Newsletter n. 14 – Decreto Semplificazioni Fiscali

Decreto semplificazioni fiscali

Nuovo calendario fiscale, Novità in materia di Aiuti di Stato e altre semplificazioni fiscali

Con il presente documento si fornisce una sintesi delle novità apportate al D.L. n. 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta anche alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.

Indice

1. Nuovo calendario fiscale

2. Autodichiarazione Aiuti di Stato

3. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

4. Estensione del principio di derivazione rafforzata

5. Società in perdita sistematica

6. ISA

7. Determinazione della base imponibile IRAP

8. Certificazione per il credito di imposta R&S

1. Nuovo calendario fiscale

Invio Liquidazione Periodica IVA II trimestre 2022

L’art. 3, comma 1, del Decreto ha differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre, fissato dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.

La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata entro 30 settembre di ciascun anno, invece che entro il 16 settembre.

Invio degli elenchi INTRASTAT

L’art. 3, comma 2, del Decreto ha prorogato altresì la data entro la quale occorre procedere all’invio degli elenchi INTRASTAT.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25.

Esterometro

L’art. 12 del Decreto ha anche ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro. In particolare, vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

A seguito della modifica, pertanto, non si deve compilare l’esterometro:

– per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale;

– per tutte le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;

– per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro.

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni:

– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Bollo sulle e-fatture

L’art. 3, commi 4 e 5, del Decreto ha aumentato da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Tale novità sarà in vigore per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023:

– se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);

– se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

Modelli dichiarativi

L’art. 11 del Decreto ha differito i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa, in particolare:

– dal 31 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IRAP devono essere pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

– dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale devono essere emanati i provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730;

– dal 15 febbraio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

Reverse charge

L’art. 22 del Decreto ha esteso fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile, relativamente alle seguenti operazioni:

– cessioni di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b, D.P.R. n. 633/1972);

– cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c, D.P.R. n. 633/1972);

– trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d- bis, D.P.R. n. 633/1972);

– trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter, D.P.R. n. 633/1972);

– cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7- bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 (art. 17, comma 6, lettera d-quater, D.P.R. n. 633/1972).

Semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate

Con l’art. 6 del Decreto, i controlli sulle dichiarazioni precompilate vengono ridotti, le novità si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Si prevede, infatti, che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista), senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Termine per la registrazione degli atti portato a 30 giorni

Il Decreto Semplificazioni Fiscali, con l’art. 14 ha prorogato il termine per la registrazione degli atti a 30 giorni, così come porta a 30 giorni il termine per denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione, proroga, ecc.).

Si ricorda che l’art. 13 D.P.R. 131/1986 fissava in 20 giorni il termine per la registrazione degli atti (anche se, in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari).

Di seguito una tabella riepilogativa del nuovo calendario fiscale:

Esterometro – vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

2. Autodichiarazione Aiuti di Stato

L’art. 35 del Decreto proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

Il provvedimento dell’ Agenzia delle entrate prot. n. 233822/2022, ha fissato il nuovo termine al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).

3. Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

L’art. 5 del Decreto intervenendo sull’art. 28 del Testo Unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990), ha disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità di trasmissione della comunicazione di rinuncia al rimborso.

4. Estensione del principio di derivazione rafforzata

L’art. 8 del Decreto ha esteso il criterio di derivazione rafforzata anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; non è quindi più necessario presentare, in ogni caso, la dichiarazione integrativa.

La nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Il principio di derivazione rafforzata viene poi esteso alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (prima della modifica, invece, le società al di sotto dei limiti dimensionali non potevano applicare, in ogni caso, il principio di derivazione rafforzata, pur

optando per la redazione del bilancio in forma ordinaria). Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta in corso.

5. Società in perdita sistematica

L’art. 9 del Decreto ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022. Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.

Solo ancora nel modello dei redditti 2023 (redditi 2022) non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d’imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d’imposta e un’annualità con reddito inferiore al minimo presunto). Nessuna modifica è prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).

6. ISA

L’art. 24 del Decreto ha esteso al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 dall’art. 148 del D.L. n. 34/2020. In particolare, viene disposto che:

– per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

– per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

7. Determinazione della base imponibile IRAP

L’art. 10 del Decreto apporta modifiche concernenti la determinazione della base imponibile IRAP.

In base alla nuova formulazione, vengono semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato (il meccanismo prevede ora l’integrale deducibilità del costo, in luogo della previsione di diverse forme di deduzione, seppur il risultato finale resti il medesimo).

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021; è ipotizzabile un aggiornamento dei modelli della dichiarazione Irap 2022.

8. Certificazione per il credito di imposta R&S

L’art. 23 del Decreto, commi da 2 a 5, al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), introduce una certificazione preventiva.

In particolare, viene disposto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta (prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203- sexies dell’articolo 1 della legge n 160/2019).

La certificazione:

– può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

– esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

La certificazione potrà essere rilasciata da soggetti pubblici o privati, iscritti un apposito albo dei certificatori, che sarà tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Nel processo valutativo diretto al rilascio della certificazione, i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (avvenuta il 22 giugno 2022) ad individuare i requisiti necessari per l’iscrizione.

Tra i requisiti richiesti, sono espressamente indicati quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità.

Con il medesimo decreto saranno stabilite, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori e le modalità e condizioni della richiesta della certificazione.

Saranno inoltre essere indicati gli oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 20 luglio 2022

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Saseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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