Composizione negoziata della crisi: segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e altre misure
Con il presente documento si illustrano le nuove disposizioni in materia di crisi introdotte dal Decreto PNRR con lo scopo di migliorare l’efficienza del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, recentemente introdotto dal Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118. Il Decreto, convertito nella Legge n. 147/2021, ha introdotto non solo il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, ma ha anche disposto il rinvio al 16.05.2022 dell’entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed il differimento al 31.12.2023 dell’applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II, Parte Prima del D.lgs. n. 14/2019).
In particolare, nel Decreto n. 118/2021 sono illustrati: i) i nuovi obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati; ii) la previsione dell’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per l’accesso alla composizione negoziata e le altre banche dati pubbliche; iii) lo scambio di informazioni e documenti disponibili sulla piattaforma tra debitore, creditori e esperto nominato nella procedura; iv) l’introduzione sulla piattaforma telematica nazionale di un programma informatico per accertare la sostenibilità del debito e predisporre un piano di rateizzazione per debiti inferiori a 30.000 euro.
Indice
1. I nuovi obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati
2. Ulteriori misure per la composizione negoziata della crisi
1. I nuovi obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati
L’articolo 30 sexies del decreto introduce in capo ad alcuni creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, l’INPS e Agente delle Entrate-Riscossione) il dovere di segnalare al debitore – e all’organo di controllo della società ove esistente – eventuali ritardi nei pagamenti o debiti scaduti che superino determinate soglie, con l’invito al debitore stesso di verificare se sussistono i presupposti per accedere al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.
Pur trattandosi di un percorso volontario, la composizione negoziata può essere attivata su impulso dell’organo di controllo della società – ove esistente – sul quale grava l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo il verificarsi dei presupposti che legittimano il ricorso all’istituto.
Agli obblighi di segnalazione dell’organo di controllo della società, il decreto PNRR, affianca ora i nuovi obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, anch’essi delineati come obblighi di natura informativa, funzionali ad incentivare gli organi sociali a verificare tempestivamente la situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa e a ricorrere alla composizione negoziata della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.
Si tratta, dunque, di obblighi diversi da quelli corrispondenti previsti dal Codice della crisi in capo agli stessi soggetti diretti, invece, ad attivare in via coercitiva una procedura complessa davanti a un organismo esterno all’impresa (l’OCRI), destinata a concludersi con la segnalazione dell’esito negativo del procedimento al pubblico ministero.
La nuova disposizione completa l’istituto della composizione negoziata, rafforzando gli strumenti finalizzati all’attivazione tempestiva dei rimedi per il superamento della situazione di difficoltà dell’impresa, in coerenza con i principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di early warning tools8, pensati come meccanismi di ausilio all’impresa, attivabili su base volontaria dall’imprenditore, anche su segnalazione di creditori qualificati, ma diretti unicamente a fornire servizi di consulenza e assistenza per ristrutturare l’impresa.
Il contenuto, le modalità e gli effetti della segnalazione
Secondo la nuova disposizione sono creditori pubblici qualificati: i) l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); ii) l’Agenzia delle Entrate; iii) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tali soggetti sono tenuti a segnalare al debitore e all’organo di controllo della società, ove esistente, i ritardi nei versamenti di contributi e imposte che superino determinati importi, entro 60 giorni dal verificarsi delle rispettive condizioni.
In particolare, la norma prevede che:
a) l’INPS deve segnalare all’imprenditore il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: i) al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; ii) all’importo di euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
b) l’Agenzia delle Entrate deve segnalare, invece, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche12, superiore all’importo di euro 5.000. In tal caso la segnalazione va effettuata entro 60 giorni dal termine di presentazione della relativa comunicazione;
c) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, è tenuta a segnalare l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di: i) 100.000 euro per le imprese individuali; ii)200.000 euro per le società di persone; iii) 500.000 euro per le altre società.
La segnalazione deve essere rivolta all’imprenditore e all’organo di controllo della società e deve contenere l’invito a richiedere la composizione negoziata della crisi, rimettendo allo stesso debitore la valutazione se gli inadempimenti rilevati determinino quella situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che legittima l’accesso al percorso negoziale.
La segnalazione non comporta alcun obbligo di attivazione della composizione negoziata, ma solo un dovere in capo agli organi sociali di verificare se i ritardi segnalati costituiscano sintomi di crisi o di minaccia per la continuità aziendale.
2. Ulteriori misure per la composizione negoziata della crisi
Il Decreto ha introdotto alcune misure ulteriori volte ad agevolare gli scambi informativi, nonché a supportare le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, nella valutazione della propria situazione di difficoltà.
In particolare le nuove norme prevedono: i) l’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per accedere all’istituto e le altre banche dati (Agenzia delle Entrate, INPS, Centrale dei Rischi), nonché alcune misure per agevolare lo scambio di informazioni e documenti presenti sulla piattaforma telematica; ii) l’istituzione di un programma informatico gratuito – disponibile sulla piattaforma – per calcolare la sostenibilità del debito e coadiuvare l’imprenditore nell’effettuazione del test di autodiagnosi per l’accesso alla composizione negoziata.
L’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale e altre banche dati e lo scambio di documentazione
Il Decreto in primo luogo dispone l’interoperabilità tra alcune banche dati pubbliche e la piattaforma telematica nazionale attraverso cui l’imprenditore richiede la nomina del professionista esperto nella ristrutturazione e avvia la composizione negoziata della crisi. In particolare, la piattaforma viene collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’Agente della Riscossione.
Tale disposizione mira ad accelerare la fase di avvio della procedura semplificando il complesso della documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla richiesta di nomina dell’esperto, con riguardo a quei dati che risultino già disponibili nelle banche dati.
È riconosciuto all’esperto il diritto di accedere alle banche dati – previso consenso del debitore – nonché di estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
Infine, è riconosciuto anche al singolo creditore l’accesso alla piattaforma e di inserire sulla stessa le informazioni sulla propria posizione creditoria, nonché le eventuali informazioni richieste dall’esperto.
Il programma informatico per la sostenibilità del debito e il piano di rateizzazione automatico
Il Decreto ha messo a disposizione dell’imprenditore uno strumento per valutare l’opportunità di accedere alla composizione negoziata della crisi.
Sulla piattaforma è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari ad accertare la sostenibilità del debito. Qualora all’esito dell’elaborazione del programma il livello dell’indebitamento complessivo risulti inferiore a 30.000 euro e il debito risulti sostenibile, il programma elabora automaticamente anche un piano di rateizzazione.
L’imprenditore può comunicare ai creditori il piano in tal modo elaborato, con l’avviso che se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato.
Tale misura deve essere completata da un decreto di attuazione del Ministro sello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che dovrà definire le informazioni e i dati da inserire nel programma, le specifiche tecniche del suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 1 marzo 2022
Dott. Mario Fabozzi
mariofabozzi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
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