n.20/2008

FOCUS 20/08

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE Dal 1° al 31 dicembre 2008

1. Risoluzione n. 454 del 1.12.2008

Trattamento Iva rifiuti

Sono assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento le prestazioni di servizi relativi alla gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani, derivanti dalla cosiddetta raccolta differenziata e di rifiuti speciali “derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”.

Le operazioni relative alle prestazioni di servizi effettuate sul materiale plastico di scarto, non rientrano in tale categoria, dovendo, pertanto essere assoggettate, al regime dell’inversione contabile, che disciplina le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, a condizione che dette prestazioni consistano nelle lavorazioni espressamente richiamate dall’articolo 74, comma 7 (ripulitura, selezione, ecc.) e che il prodotto ottenuto non risulti modificato nella natura e sia ancora qualificabile come rottame.

2. Risoluzione n. 456 del 1.12.2008

Regime IVA delle cessioni all’esportazione di hardware e dei lavori di adattamento del software

La fornitura di un programma standard ed il suo successivo adattamento alle esigenze del cliente (personalizzazione) costituiscono un’unica prestazione di servizi ai fini IVA, anche se la consegna del prodotto avviene su supporto fisico come ad esempio attraverso un DVD.

Tale prestazione è qualificabile come prestazione unica di consulenza ed assistenza tecnica esclusa dal campo di applicazione dell’IVA se il committente è un soggetto residente fuori UE. Ciò in quanto prevale la componente di servizio rispetto a quello del bene in cui il servizio è incorporato.

Diversamente la cessione all’esportazione dell’hardware o del software standardizzato, in assenza di lavori di adattamento dello stesso, configura un’operazione di cessione all’esportazione “diretta” e quindi non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633/72.

Gli eventuali acconti relativi alle cessioni all’esportazione assumono ai fini IVA la stessa configurazione delle cessioni stesse.

3. Risoluzione n. 457 del 1.12.2008

Vendita immobile ristrutturato acquistato da persona fisica da società di ristrutturazioni.

La Legge n. 449 del 1997 prevede una detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dell’acquirente per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sulle singole unità immobiliari, anche rurali, a carattere residenziale.

Nel caso in cui l’immobile venga acquistato a seguito della ristrutturazione da parte di impresa edile e successivamente rivenduto, il diritto a subentrare nel beneficio fiscale consistente nella detrazione del 36%, spetta al secondo acquirente.

4. Risoluzione n. 459 del 2.12.2008

Termini per l’invio delle dichiarazioni integrative a favore

Il contribuente non può presentare una dichiarazione correttiva in proprio favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato commesso l’errore.

E’ tuttavia concesso al contribuente recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso, presentando apposita istanza di rimborso.nel termine massimo di 48 mesi dal pagamento eseguito senza presupposto o, in caso contrario, dal versamento del saldo (in caso di versamenti in acconto eccedenti il dovuto).

5. Risoluzione n. 460 del 2.12.2008

Plusvalenza da cessione di terreni a titolo oneroso

La cessione a titolo oneroso di terreni sottoposti al vincolo di non edificabilità da un Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) non genera plusvalenza imponibile anche se il Piano Urbanistico Comunale li abbia, invece, considerati edificabili.

Quanto detto è disciplinato dall’art. 4, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. le quali citano che “le disposizioni del P. P. R. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici”.

6. Risoluzione n. 466 del 3.12.2008

Prestazioni di outsourcing di infrastrutture tecnologiche in favore di banche

Le prestazioni concernenti un servizio di outsourcing di infrastrutture tecnologiche ed operative in favore di istituti di credito sono esenti dall’applicazione dell’ IVA.

Per ciò che concerne, invece, le operazioni relative ai servizi di filiale, qualora tali servizi si limitino alla semplice fornitura di materiale informatico, non potranno beneficiare dell’esenzione in quanto si concretizzerà una mera prestazione di servizio tecnico.

7. Risoluzione n. 468 del 03.12.2008

Bonus aggregazioni bloccato dal consorzio.

Non è consentito il bonus aggregazioni se le società che si uniscono partecipavano, prima dell’operazione, ad un consorzio. In tal caso viene a mancare il requisito dell’indipendenza richiesto dalla legge.

La Finanziaria 2007 ha introdotto un’agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell’ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR. L’agevolazione è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti, tra i quali l’indipendenza tra le società partecipanti all’operazione.

Tale requisito non viene assicurato nel caso in cui la gestione delle società risulta accentrata, di fatto, in capo a soggetti che pur “civilisticamente” indipendenti ed autonomi ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nella sostanza risultano essere “collegati” in maniera tale da configurare comunque un controllo congiunto delle società interessate dall’operazione.

8. Risoluzione n. 470 del 0 3.12.2008

Fusioni di società e regime di neutralità fiscale

In caso di fusione per incorporazione tra due società tedesche in cui la società incorporata operante con le proprie sedi secondare sul territorio italiano si rende applicabile il regime di neutralità fiscale disposto per le operazioni domestiche.

Infatti, con la risoluzione citata l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 172 del Tuir può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l’operazione non sia disciplinata dalla direttiva 90/434/CEE (nel qual caso troverebbero applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 178 a 181) e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

 l’operazione si qualifica come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana;

 i soggetti coinvolti hanno una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;

 l’operazione produce effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

9. Risoluzione n. 471 del 3.12.2008

Perdita della residenza in caso di trasferimento in corso d’anno

Il trasferimento della residenza fiscale da parte di un contribuente dopo la metà del periodo d’imposta, comporta l’assoggettamento dei redditi prodotti durante l’intero periodo alla tassazione in vigore in Italia.

La normativa italiana, infatti, non contempla il frazionamento dell’anno per quanto riguarda la residenza fiscale.

Le Convenzioni Bilaterali disciplinano tutte le eventuali problematiche legate alla doppia imposizione dei redditi prodotti in Paesi diversi, spesso mediante il riconoscimento di crediti d’imposta.

10. Risoluzione n. 473 del 3.12.2008

Vendita immobile ristrutturato acquistato da persona fisica da società di ristrutturazioni Nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti, un istituto di credito può ottenere, in relazione a partecipazioni acquisite a seguito dell’escussione del pegno posto a garanzia, un trattamento fiscale equiparato a quello previsto per i crediti estinti.

Tale regime fiscale prevede la determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni acquisite, in base al valore fiscale che i crediti avevano al momento della estinzione, ed alle eventuali svalutazioni fiscalmente dedotte

Napoli, 22 gennaio 2009

Dott. ssa Rosa Lina Di Fiore Dott. Marco de Maria

FOCUS

Dal 1° al 31 dicembre 2008

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