“Decreto Sostegni TER”
Fondo perduto, Misure di sostegno, Credito locazione
Con il presente documento si fornisce una prima sintesi delle principali novità introdotte dal D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”), in corso di conversione concernente le misure urgenti in materia di sostegno, connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, aventi ad oggetto le agevolazioni alle imprese.
Le norme relative all’introduzione di limiti nella fruizione del cc.dd. “Superbonus 110%” saranno commentate con una specifica newsletter.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta anche alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.
Indice
1. Misure di sostegno per le attività chiuse
2. Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio
3. Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo per il settore turismo
4. Bonus terme
5. Credito d’imposta a favore delle imprese energivore
6. Esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti di CIG
1. Misure di sostegno per le attività chiuse
L’art. 1 del Decreto ha rifinanziato per l’anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis”, in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), per prevenire il diffondersi della pandemia con riferimento a sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, il nuovo Decreto fissa la sospensione dei versamenti:
a) delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) dell’Iva in scadenza a gennaio 2022.
2. Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio
L’art. 2 del decreto ha istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:
1. svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99);
2. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
3. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:
– avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese per una delle attività agevolate;
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31.12.2019 (fatte salve le eccezioni previste dal Quadro temporaneo aiuti Stato);
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.
Determinazione del contributo
In linea di massima, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
– 50%, con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
– 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Procedura per il riconoscimento del contributo
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.
Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico saranno definiti termini e modalità di presentazione dell’istanza.
Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo come sopra determinato.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Limiti comunitari
I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal Regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
3. Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo per il settore turismo
L’art. 5 del decreto ha previsto l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’Autorizzazione della Commissione europea.
Bonus locazioni
Brevemente, si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
– riguardava i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
– ed era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività;
– richiedeva che i conduttori avessero subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Settore turismo
Per il settore turismo, il credito d’imposta in parola aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali.
Nello specifico:
– le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, hanno potuto godere del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 da marzo (aprile se stagionali) 2020, fino al 31.7.2021;
– per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente;
– per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% del canone.
L’art. 5 del DL 4/2022 prevede che il credito d’imposta in parola spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 28 del DL 34/2020 “in quanto compatibili”, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Aiuti di Stato
Il credito d’imposta in parola trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
4. Bonus terme
L’art. 6 del decreto ha istituito buoni per l’acquisto di servizi e utilizzabili entro la data del 31.3.2022.
Trattamento in capo al beneficiario
I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore ISEE.
Rimborso per l’ente termale
L’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.
I criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l’acquisto di servizi termali sono stati individuati con decreto MISE 1.7.2021.
5. Credito d’imposta a favore delle imprese energivore
L’art. 15 del decreto ha riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017 (regime post riforma – requisiti in tabella 1), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Tab. 1 – Il regime post riforma
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Il credito d’imposta:
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti di CIG
L’art. 7 del decreto riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche indicate nell’Allegato 1 al provvedimento in esame (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell’attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022, dell’esonero dal versamento:
– del contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/201513;
– della contribuzione addizionale art. 29 co. 8 del DLgs. 148/2015.
Contributo addizionale per CIGO e CIGS
L’esonero in parola trova innanzitutto applicazione sul contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLGS 148/2015, previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, e stabilito in misura pari al:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12% oltre il limite delle 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre il limite 104 settimane, in un quinquennio mobile.
Invece, per effetto dell’art. 1 co. 195 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dall’1.1.2025, la contribuzione addizionale troverà applicazione con aliquote ridotte del 6% e 9% a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato.
Contribuzione addizionale FIS
In seconda battuta, l’esonero in questione trova applicazione anche con riferimento alla contribuzione addizionale ex art. 29 co. 8 del DLgs. 148/2015 connessa alle richieste di prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS)14, pari al 4% della retribuzione persa.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 10 febbraio 2022
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
Newsletter n. 3 – Decreto Sostegni TER – Fondo perduto, Misure di sostegno, Credito locazione