Gli interventi PNRR e cumulabilità con altre agevolazioni
La Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 ha fornito chiarimenti, in ordine alla tematica della cumulabilità dei benefici rivenienti dall’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza (“PNRR” o il “Piano”) con altre forme di agevolazione previste dalla normativa nazionale ordinaria (crediti d’imposta sugli investimenti – Bonus – ecc.), al fine di evitare i rischi di doppio finanziamento.
Con la presente newsletter si ripercorrono in sintesi le indicazioni contenute nella suddetta circolare.
1. Il PNRR in breve
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato definitivamente il 13 luglio 2021, prevede una serie di investimenti e riforme in risposta alla crisi pandemica.
Questo piano è previsto per l’arco temporale 2021-2026 e si inserisce in un quadro più ampio di fonti di finanziamento, che includono non solo il Next Generation EU (investimenti e riforme UE a favore dell’innovazione ecologica e digitale, della formazione dei lavoratori e dell’equità) ma anche finanziamenti della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, risorse ordinarie statali e risorse aggiuntive dedicate agli interventi complementari al PNRR.
Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni (aree tematiche principali su cui intervenire): Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute.
Le Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.
Il PNRR italiano prevede investimenti per un totale di 222,1 miliardi di euro: 191,5 miliardi di euro sono finanziati dall’Unione europea attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile.
Fig. 1: allocazione delle risorse del PNRR

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati entro 5 anni.
Al PNRR, si devono poi affiancare i 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, altro strumento del NextGeneration UE, risorse che vengono spese negli anni 2021-2023.
Per completare il quadro delle risorse da investire sulla ripresa del Paese, alle risorse del NextGeneration UE si aggiungono quelle europee e di cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali della programmazione 2021-2027, la cui dotazione complessiva ammonta a circa 83 miliardi, nonché quelle nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la programmazione 2021-2027, stanziate in un primo importo di 50 miliardi dalla legge di bilancio per il 2021, che dovranno essere investite secondo un principio di complementarietà e di addizionalità rispetto a investimenti e riforme previsti nel PNRR.
2. Cumulabilità degli incentivi previsti dal PNRR
Data l’importanza del flusso di denaro previsto dai finanziamenti PNRR, si è posto il quesito della cd. cumulabilità tra finanziamenti del Piano con altri finanziamenti già previsti dall’ordinamento italiano.
La Ragioneria dello Stato, con la suddetta Circolare, ha sdoganato i dubbi in questione facendo netta distinzione tra i concetti di cumulabilità e di doppio finanziamento, i quali si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili.
Il doppio finanziamento prevede che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura ed è, inoltre, espressamente vietato dalla normativa europea e domestica.
Il concetto di cumulo, stando al chiarimento della Ragioneria, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
Infatti, come previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, è ammessa la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” e, quindi, evitare il doppio finanziamento.
Il regolamento citato, al Considerando 62, ribadisce che “le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione”.
La Ragioneria dello Stato con le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, di cui alla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, ha richiamato dei principi che sono pienamente coerenti con la citata normativa europea.
Si pone, precisamente, l’attenzione su alcuni degli obblighi da rispettare, primo fra tutti l’assenza di doppio finanziamento:” …una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”. È, invece, lasciata aperta la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie.
Transizione 4.0
Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina, infatti sull’acquisto di beni strumentali insistono diversi incentivi (ad esempio la Nuova Sabatini o il Credito d’Imposta per il Mezzogiorno).
Le misure PNRR Transizione 4.0 prevedono la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.
Conclusioni
In conclusione, avendo la Ragioneria dello Stato operato per affermare la netta distinzione tra il doppio finanziamento ed il cumulo di risorse agevolative diverse, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni (fino al 100% del costo e non oltre, altrimenti parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cd. doppio finanziamento) salvo i limiti posti dalla normativa nazionale ed europea vigente.
A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Napoli, 25 gennaio 2022
Dott. Mario Fabozzi mariofabozzi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
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