FOCUS 11/08
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 01.06.2008 al 16 .06.2008
1. Risoluzione n.225 del 05/06/2008
Trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da applicare alla cessione di quote sociali.
Gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano, in base all’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, l’imposta di registro in misura fissa.
Pertanto, un atto avente ad oggetto distinte disposizioni negoziali (cessioni di quote sociali) non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre comporta che ciascuna delle cessioni sia assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di euro 168.
2. Risoluzione n. 229 del 06/06/2008
Regime del consolidato mondiale
La disciplina del consolidato mondiale consente alla controllante la possibilità di consolidare fiscalmente i redditi delle società residenti controllate e delle società ed enti non residenti, sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale (art. dal 130 al 142 del TUIR).
Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, la consolidante deve necessariamente includere nel perimetro di consolidamento ogni nuova controllata non residente, qualora ne sussistano i requisiti per il relativo esercizio, in ossequio al principio “all in, all out”, che caratterizza l’istituto del consolidato mondiale.
Secondo la disciplina del consolidato mondiale è prevista la possibilità di escludere le società controllate di dimensioni non rilevanti, la dove il valore della produzione di una società non residente è corrispondente allo 0,009% della somma del valore della produzione delle società partecipanti al consolidato e mondiale della società controllante.
3. Risoluzione n. 230 del 06/06/2008
Incentivi fiscali relativi alle operazione di aggregazione aziendale.
Si ribadisce che due società affinchè possano godere delle agevolazioni previste nell’articolo 1, commi da 242 a 249 della legge Finanziaria 2007, devono possedere i seguenti requisiti:
– requisito soggettivo: il soggetto risultante dall’operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
– requisito oggettivo: il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR;
– requisito temporale: le descritte operazioni straordinarie devono essere effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008;
– requisito dell’operatività: le imprese che partecipano all’operazione straordinaria devono essere operative da almeno due anni, nel senso che devono aver esercitato un’effettiva attività imprenditoriale nel biennio antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria di aggregazione aziendale;
– requisito dell’indipendenza: le società partecipanti all’operazione straordinaria non devono appartenere al medesimo gruppo societario, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, né controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
– requisito dell’anzianità delle condizioni: è necessario che le imprese le quali partecipano all’operazione di aggregazione aziendale dimostrino di possedere i requisiti sopra enunciati già dai due anni precedenti l’operazione di aggregazione.
4. Risoluzione n. 231 del 06/06/2008
Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari.
I guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili poste in essere da persone fisiche con finalità speculative sono assoggettati a tassazione (art. 67, comma 1, lett. B9, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).
In particolare, la finalità speculativa delle cessioni in discussione si presume dalla circostanza che l’arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.
Nel caso di fabbricati in costruzione, si ritiene che il decorso del termine quinquennale agli effetti del citato art. 67, decorra dal momento in cui l’immobile è stato realizzato.
Il momento di ultimazione della costruzione di un immobile coincide con quello in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo, non rilevando quindi né il certificato di abitabilità, né l’accatastamento.
5. Risoluzione n. 232 del 06/06/2008
Applicazione dell’Iva di gruppo
Nel caso in cui una società, in seguito ad un’operazione di scissione parziale, dovesse trasferire le proprie partecipazioni di controllo (possedute in altre società), ad una nuova società rientrante come holding di gestione di partecipazioni, quest’ultima non potrà usufruire del criterio dell’Iva di gruppo se non si è in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del D.M.13/12/1979; più precisamente le azioni o quote di ogni società controllata devono essere possedute dalla propria diretta controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale sociale, inoltre il possesso delle quote deve sussistere, senza interruzione, dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello interessato dalla procedura.
Dunque il subentro nelle posizioni giuridiche della società cedente , come conseguenza di un’operazione di riorganizzazione aziendale (fusione, scissione, conferimento neutrale) non può essere applicato pienamente alla disciplina dell’Iva di gruppo ma deve essere, di volta in volta, raccordato a quelle che sono le disposizioni della disciplina stessa.
6. Risoluzione n. 234 del 10/06/2008
Patto di non concorrenza
Il “patto di non concorrenza” è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro.
Da un punto di vista tributario si rileva che, ancorché caratterizzato da una specifica autonomia, il patto di non concorrenza resta, pur sempre, ancorato al rapporto principale che è di lavoro subordinato.
L’assoggettamento delle predette somme al meccanismo della tassazione separata è finalizzato ad agevolare il lavoratore dipendente evitando che l’intero importo, derivante dalla stipula del patto di non concorrenza, concorra alla formazione del reddito complessivo relativamente ad un unico periodo di imposta, con un notevole pregiudizio per lo stesso lavoratore in termini di determinazione dell’aliquota progressiva applicabile.
Di conseguenza le somme corrisposte al lavoratore dipendente, a fronte del patto di non concorrenza, non sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR)
7. Risoluzione n. 243 del 13/06/2008
Aliquota Iva applicabile alla costruzione di un edificio demaniale.
Per gli edifici indicati nell’art. 2, comma secondo, del regio decreto n. 1094 del 1938, convertito nella legge n. 35 del 1939 (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili) viene riconosciuta la possibilità di applicare l’Iva nella misura del 10 per cento.
In particolare l’aliquota agevolata si rende applicabile anche a edifici diversi da quelli sopra citati, purchè gli stessi vengano utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza.
Roma, 18 giugno 2008 Dott. Beniamino Faragò
FOCUS
Dal 01.06.2008 al 16 .06.2008