Newsletter n. 13 – Decreto Aiuti – Misure in materia di politiche energetiche, liquidità alle imprese, investimenti e politiche sociali

Decreto Aiuti

Misure in materia di politiche energetiche, liquidità alle imprese, investimenti e politiche sociali”.

Con il presente documento si fornisce una sintesi delle modifiche definitive apportate al D.L. n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/05/2022.

Di seguito si argomenterà la proroga di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine per effettuare almeno il 30% dell’intervento complessivo nelle abitazioni unifamiliari ai fini della fruizione del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022; l’introduzione di novità sulle cessioni dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi; l’erogazione di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina; il rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 e del bonus formazione 4.0; delle garanzie SACE e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese; il contributo una tantum per pensionati, disoccupati, lavoratori dipendenti, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza e autonomi.

Indice

1. Misure in materia di energia

2. Misure per la liquidità

3. Misure per la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti

4. Politiche sociali

1. Misure in materia di energia

Alla tematica cui si fa riferimento in tale paragrafo, sono stati dedicati più articoli del DL. 50/2022, suddivisi in base alla modalità di agevolazione poste a favore dei contribuenti.

Nel dettaglio, l’art. 1 prevede il rafforzamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie a basso reddito, già approvato per il primo trimestre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il secondo trimestre dall’art. 3, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), viene esteso al terzo trimestre 2022.

Il valore dei bonus sarà determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30 giugno.

L’art.2 prevede che vengano potenziati diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas.

In particolare, in luogo del precedente articolo, le notivà riguardano:

 il credito di imposta per le imprese non energivore, la cui aliquota viene aumentata al 15%;

 il credito di imposta per le imprese non gasivore la cui aliquota viene aumentata a 25%;

 il credito di imposta per le imprese gasivore la cui aliquota viene ulteriormente aumentata al 25%.

L’art. 3 istituisce ex novo un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale e stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L’art. 4 prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale1 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Gli artt. 6 e 7 semplificano gli iter procedurali per l’installazione degli impianti di energie rinnovabili. Tali interventi riguardano l’estensione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione e energia da fonti rinnovabili e la semplificazione delle procedure di autorizzazione. Inoltre, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e industriale viene consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive e viene consentita altresì la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

Con il DL n.50/2022, arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le unità immobiliari. In particolare, la maxi detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati completati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Si prevede, infine, che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

1 calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME).

2. Misure per la liquidità

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI.

Viene dettata, poi, la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato. Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma.

Inoltre, si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Misure per la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti

Con l’art. 21 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

All’articolo 22 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d’imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Viene potenziato, inoltre, il credito di imposta sale cinematografiche. A seguito della modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Viene rifinanziato il fondo IPCEI (Importanti progetti di comune interesse europeo) con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024. Ricordiamo che il fondo IPCEI è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) su larga scala.

All’articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all’anno, per favorire l’attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, all’articolo 26 vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro (3 miliardi di euro per il 2022, 2,75 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,300 miliardi per l’anno 2026) per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare.

L’articolo 29, infine, prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

4. Politiche sociali

Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, viene istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro,

disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e 32). L’indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro.

All’articolo 35 viene previsto un bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono di 60 euro (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. La richiesta può essere inoltrata dalla piattaforma informatica che sarà predisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con l’articolo 37, infine, viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 18 Lluglio 2022

Dott. Raffaele Salzillo

raffaelesalzillo@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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