n.16/2008

FOCUS 16/08

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dall’1.10.08 al 15.10.08

1. Risoluzione n. 367 del 3/10/2008

IVA: attività di organizzazione di congressi, convention, ecc. in Paesi dell’Unione Europea

Le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività, sono assoggettabili ad IVA, qualora sia verificata la rilevanza territoriale della prestazione ed individuato il luogo in cui tale prestazione è materialmente eseguita (art. 7, c. 4, lettera b del D.P.R. n. 633/72).

Qualora detti servizi siano resi in altro Stato membro, in occasione di eventi scientifico-culturali organizzati da terzi, da soggetto terzo, rispetto all’organizzatore del convegno, essi, pur se forniti in occasione e in ragione dell’evento cui si riferiscono, non possono considerarsi rilevanti ai fini IVA, per cui si presentano come prestazioni aggiuntive che vengono offerte ai partecipanti e che non sono strettamente indispensabili alla partecipazione all’evento.

2. Risoluzione n. 368 del 3/10/2008

Imposte estere pagate da consorzio – Detraibilità pro-quota per le imprese consorziate

Le imprese consorziate italiane, facenti parte di un consorzio con attività esterna che, in virtù di un contratto di appalto, svolge attività rivolta alla realizzazione di un’opera edile all’estero, possono detrarre pro-quota dall’imposta netta dovuta le imposte estere eventualmente pagate dal consorzio sul reddito derivante dall’attività ivi svolta nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 165 del TUIR.

Tale possibilità è consentita in quanto il diritto alla percezione dei compensi ritraibili spetta alle stesse a titolo originario e non derivato, in quanto il consorzio introita le somme in qualità di “mandatario” e quindi per conto e nell’interesse delle “società mandanti”.

Inoltre, il consorzio persegue uno scopo mutualistico ed agisce come mandatario (seppur senza rappresentanza) delle imprese consorziate; ciò comporta che gli effetti economici e reddituali dell’attività posta in essere in esecuzione dei contratti di appalto conclusi dal consorzio stesso si producono direttamente ed esclusivamente in capo alle consorziate.

Le imposte estere, dunque, saranno riferite al reddito derivante dalle attività poste in essere dalle consorziate per dare esecuzione concreta al contratto di appalto concluso dal consorzio. Tale reddito se si produce direttamente ed originariamente in capo alle imprese consorziate concorrerà alla formazione del reddito complessivo delle stesse e non a quello del consorzio.

3. Risoluzione n. 372 del 6/10/2008

IVA : Rimborso Iva sugli acquisti di beni ammortizzabili

Una società affidataria di una concessione comunale per la progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo, ricreativo e culturale su area comunale non può richiedere il rimborso dell’eccedenza IVA relativa agli acquisti sostenuti per la realizzazione di detto complesso.

Tale eccedenza, può essere chiesta, infatti, solo “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili”, che di fatto, sono fin dall’inizio, di proprietà esclusiva dell’ente locale concedente, e non della società affidataria della concessione.

4. Risoluzione n. 373 del 6/10/2008

Società non operative: partecipazione indiretta

La disciplina sulle società di comodo non si applica alle società direttamente partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale.

Ne deriva che qualsiasi società, partecipata da enti pubblici per il tramite di altra società non può rientrare tra i soggetti esclusi in via automatica dall’ambito applicativo della disciplina sulle società non operative. La medesima società, qualora intenda evitare l’applicazione della disciplina sulle società non operative, dovrà, pertanto, presentare apposita istanza ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

5. Risoluzione n. 374 del 6/10/2008

Bonus su aggregazioni successive ad operazioni di conferimento di azienda.

Non possono usufruire del bonus sulle aggregazioni aziendali, prevista dall’art. 1, commi 242- 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le società che partecipano ad operazioni straordinarie che non siano operative da almeno due anni, ovvero che non abbiano esercitato un’effettiva attività commerciale nel biennio antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione.

Il requisito della operatività da almeno due anni deve essere riferito alle società partecipanti all’operazione di aggregazione e non ai loro danti causa in operazioni di conferimento o cessione di azienda. Pertanto non possono usufruire di detta agevolazione le società non operative che, nel medesimo periodo d’imposta siano conferitarie di una società operativa, e che successivamente abbiano dato vita all’operazione straordinaria oggetto dell’applicazione dell’agevolazione.

6. Risoluzione n. 379 del 10/10/2008

Irpef – Servitù di passaggio – Trattamento fiscale dell’indennità percepita

L’indennità per la costituzione del diritto di servitù di passaggio concorre alla formazione della base imponibile Irpef.

La costituzione di una servitù va ricondotta tra le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni immobili a titolo oneroso. Se poi l’immobile consiste in un terreno agricolo o in un fabbricato, tale cessione comporta la realizzazione di una plusvalenza tassabile se il passaggio di proprietà avviene entro 5 anni dall’acquisto.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo d’acquisto originario, è possibile adottare il metodo proporzionale, basato sul rapporto tra il valore attuale del terreno ed il corrispettivo percepito per aver costituito la servitù; se tale corrispettivo viene percepito in più annualità, rispettando il principio di cassa la plusvalenza sarà computata in aumento del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta nel quale viene incassata la singola rata.

7. Risoluzione n. 380 del 10/10/2008

Reverse-charge

Al fine di individuare il trattamento IVA delle somme addebitate da una società consortile ai propri consorziati, per la realizzazione di un intervento edilizio, occorre valutare se il rapporto giuridico, cui imputare le prestazioni rese dalla prima verso i secondi, sia riconducibile ad un contratto di mandato senza rappresentanza, ovvero ad una più generica obbligazione di fare. Nel primo caso si rende applicabile lo stesso trattamento fiscale applicato nel rapporto tra mandatario e terzo, ribaltando sui propri consorziati il medesimo trattamento fiscale subìto a monte – ovvero le aliquote proprie delle opere che va a realizzare in base all’incarico ricevuto in forza del rapporto consortile. Nel secondo caso si rende applicabile l’aliquota propria dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento edilizio complessivo. La Società Consortile in tale ipotesi, applicherà la stessa aliquota IVA prevista in relazione all’appalto principale.

Si precisa che i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini, e pertanto, in tali casi non opera il regime dell’inversione contabile.

Al contrario, i terzi che eseguono in favore della Società Consortile le prestazioni riferibili all’esecuzione complessiva dell’opera, in virtù dell’esistenza del rapporto consortile, si configurano alla stregua dei soggetti subappaltatori e pertanto, detti terzi, ove ricorra la condizione riferita all’attività svolta (sia l’appaltatore che il subappaltatore devono svolgere un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO 2007), dovranno applicare ai servizi resi il regime del reverse-charge.

8. Risoluzione n. 385 del 14/10/2008

IRPEF- detrazione interessi passivi

La detrazione degli interessi passivi versati a fronte di un contratto di mutuo acceso per l’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria, è concessa a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio nei confronti dell’ex proprietario sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno da detto rilascio.

Napoli, 21 ottobre 2008

Dott.ssa Francesca Sanseverino Dott. Salvatore Di Carlo

FOCUS

Dall’1.10.08 al 15.10.08

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