipendenti e uffici)
 Conti correnti bancari aperti presso istituti locali ed estratti conto bancari
 Autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali
 Descrizione della composizione dell’organo amministrativo della società estera
 Copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati
 Descrizione delle operazioni con parti correlate

La Circolare evidenzia altresì specifici elementi di prova per le entità che non svolgono un’attività propriamente commerciale (holding o società che gestiscono attivi immobilizzati); in tali casi, la prova dello svolgimento di attività economica effettiva può essere resa dal soggetto controllante.

Tale esimente non presuppone che l’attività dell’entità controllata si rivolga al mercato dello Stato o territorio di insediamento (requisito del “radicamento”), sebbene tale circostanza sia comunque valorizzata.

Contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo

Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 3 del DLgs. 128/2015, l’istanza di interpello può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di accesso al regime CFC.

Modalità di dimostrazione dell’esimente

Il socio di controllo residente in Italia può ottenere la disapplicazione della disciplina CFC dimostrando l’esimente di cui all’art. 167 co. 5 del TUIR alternativamente:

 in via preventiva, con l’interpello;

 successivamente, in fase di eventuale controllo.

Regime sanzionatorio

A norma dell’art. 8 co. 3-quater del DLgs. 471/97, il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi determina l’applicazione di una sanzione amministrativa:

 in misura pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta;

 con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione è parametrata al risultato d’esercizio della partecipata, e non al reddito.

La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

Nel caso in cui un soggetto residente detenga il controllo di più soggetti esteri CFC, il reddito (risultato di esercizio) di questi ultimi dovrà essere segnalato separatamente; l’omessa segnalazione subirà la sanzione amministrativa applicata su ciascun reddito prodotto (risultato di esercizio) dalle diverse CFC estere e non calcolata a livello cumulativo.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 24 gennaio 2022

Dott.ssa Claudia De Falco claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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