FOCUS 15/08
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
Dall’1.09.08 al 30.09.08
1. Risoluzione n. 358 del 24/09/2008
Irap – cuneo fiscale – Imprese che svolgono attività “regolamentata”.
La Legge Finanziaria 2007, stabilisce la deducibilità di un importo pari ad euro 4.600 (5.000 per il periodo d’imposta 2007), su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta1, e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Al fine di individuare le attività “regolamentate”, escluse dalle nuove deduzioni, occorre verificare due presupposti:
-sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di un’attività svolta in forza di una concessione traslativa e cioè di un provvedimento con il quale l’ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente;
-sotto il profilo economico, deve trattarsi di un’attività il cui corrispettivo è costituito da una tariffa e cioè da un prezzo fissato o “regolamentato” dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.
L’esclusione dettata dalle disposizioni in commento opera, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente i due criteri sopraindividuati.
1 (limite elevato a 9.200 euro annui -10.000 per il periodo d’imposta 2007- per ogni lavoratore nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
Per i dipendenti utilizzati promiscuamente in attività ammesse a fruire dell’agevolazione ed attività non ammesse sarà necessario effettuare la separazione contabile dei componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività svolte.
2. Risoluzione n. 362 del 29/09/2008
Mancato versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa e delle aree fabbricabili.
Affinchè ci sia affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili il contribuente deve indicare in dichiarazione dei redditi la volontà di avvalersene. L’inadempimento del contribuente nel versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva è ininfluente ai fini dell’esercizio dell’opzione che si perfeziona nel momento in cui viene indicata, in dichiarazione dei redditi, la volontà di affrancare tali maggiori valori.
Eventuali omissioni o ritardi nel pagamento delle somme vengono iscritte a ruolo, ma al contribuente è riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Napoli, 7 ottobre 2008
Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore Dott.ssa Francesca Sanseverino
FOCUS
Dall’1.09.08 al 30.09.08