Newsletter n. 11 – Decreto Sostegni TER convertito – Fondo perduto, Misure di sostegno, Credito locazione

Sostegni TER – convertito in Legge

Fondo perduto, Misure di sostegno, Credito locazione

Con il presente documento si fornisce una sintesi delle principali novità introdotte dalla L. 25/2022 di conversione (di seguito anche “Legge” o “Legge di conversione”) del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022), concernente le misure urgenti in materia di sostegno, connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, aventi ad oggetto le agevolazioni alle imprese.

Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti.

Indice

1. Disposizioni in materia di bilancio d’esercizio

2. Rinvio dei versamenti

3. Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio

4. Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio

5. Contributi per settore dello sport

6. Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo per il settore turismo

7. Disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura

1. Disposizioni in materia di bilancio d’esercizio

La Legge di bilancio 2022, nel prevedere l’ammortamento dei marchi e dell’avviamento rivalutati in 50 anni, aveva previsto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della rivalutazione fiscale e chiedere a rimborso o compensare le imposte sostitutive versate.

Sulla scia di quanto già introdotto dalla Legge di Bilancio, la Legge di conversione, all’art. 3 comma 3-bis, prevede la possibilità per gli stessi soggetti, di eliminare anche dal bilancio gli effetti della rivalutazione. Nelle note al bilancio dovrà in tal caso essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

La Legge di Conversione, infine, estende la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche con riferimento ai bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2022, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

2. Rinvio versamenti

All’articolo 1, comma 2 della Legge, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, è prevista la sospensione:

§ dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

§ dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I pagamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi e gli eventuali importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso.

3. Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio

All’art. 10-quinquies della Legge viene prevista la proroga dei termini per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 e quelle in scadenza nel 2022.

In particolare, per effetto della disposizione, i versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati:

§ entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

§ entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

§ entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Anche per queste nuove scadenze sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, entro i quali sarà possibile effettuare ravvedimento operoso senza conseguenze in termini di decadenza del diritto alla rimessione.

Saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021. Le somme, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.

4. Contributo a fondo perduto

L’articolo 2 della Legge di conversione del decreto Sostegni ter prevede nuove somme in favore delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.

In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:

1. svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99);

2. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

3. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:

§ avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese per una delle attività agevolate;

§ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

§ non essere già in difficoltà al 31.12.2019 (fatte salve le eccezioni previste dal Quadro temporaneo aiuti Stato);

§ non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.

In linea generale, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito:

§ 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

§ 50%, con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;

§ 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.

Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico saranno definiti termini e modalità di presentazione dell’istanza.

Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo come sopra determinato.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Limiti comunitari

I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal Regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.

5. Contributi per settore dello sport

All’articolo 9, comma 2, è previsto un contributo a fondo perduto nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

6. Credito d’imposta locazioni settore turistico e per i gestori di piscine

All’articolo 5 della Legge di conversione è previsto il riconoscimento del credito d’imposta locazioni alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Ai fini del bonus, le imprese devono dimostrare di avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporay Framework).

Per la fruizione del bonus, i soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni “Aiuti di Stato”.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono saranno stabiliti dall’Agenzia delle Entrate tramite apposito Provvedimento.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

7. Disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura

L’articolo 28 della Legge di conversione contiene un insieme di norme relative alle modalità di cessione dei bonus edilizi e dei crediti d’imposta emergenziali anti Covid.

In particolare, il comma 1-bis ammette fino a un massimo di 3 cessioni, di cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Per i bonus edilizi, inoltre, viene previsto che, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Le modalità attuative della cessione e tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che saranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio.

Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 1° giugno 2022

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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