Modifiche al codice della crisi e dell’insolvenza
Con il presente documento si fornisce una sintesi delle novità apportate dal D.L. n. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 01.07.2022, in vigore dal 15 luglio 2022, recante modifiche al codice della crisi e dell’insolvenza. Le novità di maggior rilievo riguardano la nozione di crisi e gli assetti organizzativi dell’impresa, le nuove misure di allerta, il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione, le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta anche alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.
Indice
1. La nozione di crisi e il ruolo degli assetti organizzativi adeguati
2. Nuovi strumenti per l’emersione tempestiva della crisi
3. Concordato preventivo e gli altri strumenti per la ristrutturazione
4. La ristrutturazione societaria
1. La nozione di crisi e il ruolo degli assetti organizzativi adeguati
Dal Decreto emerge la nuova nozione di crisi, definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, anziché nei sei mesi successivi previsti dall’originaria versione del Codice della crisi.
Con tale modifica il decreto amplia l’orizzonte temporale di riferimento per valutare lo stato di crisi, allineandolo a quello previsto dalle scienze aziendalistiche per la perdita di continuità aziendale. Contestualmente, il decreto abroga tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l’attivazione delle abrogate procedure di allerta e composizione assistita e interviene sul dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati.
Gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati devono essere strutturati in modo da consentire di:
§ rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale;
§ verificare la sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
§ ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.
Vengono, infine, individuati specifici segnali di allarme al verificarsi dei quali scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi:
§ i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
§ i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
§ le esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
§ i ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.
2. Nuovi strumenti per l’emersione tempestiva della crisi
Il Decreto abroga le misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste nella versione originaria del Codice, sostituendole integralmente con il nuovo istituto della composizione negoziata e con i nuovi gli obblighi di segnalazione posti in capo ai creditori pubblici qualificati.
La composizione negoziata si configura come un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, con cui l’imprenditore, al ricorre di determinati presupposti, può chiedere la nomina di un professionista nelle ristrutturazioni che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e lo assista nell’individuazione delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà in cui si trova. Alla procedura si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, sulla quale saranno disponibili ulteriori strumenti di supporto all’impresa come la lista di controllo, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, e il test pratico di autodiagnosi per la verifica dello stato di difficoltà dell’impresa e della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Gli esiti delle trattative sono molteplici e riflettono l’entità della situazione di difficoltà in cui versa l’impresa. Esse possono, infatti, concludersi:
§ con l’immediata archiviazione quando l’impresa non abbia prospettive di risanamento, senza che ciò comporti alcuna forma di segnalazione al pubblico ministero o ad altri organismi esterni all’impresa stessa;
§ con la conclusione di una soluzione interamente stragiudiziale;
§ con il ricorso a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare;
§ con l’accesso al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Agli obblighi di segnalazione dell’organo di controllo della società, si affiancano i nuovi obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, anch’essi delineati come obblighi di natura informativa, diretti ad attivare un meccanismo di monitoraggio esclusivamente interno all’impresa, funzionale ad incentivare l’imprenditore a valutare la portata della propria esposizione debitoria verso i creditori pubblici e se essa possa determinare, anche in concomitanza con altri fattori, la condizione di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario che consente di richiedere la nomina dell’esperto e di avviare il tentativo di ristrutturazione negoziale.
3. Concordato preventivo e gli altri strumenti per la ristrutturazione
Il concordato può essere proposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza sulla base di un piano che consenta il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quella che riceverebbero in caso di liquidazione. Il piano può prevedere la liquidazione del patrimonio, la continuità aziendale in via diretta o indiretta (in capo a soggetto diverso dal debitore) o l’attribuzione dei beni a un assuntore.
Per il concordato liquidatorio ordinario rimangono fermi i requisiti previsti dalla versione originaria del Codice:
§ apporto di risorse esterne che incrementi del 10% l’attivo;
§ soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari.
A tale forma di concordato si affianca, tuttavia, il concordato liquidatorio semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali, per il quale non sono richiesti tali requisiti e per il quale è prevista
una procedura più snella. Nel concordato semplificato, inoltre, non è prevista la nomina del commissario giudiziale, ferma restando la possibilità per il Tribunale di nominare un ausiliario che lo assista nelle sue valutazioni.
Altra novità di rilievo, in linea con i principi della direttiva, riguarda il ruolo di controllo del Tribunale sia in fase di ammissione del concordato, sia in fase di omologa. In entrambi i casi viene valorizzata la volontà delle parti e il Tribunale è chiamato a verificare la regolarità del procedimento e la non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi del piano, oltre al rispetto di alcune condizioni specificamente individuate.
Accanto al concordato preventivo il decreto introduce il nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Si tratta di un istituto simile al concordato che consente, tuttavia, al debitore di presentare un piano che preveda il soddisfacimento dei creditori senza alcun vincolo di distribuzione, anche in deroga alle disposizioni civilistiche sulla responsabilità patrimoniale del debitore e sul concorso dei creditori, a condizione che i creditori siano suddivisi in classi e che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.
Se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare ugualmente il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel caso in cui non si raggiunga l’unanimità delle classi o in qualunque altra circostanza il debitore lo reputi opportuno (finché non siano iniziate le operazioni di voto), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può essere convertito in concordato preventivo.
4. La ristrutturazione societaria
In tema di ristrutturazione societaria il Decreto stabilisce che:
§ l’accesso agli strumenti per la ristrutturazione è deciso dall’organo amministrativo;
§ il piano può prevedere modifiche statutarie, incluse operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, per le quali non è necessaria l’approvazione dell’assemblea in caso di omologazione del concordato;
§ i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti;
§ quando la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio o la proposta incide sui diritti dei soci, questi devono essere collocati in una classe e deve essere riconosciuto loro il diritto di voto;
§ i soci anteriori alla domanda possono, a determinate condizioni, partecipare alla distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 4 agosto 2022
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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