FOCUS 13/08
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 01.07.08 al 31.07.08
1. Risoluzione n. 268 del 03/07/2008
Deducibilità degli interessi passivi – Articolo 96 del DPR 917/1986 (TUIR)
Un Consorzio, che svolge attività esterna ed agisce in nome proprio e per conto delle imprese consorziate, quindi senza perseguire alcun fine lucrativo, non può considerarsi tra i soggetti esclusi dal suo ambito soggettivo dalla norma che prevede per i soggetti IRES la parziale indeducibilità degli interessi passivi.
Tale disciplina non si applica nei riguardi di banche ed altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione, le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ed altri casi specifici.
Pertanto non rientrando tra i soggetti espressamente menzionati dal comma 5 dell’art 96 del TUIR la limitazione alla deducibilità non è disapplicata.
2. Risoluzione n. 278 del 4/7/2008
Trattamento fiscale del contratto di cessione di crediti – operazione di leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale.
Il contratto di cessione di credito, posto a garanzia di un contratto di leasing immobiliare, ha una sua autonomia impositiva ed è sottoposto ad imposta di registro nella misura dello 0,50%.
Tale contratto di cessione del credito, essendo un contratto “tipico” regolato dal Codice Civile non segue la stessa linea impositiva del contratto di leasing in quanto tale operazione non è considerata cessione di beni e pertanto comporta l’esclusione dell’applicazione dell’IVA, con conseguente applicazione della disposizione recata dall’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, per la quale le cessioni di crediti scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.
3. Risoluzione n. 280 del 4/7/2008
Estromissione degli immobili strumentali posseduti da imprenditori individuali
E’possibile per gli imprenditori individuali estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, ed E oltre agli immobili categoria catastale A/10) posseduti alla data del 30 novembre 2007. Tale norma non trova applicazione per quegli immobili, che a seguito di una trasformazione, sono stati destinati/riaccatastati ad immobili di tipo abitativo.
La norma che prevede l’estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale consente di applicare un’imposta sostitutiva pari al 10% sulla base della differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto;
Tale imposta deve essere aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’IVA applicabile al valore normale del bene.
4. Risoluzione n. 281 del 5/7/2008
Deduzione dal reddito d’impresa del costo dei valori bollati cartacei
I contribuenti che in regime d’impresa sono in possesso di valori bollati fuori corso possono procedere alla svalutazione dei beni costituenti rimanenze nei casi in cui il relativo valore normale risulti inferiore al valore unitario medio, ovvero possono escludere i valori bollati dall’attività d’impresa effettuando l’assegnazione ai soci oppure destinandoli a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Tale necessità è sorta a seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge 296 del 2006, nella quale sono stati dichiarati “fuori corso” tutti quei valori bollati cartacei rimasti invenduti ed ancora in possesso dei contribuenti.
5. Risoluzione n. 291 del 10/7/2008
Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate
Le società che hanno fruito del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concesso alle imprese che, fino al 31dicembre 2006, hanno effettuato acquisizioni di beni strumentali nuovi nelle aree ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea e che hanno compensato in eccesso rispetto a quanto stabilito dalle delibere CIPE possono considerare già restituita per la parte di credito alla quale il contribuente ha, di fatto, rinunciato pur avendone diritto.
Infatti il credito da restituire (perché anticipatamente compensato), può considerarsi già restituito fino a concorrenza del credito potenzialmente fruibile nei periodi successivi ma non utilizzato in quanto già compensato.
6. Risoluzione n. 298 del 14/07//2008
Scioglimento agevolato delle società non operative
Nel caso in cui una società non operativa che abbia optato per lo scioglimento agevolato sia proprietaria di un immobile ad uso abitativo, la cui assegnazione ai soci determinerebbe il realizzo di una minusvalenza, essendo il costo storico del bene superiore al valore normale determinato su base catastale, il reddito della procedura di scioglimento è dato dalla differenza tra il valore normale dell’immobile abitativo determinato su base catastale e il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.
Il medesimo valore catastale è preso quale riferimento per la determinazione del reddito di capitale dei soci. Infatti, per questi ultimi il reddito sarà pari alla differenza tra il valore normale determinato su base catastale del bene assegnato, al netto dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva al netto dell’imposta sostitutiva stessa, ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
7. Risoluzione n. 307 del 21/07//2008
IVA – Emissione di Note di variazione – Art. 26, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63.
Una società che fornisce energia elettrica ai suoi consorziati per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, deve assoggettare le medesime forniture ad aliquota IVA agevolata del 10% sulle erogazioni effettuate dal 1.1.2006 al 24.07.2007, in luogo dell’aliquota ordinaria del 20% applicata.
La nota di variazione a storno della maggiore imposta addebitata potrà essere emessa anche oltre il limite temporale di un anno dall’operazione, (limite fissato dall’Art. 26 c.2 del DPR 633/72) in quanto non si è trattato di errore di fatturazione (fattispecie prevista dalla norma ) ma di corretta applicazione dell’aliquota IVA.
8. Risoluzione n. 308 del 21/07//2008
Società non Operative – Scioglimento agevolato in ipotesi di quote di partecipazioni detenute in nuda proprietà
In una società di capitali, non operativa, le cui quote di partecipazioni sono interamente detenute in nuda proprietà da un’unica persona fisica “minore” e in usufrutto dai genitori della stessa, può usufruire del regime agevolato previsto nei commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007 solo il socio “nudo proprietario” ed in alcun modo l’usufruttuario.
Pertanto per quanto concerne la procedura di scioglimento agevolato, nell’ipotesi in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio non è rivestita dall’usufruttuario bensì dal nudo proprietario ed è pertanto con riferimento a quest’ultimo che spetta l’agevolazione in argomento con la conseguenza che la particolare modalità di determinazione del reddito prevista della legge finanziaria 2007 è applicabile solo nei confronti del socio nudo proprietario.
9. Risoluzione n. 309 del 21/07/2008
Deduzione dell’80% delle spese telefoniche.
Una società che, in forza di un contratto di mandato senza rappresentanza, ha la gestione della rete di servizi telefonici di alcune società appartenenti ad un gruppo e per tale gestione sostiene costi per spese telefoniche che riaddebita in fattura al mandante, non ha diritto alla deduzione dell’80% delle stesse.
Tale deduzione spetta alle società del gruppo in quanto mandanti.
Infatti, la società mandataria senza rappresentanza (che opera in nome proprio ma per conto del mandante) non sostiene realmente il costo delle spese telefoniche in quanto le addebita alle società mandanti.
10. Risoluzione n. 319 del 24/07/2008
Plusvalenza realizzata dalla cessione di terreni lottizzati.
Affinché un terreno passi da area edificabile ad area lottizzata, con l’applicazione della relativa normativa fiscale in caso di cessione e realizzo di una plusvalenza, è necessaria la stipula della convenzione tra il privato ed il comune
Quindi con la stipula della convenzione il provvedimento di autorizzazione comunale diventa efficace e si chiude l’iter amministrativo con la trasformazione del terreno da “area suscettibile di autorizzazione edificatoria” ad “area lottizzata”.
Ne consegue che le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni ereditati e lottizzati, con la stipula della relativa convenzione, devono essere calcolate considerando come costo di acquisto il valore normale dei terreni, risultante da perizia, riferito alla data in cui il Comune ha rilasciato il nulla osta (data di stipula della convenzione).
Per le aree edificabili invece va assunto quale costo storico il costo di acquisto originario o il valore indicato nell’atto di successione o donazione.
11. Risoluzione n. 326 del 31/07/2008
Imputazione dei dividendi di una società black list alla partecipante italiana.
I dividendi corrisposti, anche indirettamente, ad una società italiana da un’impresa collegata residente in un paese black list, vanno imputati alla società partecipante.
Sono inoltre totalmente tassabili in capo alla società italiana i dividendi percepiti dall’impresa off shore anche se distribuiti da una partecipata residente in un paese white list.
12. Risoluzione n. 327 del 31/07/2008
Stabile organizzazione e Partita IVA.
La stabile organizzazione italiana di una società estera è un’entità autonoma, fiscalmente indipendente. Affinché la stabile organizzazione sia considerata un soggetto passivo Iva, essa deve esercitare un’attività di carattere economico, a prescindere dalla rilevanza delle singole operazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Ne consegue che la stabile organizzazione che svolge attività economica deve essere munita di partita Iva 1 e deve inoltre adempiere gli obblighi dettati dal decreto Iva in materia.
13. Risoluzione n. 329 del 31/07/2008
Presentazione della dichiarazione in caso di scioglimento di società di persone.
La liquidazione di una società di persone, al fine di una trasformazione in impresa individuale, può essere effettuata mediante le ordinarie disposizioni previste dall’art. 2275 del c.c. (nomina del liquidatore, ecc.) oppure seguendo una procedura informale.
In funzione della procedura adottata, informale o ordinaria, variano anche i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA.
Nel primo caso (liquidazione informale) i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA sono quelli ordinari e quindi entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (termine prorogato quest’anno al 30 settembre 2008), nel secondo caso (liquidazione ordinaria) le dichiarazioni citate devono essere presentate entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di liquidazione.
Napoli, 10 settembre 2008
Dott. Salvatore Di Carlo Dott. ssa Rosa Lina Di Fiore
PT TP L’Agenzia richiama il dovere di dichiarare l’istituzione di una stabile organizzazione entro 30 giorni a uno degli uffici locali delle Entrate.
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Dal 01.07.08 al 31.07.08