n.10/2008

FOCUS 10/08

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 16.05.2008 al 31.05.2008

1. Risoluzione n. 196 del 16.05.2008

Ammortamento dei beni concessi in comodato

La società che concede in comodato d’uso ai propri clienti beni inerenti e strumentali rispetto alla propria attività, allo scopo di indurli ad utilizzare un suo prodotto, può dedurre fiscalmente, in virtù del loro collegamento funzionale con l’attività d’impresa, l’ammortamento da essa stanziato sulle attrezzature consegnate, sebbene per il periodo strettamente connesso a tale utilizzo.

Tali beni, pur essendo utilizzati solo indirettamente dalla società, vanno iscritti comunque in quel complesso di strumenti usati per conseguire gli scopi aziendali e produrre ricavi.

2. Risoluzione n. 197 del 16.05.2008

Trattamento Iva della lavorazione di beni destinati ad essere esportati da o per conto del committente residente

Le prestazioni di servizi forniti da una società di diritto italiano che lavora materie grezze fornite da un committente estero, al quale rivende i prodotti ottenuti, possiedono i requisiti oggettivi per rientrare nel regime di non imponibilità ai fini IVA.

Qualora il prodotto finito sia destinato solo parzialmente all’esportazione, la parte destinata al mercato interno sarà assoggettata ad IVA con applicazione dell’imposta nella misura ordinaria, mentre la quota di prodotto finito destinata ad essere esportato, determinata sulla base delle indicazioni scritte fornite dal Committente, sarà fatturata in regime di non imponibilità IVA ex art. 9, del D.P.R. n. 633 del 1972.

3. Risoluzione n. 200 del 16.05.2008

Detrazioni per canoni di locazione

A far data dal primo gennaio 2008 ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 vengono riconosciute detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in misura diversa a seconda del tipo di soggetto.

Tali benefici sono estesi anche ai soggetti titolari di contratti stipulati ai sensi delle Leggi 27 n. 392/78 e n. 359/92, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 431/98, ed automaticamente prorogati per gli anni successivi.

4. Risoluzione n. 201 del 19.05.2008

Adempimenti società fiduciarie estere

I redditi prodotti dalla società di persone, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria lussemburghese, devono essere imputati ai soggetti fiducianti, come prescritto anche dalla legislazione italiana.

La società partecipata può indicare i dati della società fiduciaria nel quadro RK del modello Unico Società di Persone in luogo di quelli dei fiducianti. La società fiduciaria, a sua volta, deve indicare i nominativi degli effettivi partecipanti della società di persone ed i redditi a questi attribuiti nell’apposita sezione del quadro SK del modello 770 ordinario fornendo, con tale adempimento, all’Amministrazione finanziaria i dati relativi agli effettivi possessori dei redditi derivanti da partecipazioni ad essi fiduciariamente intestate.

5. Risoluzione n. 202 del 19.05.2008

Applicazione dell’IVA agevolata del 10% ed opere di urbanizzazione

La condizione necessaria per applicare alle prestazioni di servizi, rese nell’ambito di un contratto di appalto, l’aliquota agevolata del 10% è rappresentata dalla circostanza che le stesse abbiano ad oggetto la costruzione di un’opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria1 o secondaria2.

Di conseguenza, non fruiscono dell’agevolazione i lavori che rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera, restando esclusi quindi gli interventi di ammodernamento, sistemazione e pavimentazione, ma, deve trattarsi della loro costruzione.

6. Risoluzione n. 204 del 19.05.2008

Trattamento IRES ed IVA di un’operazione commerciale

Gli oneri rappresentati da sconti concessi ai clienti in virtù di una promozione commerciale rilevano ai fini IRES e IRAP se e nella misura in cui sono effettivamente sostenuti.

Ai fini IVA, devono essere evidenziati direttamente in fattura ed in particolare sul documento relativo alla vendita per la quale il cliente usufruisce della riduzione di prezzo.

7. Risoluzione n. 206 del 20.05.2008

Reddito minimo IRAP società non operative

Ai fini della determinazione del reddito minimo IRAP previsto per le società non operative è da includere anche il valore delle partecipazioni nonchè i proventi da esse derivanti, che, ordinariamente, resterebbero esclusi dal calcolo della base imponibile IRAP.

Nella determinazione di tale reddito minimo ai fini IRAP si seguono quindi norme indipendenti rispetto a quelle utilizzate per la determinazione ordinaria della base imponibile.

1 Tra le opere di urbanizzazione primaria rientrano gli interventi su: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione di energia elettrica e gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato.

2 Tra le opere di urbanizzazione secondaria rientrano gli interventi su: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, aree verdi di quartiere.

8. Risoluzione n. 207 del 20.05.2008

Interventi di risparmio energetico

L’acquisto di pannelli fotovoltaici senza risparmio energetico dà diritto alla tariffa incentivante per le fonti rinnovabili e non alla detrazione d’imposta del 55%.

I costi sostenuti per l’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, finalizzato alla produzione di energia elettrica, non ricadono nell’ambito della detrazione Irpef per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro ma, tale sconto, è previsto solo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera).

Per l’impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il valore della tariffa è stabilito da tabelle ministeriali e tiene conto della tipologia di impianto fotovoltaico, essa è costante in moneta corrente per un periodo di venti anni.

9. Risoluzione n. 210 del 22.05.2008

Tassazione plusvalenza da cessione di diritti reali di godimento

La plusvalenza realizzata dalla rinuncia, da parte di persona fisica, alla servitù su un’abitazione è soggetta a tassazione come reddito diverso, in applicazione dell’articolo 67 del Tuir.

10. Risoluzione n. 211 del 22.05.2008

Deducibilità accantonamento di fine mandato

Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori non sono deducibili dal reddito d’impresa con il criterio di competenza, a meno che il diritto all’indennità non risulti da atto avente data certa antecedente all’inizio del rapporto.

Conseguentemente, il relativo costo potrà essere dedotto nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità, in base al criterio di cassa.

11. Risoluzione n. 213 del 22.05.2008

Bonus aggregazioni: irrilevanza dell’avviamento negativo

Quando nella stessa operazione di aggregazione aziendale una società diviene conferitaria di più rami d’azienda, il maggior valore fiscale che essa iscrive a titolo d’avviamento imputabile a taluni dei rami d’azienda conferiti non è influenzato dai minori valori imputabili a titolo d’avviamento negativo ad altri rami d’azienda conferiti alla medesima società.

Nella determinazione del maggiore valore fiscale agevolabile il “Badwill” di alcuni rami d’azienda non va sottratto dal “Goodwill” degli altri.

12. Risoluzione n. 217 del 29.05.2008

Bonus aggregazioni: esercizio di competenza di un operazione di Fusione, Scissione e Conferimento d’Azienda

Uno dei requisiti fondamentali per la fruizione del “Bonus Aggregazioni Aziendali” è quello temporale: le operazioni di Fusione, Scissione e Conferimento d’Azienda devono essere effettuate negli esercizi 2007 o 2008. E’ necessario, quindi, stabilire la data in cui esse si considerano effettuate.

Tale data coincide con quella di efficacia giuridica che si produce dalla data dell’ultima iscrizione presso il Registro delle imprese.

Per le operazioni di fusione e scissione è prevista, altresì, la facoltà di stabilire una data di efficacia giuridica successiva all’ultima iscrizione, mentre, per i conferimenti l’articolo 2436, comma 5, si limita a stabilire che le delibere assembleari che comportano modificazioni dello statuto sociale producono effetti solo dopo l’iscrizione.

Qualora nella delibera assembleare venga stabilita una data successiva per l’efficacia giuridica è da tale data che l’operazione straordinaria si considera effettuata.

Napoli, 9 Giugno 2008 Dott. ssa Rosa Lina Di Fiore

FOCUS

Dal 16.05.2008 al 31.05.2008

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