Newsletter n. 8 – Legge di Bilancio 2022 – IRPEF, IRAP e altre misure fiscali – quarta parte

Legge di Bilancio 2022 – IRPEF, IRAP e altre misure fiscali

Con il presente documento si continua l’informativa sugli ulteriori incentivi e benefici per le persone fisiche ed imprese, contenute nella L. 30.12.2021, n. 234 cd. “Legge di Bilancio 2022” (di seguito anche “Legge di Bilancio”).

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Cartelle di pagamento ed estratti di ruolo

2. Rinvio “Plastic Free” e “Sugar Tax”

3. Fondo di Garanzia PMI

4. Garanzia Sace

5. Garanzia Green

1. Cartelle di pagamento ed estratti di ruolo

La legge di bilancio estende alle cartelle di pagamento notificate fino al 31.03.2022 la misura agevolativa già introdotta dal DL 146/2021, secondo cui il termine per il pagamento delle somme dovute viene esteso da 60 a 180 giorni dalla data di notifica.

In tale lasso temporale, l’Amministrazione Finanziaria non potrà disporre azioni esecutive (pignoramenti), nonché cautelari (fermi ed ipoteche) e non procederà con il computo di alcun interesse di mora.

Il termine di 60 giorni tornerà in vigore per le cartelle di pagamento notificate a far data dal 01.04.2022.

L’art.3-bis del DL 146/2021 ha modificato altresì l’art.12 DPR 602/73 e prevede che:

– l’estratto di ruolo non potrà essere più impugnabile;

– la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non potranno più essere impugnati, se non nel caso in cui il contribuente dimostri che il carico può pregiudicare la partecipazione a gare di appalto, compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni oppure quando, in generale, ci può essere la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.

2. Rinvio “Plastic free” e “Sugar TAX”

L’art.1 co.12 della Legge di Bilancio differisce al 01.01.2023 la decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina:

– Dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax)

– Dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax)

L’imposta sul consumo dei “manufatti con singolo impiego” (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzioni di contenimento, protezione manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari è disciplinata dall’art. 1 co.634-658 DL 160/2019.

Per maggiore chiarezza ai fini di tale imposta per MACSI si intendono manufatti realizzati con l’impiego, totale o parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e che sono stati ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo cui sono stati ideati.

Sono considerati MACSI anche i dispositivi realizzati con l’impiego parziale o totale delle materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione degli stessi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stese materie plastiche.

L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate è disciplinata, invece, dall’art.1 co.661-676 della L.160/2019.

Per le “bevande edulcorate” si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE, condizionati per la vendita, destinati al consumo umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcorante avente titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume e in grado di conferire sapore dolce.

Le modalità attuative sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

3. Fondo di garanzia PMI

È prorogata al 30.06.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

– dal 1.04.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);

– la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dal 01.01.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dal 01.04.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.06.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

– l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

– la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo).

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

4. Garanzia SACE

L’art.59 dell’art.1 della Legge di Bilancio proroga al 30.06.2022 l’operatività della Garanzia SACE e in particolare:

– la garanzia prestata a favore di banche, istituzioni finanziarie, nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualunque forma erogati

– la garanzia prestata a favore di banche, istituzioni finanziarie, nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di un agenzia di rating una classe pari almeno a BB o equivalente

– la garanzia su esposizioni assunte da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede alle Imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica

– la garanzia a favore di imprese di medie dimensioni, c.d. “mid cap” alle condizioni previste dal Fondo di Garanzia PMI ex art. 13 co. 1 lett.a e b del DL 23/2020, la cui operatività straordinaria per le “mid -cap” è cessata il 28.02.2021

5. Garanzia Green

I commi 60 e 61 dell’art.1 della Legge di Bilancio prevedono una semplificazione procedurale per le garanzie concesse da SACE sui finanziamenti a favore dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del Green New Deal (art.64 DL 76/2020) disponendo che le risorse destinate a tale misura siano determinate con la legge di bilancio nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente.

Il Green New Deal abbraccia le attività identificate dal decreto interministeriale 1° dicembre 2021:

– decarbonizzazione dell’economia

– economia circolare

– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi

– rigenerazione urbana

– turismo sostenibile

– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

Per l’anno 2022 le risorse destinate alla copertura delle garanzie in oggetto sono pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE pari a 3.000 milioni di euro.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Napoli, 30 marzo 2022

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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