Newsletter n. 16 – Imposte indirette, Accertamento e riscossione

Legge di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali: principali novità

Imposte indirette – Accertamento e riscossione

Con il presente documento si fornisce una sintesi delle novità apportate dalla Legge n.122/2022 (di seguito anche “Legge”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.08.2022 che ha convertito, con modificazioni, il DL 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”).

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta anche alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.

Indice

1. Estensione del principio di derivazione rafforzata e correzione di errori contabili

2. Società in perdita sistematica

3. Disciplina emergenziale ai fini degli ISA

4. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

5. Termine per la richiesta di registrazione degli atti

6. Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo

7. Pagamento dell’imposta di registro su contratti con la PA

8. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente

1. Estensione del principio di derivazione rafforzata e
correzione di errori contabili

L’art. 8 co. 1 lett. a) – b) della Legge ha esteso alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per la determinazione del reddito d’impresa, con conseguente riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai princìpi contabili.

La norma sopra citata ha chiarito, inoltre, che i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata valgono anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili, purché si tratti di componenti negativi per i quali non è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa (pertanto, non è più necessario presentare un altro modello per attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili).

Alla medesima condizione, le poste contabilizzate rilevano anche ai fini Irap. Le novità sono in vigore dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del DL 73.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi, i quali troverebbero riconoscimento fiscale nel modello Redditi 2023.

2. Società in perdita sistematica

L’art. 9 co. 4 della Legge ha abrogato a partire dal periodo d’imposta 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica.

In altre parole, a partire dal 2022 non saranno più considerate “non operative” ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94, quelle società che presentino dichiarazioni fiscali in perdita per cinque esercizi consecutivi (ovvero quattro dichiarazioni in perdita e una quinta con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto).

Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà ancora pienamente applicabile.

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA non trovano più applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove:

§ i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;

§ ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Nulla è disposto in merito alle società non operative, con il risultato che le relative penalizzazioni continuano ad operare per il 2022 ove i ricavi effettivi risultino, in tale periodo, inferiori a quelli presunti.

3. Disciplina emergenziale ai fini degli ISA

L’art. 24 della Legge ha esteso al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 dall’art. 148 del D.L. n. 34/2020. In particolare, viene disposto che:

§ per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

§ per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

4. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

L’art. 5 della Legge ha stabilito che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di compentenza dell’Agenzia delle Entrate, siano erogati agli eredi indicati nella dichiarazione di successione in automatico dall’Agenzia delle Entrante, secondo la propria quota ereditaria e salvo diversa volontà espressa dal defunto.

Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

Per l’attuazione della norma è necessaria l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, contenente la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Termine per la richiesta di registrazione degli atti

L’art. 14 della Legge ha differito a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione di tutti gli atti formati in Italia.

L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che lo fissava in 20 giorni (dalla data dell’atto), anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Il Decreto Semplificazioni convertito estende a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario”, con l’effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (formati in Italia) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Denuncia di eventi successivi

Viene modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).

Decorrenza

Trattandosi di norma procedurale, il nuovo termine di 30 giorni dovrebbe applicarsi non solo a tutti gli atti stipulati dal 22.6.2022, bensì anche a tutti gli atti e le denunce il cui termine di registrazione fosse pendente al 22.6.2022.

6. Ampliamento del servizio telematico di pagamento
dell’imposta di bollo

L’articolo 15 della Legge consente di estendere, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo.

Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013, ha consentito di pagare l’imposta di bollo per i documenti richiesti alla PA, direttamente on line, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.

La norma intende estendere tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti relativi al DPR 642/1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”).

Il compito di attuare la disposizione normativa è affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

7. Pagamento dell’imposta di registro su contratti con la PA

L’art. 30 della Legge ha stabilito che le spese di copia e di registrazione “sono versate dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell’amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell’entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome”.

Tra il resto, viene modificato l’art. 16-bis del RD 2440/23, che riguarda le spese per la stipula di contratti con la PA, in particolare:

 le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte contrattuale diversa dalla PA;

 le tariffe sono “approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

8. Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente

L’art. 6-bis della Legge ha introdotto per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di comunicare al contribuente, che sia a conoscenza dell’inizio dell’attività istruttoria di controllo, la conclusione della medesima qualora non siano emersi elementi per procedere.

La comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria:

 è resa con modalità semplificata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività;

 non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.

Attraverso apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione i propri dati per ricevere tale comunicazione e i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un’utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo, o l’utilizzo dell’App IO, o mediante posta elettronica semplice o certificata.

La norma sopra citata, non si applica in relazione alle attività istruttorie di cui il contribuente non sia a conoscenza. A contrario, si applica ad esempio, in caso di invio di questionario o di invito a comparire.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 20 settembre 2022

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Saseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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