Newsletter n. 7 – Legge di Bilancio 2022 – Crediti d’imposta e Piano 4.0 – terza parte

Legge di Bilancio 2022 – Crediti d’imposta e Piano 4.0

Con il presente documento si continua l’informativa sulle principali misure fiscali per persone fisiche ed imprese, contenute nella L. 30.12.2021, n. 234 cd. “Legge di Bilancio 2022” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Bonus investimenti in beni strumentali “4.0”

2. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

3. Credito d’imposta pubblicità

4. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

5. Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

6. Credito d’imposta per le imprese editrici per l’acquisto di carta per i giornali

7. Trasformazione delle DTA in crediti di imposta a fronte di aggregazioni aziendali

8. Rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori

9. Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

1. Bonus investimenti in beni strumentali “4.0”

L’art. 1, co. 4 della legge di Bilancio 2022 ha prorogato dal 2022 al 2025 le agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I soggetti beneficiari sono:

– le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

– enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;

– esercenti arti e professioni, anche se l’attività viene svolta in forma associata e ivi compresi i soggetti che esercitano come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare o al codice della crisi di impresa o ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali ordinari, per i quali resta quindi in vigore l’attuale disciplina prevista fino al 2022.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

– per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni (art. 1, comma 1059).

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo (art. 1, comma 1060, legge n. 178/2020).

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

L’art. 1 co. 45 della Legge di Bilancio ha prorogato, parimenti, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

o il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;

o il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

o per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

a) per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;

b) per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

c) per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

3. Credito d’imposta pubblicità

La Legge di Bilancio ha prorogato anche per il 2022 il bonus pubblicità.

Possono richiedere il credito d’imposta le imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato e gli enti non commerciali.

Nel 2022, per accedere al credito di imposta, non è necessario né aver sostenuto nel 2021 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv) né rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nel 2021.

Il credito di imposta spetta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie:

 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;

 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;

 sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche iscritte al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per:

 l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;

 la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Per il 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24.

Per prenotare il credito di imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2022, entro il 31 marzo 2022 è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

4. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

L’art. 1, co. 89 della Legge di Bilancio ha prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

I beneficiari sono le piccole e medie imprese che sostengono, a decorrere dal 1/1/2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31/12/2022, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito d’imposta ammonta al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alle negoziazioni fino a un massimo di 200.000 euro.

5. Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

L’art. 1 co. 171 della Legge di Bilancio ha previsto la proroga del Bonus Sud che consente di beneficiare di un credito d’imposta per l’acquisto, anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, purché rientrino in un progetto di investimento iniziale (articolo 2, punti 49,50 e 51 del regolamento Ue 651/2014).

Il beneficio è fruibile in caso di acquisto di beni funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti in precedenza e al cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Non costituisce presupposto dell’agevolazione la mera sostituzione di beni strumentali dismessi.

Benché la proroga del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno fosse stata già prevista a livello normativo, questa non era ancora pienamente operativa in quanto la comunicazione alla Commissione Europea della proroga del regime agevolativo riguardava solo 2021. Per questa ragione, il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è fermo agli investimenti effettuati nel 2021 e dovrà essere aggiornato.

Quanto alle zone eleggibili, occorre fare riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022- 2027. In particolare, la nuova Carta degli aiuti permette alla regione Molise di fruire della maggiore intensità di aiuto già spettante alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Pertanto, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito d’imposta sarà determinato nella misura del:

 45% per le piccole imprese;

 35% per le imprese di medie dimensioni;

 25% per le grandi aziende.

In Abruzzo, le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%.

Infine, le agevolazioni del Bonus Sud 2022 sono cumulabili con i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.

6. Credito d’imposta per le imprese editrici per l’acquisto di carta per i giornali

L’art. 1, co. 378-379 della Legge di Bilancio ha prorogato per gli anni 2022 e 2023, rimodulandone la misura, il credito d’imposta disciplinato dall’art. 188 del D.L. 34/2020 in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Tale credito di imposta è riconosciuto:

 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022;

 entro il limite massimo di € 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

7. Trasformazione delle DTA in crediti di imposta a fronte di aggregazioni aziendali

L’art. 1, co. 70 e71 della Legge di Bilancio ha prorogato, con modifiche, la disciplina prevista che consente di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali pregresse e da eccedenze ACE a fronte di operazioni di aggregazione aziendali quali fusioni, scissioni o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo fino al 30/6/2022 anziché fino al 31/12/2021.

Viene introdotto inoltre l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare massimo di DTA trasformabili da ciascun soggetto, pari a € 500 milioni che si affianca al limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero delle attività oggetto di conferimento.

Sono poi aggiunte previsioni specifiche per i soggetti facenti parte di gruppi e sulle perdite rilevanti che sono quelle complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’art. 118 del TUIR.

Si anticipa dal 31/12/2022 al 31/12/2021 la cessazione del cosiddetto “Bonus aggregazione” previsto dal D.L. 34/2019 (articolo 11, commi 1 e 2) che consentiva il riconoscimento fiscale gratuito (senza imposte sostitutive) per i maggiori valori contabili emersi da operazioni straordinarie entro una franchigia di € 5 milioni (la quota eccedente era soggetta al regime ordinario di affrancamento previsto dall’articolo 176 del TUIR).

8. Rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori

L’art. 1, co. 622-624 della Legge di Bilancio ha stabilito che per i maggiori valori (art. 110 D.L. 104/2020):

 imputati ai marchi nei bilanci 2020 in base alla disciplina della rivalutazione dei beni;

 imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base alla disciplina del riallineamento dei valori la deducibilità degli ammortamenti è ora effettuata in misura non superiore ad 1/50 (in luogo di 1/18) del costo o del valore per periodo d’imposta.

In caso di cessione/estromissione del bene, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l’avente causa della cessione o estromissione, il costo relativo al valore residuo del bene, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento in due rate (la prima con termine del saldo nel 2021 e la seconda nell’anno successivo).

È infine possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Le modifiche producono effetto dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento (quindi, per i soggetti “solari” si tratta del 2021).

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento a titolo esemplificativo ai beni materiali e ai brevetti, ai software, al know-how.

9. Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

Viene disposto a regime l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1/1/2022, del limite annuo, previsto dall’art.34 comma 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

– utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

– ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Napoli, 25 marzo 2022

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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