RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE N.1/2008 – dall’1.1.2008 al 15.1.2008
1. Risoluzione n.2 del 4/01/2008
Assoggettabilità ad IVA dei canoni di locazione relativi ad immobili strumentali per natura e corretta classificazione in bilancio
Una società subentrata in un contratto di locazione a seguito di acquisto di immobili locati, successivamente alla registrazione degli stessi, può comunque formalizzare l’opzione di assoggettabilità ad IVA dei canoni, una volta verificati i presupposti, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate competente nel territorio.
Tali immobili, laddove iscritti nell’attivo circolante tra le rimanenze di prodotti finiti e merci, possono non rilevare ai fini del calcolo dell’operatività solo a condizione che la classificazione tra gli immobili merce sia improntata a corretti principi contabili.
2. Risoluzione n. 3 del 4/01/2008
Conferimento di terreno a società costituente imprenditore agricolo professionale
L’atto di conferimento di terreni agricoli in società di persone in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è esente dall’imposta di bollo e sconta le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa.
Per fruire delle predette agevolazioni, la società deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto n. 99 del 2004 e che la perdita di tali requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
3. Risoluzione n. 4 del 4/01/2008
Qualificazione dei Trust non commerciali e relativa disciplina fiscale
Un trust costituito con il fine specifico di soddisfare la massa dei creditori di una procedura di concordato proposto da una società terza, attraverso la vendita del patrimonio immobiliare del trust stesso, può qualificarsi come non commerciale, dal momento che l’attività effettivamente esercitata non configura attività d’impresa.
Qualora detti immobili siano di proprietà dei disponenti da oltre cinque anni, le eventuali plusvalenze conseguite non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del Trust.
Infine, nel caso concreto, trattandosi di trust opaco, l’imputazione dei redditi avverrà in capo a quest’ultimo.
4. Risoluzione n.5 del 4/01/2008
Trattamento fiscale dei piani di stock option – Riacquisto delle azioni da parte della società emittente
L’acquisto di azioni assegnate a dipendenti, da parte della società emittente o da parte di una sua incorporante, determina, al momento della vendita dei titoli, l’assoggettamento a tassazione quale reddito da lavoro dipendente non solo dell’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto delle azioni, ma anche delle eventuali somme in danaro corrisposte ai dipendenti al momento della cessione dei diritti frazionari derivanti dal rapporto di concambio.
5. Risoluzione n. 7 del 9/01/2008
Contratti di Agenzia e territorialità IVA
Le prestazioni di intermediazione effettuate da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi sono soggette ad IVA in Italia quando è ivi effettuata l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce.
Qualora il committente sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, la prestazione di intermediazione si considera territorialmente rilevante in tale Paese.
In presenza di contratti di agenzia tra mandante estero e mandatario italiano, le prestazioni di intermediazione devono considerarsi realizzate al di fuori del territorio nazionale e, dunque, non rilevanti in Italia ai fini IVA.
6. Risoluzione n.8 del 9/01/2008
Servizi di intermediazione e territorialità IVA
Le provvigioni corrisposte da società italiane a procacciatori d’affari residenti in Italia ma operanti oltre i confini nazionali devono essere assoggettate alla disciplina IVA in Italia, anche considerato che, in queste tipologie contrattuali, le cessioni avvengono, di volta in volta, direttamente tra la ditta venditrice e i clienti esteri committenti.
Le suddette operazioni potranno beneficiare del regime di non imponibilità ad IVA ai sensi dell’art. 9, n. 7 del DPR n. 633 del 1972, qualora si riferiscano a beni in esportazione.
7. Risoluzione n.10 del 15/01/2008
Rilevazione IAS dei ricavi e dei costi relativi all’accettazione delle scommesse a quota fissa
La raccolta delle scommesse a quota fissa effettuata da società titolare delle relative concessioni, determina l’imputazione a conto economico di:
- un costo pari all’imposta unica sull’entità delle scommesse raccolte in contropartita ai debiti verso Erario;
- un ricavo pari all’importo delle scommesse a quota fissa complessivamente ricevute, rilevato stornando l’importo del debito verso gli scommettitori acceso alla data di accettazione delle scommesse stesse;
- un costo pari all’ammontare delle vincite, rilevando in contropartita un debito verso gli scommettitori risultati vincitori.
Il netto finanziario di tale operazione deve essere valutato con il criterio del “fair value”, con conseguente imputazione a conto economico, tra i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, del “risultato netto delle scommesse”, così come previsto dagli IAS 32 e 39.
Tale compensazione economica delle voci di costo e ricavo, non determina l’indeducibilità dei costi relativi alle scommesse a quota fissa, poiché concorrono alla formazione del reddito, in quanto annotati comunque nelle scritture contabili, così come previsto dall’ art 109 del TUIR.