n.9/2008

FOCUS 9/08

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1.05.2008 al 15.05.2008

1. Risoluzione n. 186 del 05.05.2008

Imposta sostitutiva sul plusvalore da apporto di immobili e/o diritti reali immobiliari in fondi di investimento immobiliare

La Legge Finanziaria 2007 prevede che “le plusvalenze realizzate in sede di conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che optino per il regime speciale (SIIQ – SIINQ) sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento”.

Tale beneficio fiscale oltre che essere applicato alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, può essere esteso anche gli immobili diversi da quelli strumentali come quelli iscritti tra gli “immobili merci” della società conferente.

2. Risoluzione n. 187 del 05.05.2008

Controlled foreign companies – Esenzioni dalla disciplina

Le disposizioni dettate in materia di tassazione delle imprese estere controllate non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che la società controllata/collegata non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato nel quale ha sede; ovvero che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Tale esenzione è riconosciuta anche qualora i redditi prodotti all’estero siano tassati almeno una

volta in misura congrua prima di essere percepiti da un soggetto residente, ad esempio mediantel’interposizione, tra il soggetto residente e il soggetto controllato localizzato nel paradiso fiscale, di una società residente in un Paese a fiscalità ordinaria.

3. Risoluzione n. 188 del 08.05.2008

Imposta sostitutiva per l’esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell’imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

Tale beneficio è escluso qualora il bene immobile sia acquisito mediante contratto di locazione finanziaria, anche se detto immobile è iscritto tra le immobilizzazioni materiali e pertanto contabilizzato con il metodo finanziaria.

4. Risoluzione n. 189 del 08.05.2008

Aliquote dell’imposta sostitutiva per le società che hanno deliberato lo scioglimento agevolato.

Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, possono avvalersi del regime di scioglimento agevolato previsto dalla Legge Finanziaria 2008 che stabilisce, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10% e del 5% rispettivamente sul reddito d’impresa e sugli eventuali saldi attivi di rivalutazione ove esistente.

Le società non operative al 2007, per le quali è stato deliberato lo scioglimento prima del 1° gennaio 2008, non possono applicare le predette aliquote agevolate, ma sono obbligate al pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge finanziaria 2007, vale a dire nella 25 per cento sul reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta e del 10 per cento sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione.

5. Risoluzione n. 192 del 12.05.2008

Associazione in partecipazione

In un rapporto di associazione in partecipazione con apporto di opere e servizi, le remunerazioni corrisposte all’associato sono deducibili dal reddito dell’associante in base al criterio della competenza indipendentemente dall’imputazione a conto economico. Tali remunerazioni sono integralmente tassate in capo alla società associata, ed assoggettate all’imposta sul valore aggiunto qualora si tratti di prestazioni di servizio rese nel territorio dello Stato e nell’esercizio dell’impresa.

Nella contraria ipotesi di apporto di capitale o di capitale e lavoro (contratti misti), le remunerazioni corrisposte all’associato in partecipazione risultano indeducibili dal reddito dell’associante.

Qualora il contratto preveda la corrispondenza di un onere non rimborsabile che l’associato deve assolvere per poter beneficiare delle competenze professionali e del successo commerciale della società associante, tale importo costituisce per la società associata, che provvede alla sua erogazione, una spesa di natura pluriennale che può essere portata in deduzione nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio e deve essere assoggettato all’imposta sul valore aggiunto secondo le regole ordinarie.

Napoli, 21 Maggio 2008 Dott. Salvatore Di Carlo

FOCUS

Dal 1.05.2008 al 15.05.2008

Leggi tutto

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della