FOCUS 12/08
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 16.06.08 al 30.06.08
1. Risoluzione n. 245 del 16/06/2008
Reverse Charge – installazione di impianti antincendio ed impianti idraulici
Una società operante nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio, può applicare il meccanismo del reverse charge per l’attività di mera manutenzione degli impianti idraulici, attività inquadrata nel comparto della costruzione di edifici.
Per ciò che concerne le prestazioni di installazione e manutenzione di impianti antincendio il reverse charge è applicabile solo nel caso in cui si riferiscano ad immobili, dal momento che requisito fondamentale per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è che l’attività sia riconducibile al settore edile.
Infine il reverse charge è applicabile anche alla manutenzione di estintori, manichette e maschere, ma solo nell’ipotesi in cui detti materiali facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione sia inserita nel quadro di manutenzione dell’intero impianto.
3. Risoluzione n. 246 del 16/06/2008
Reverse Charge – posa in opera materiali
Una società operante nel settore dell’edilizia, che effettua la posa in opera dei materiali venduti avvalendosi di posatori esterni e che stipula con i propri clienti contratti di appalto/subappalto aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera completa, non può utilizzare il meccanismo del Reverse Charge per quanto riguarda l’attività della semplice posa in opera dei materiali prodotti, poiché essa riveste natura accessoria.
Il Reverse Charge troverà, invece, applicazione nell’ipotesi di prestazione di servizi, derivanti da contratti di appalto, aventi ad oggetto l’esecuzione di opere complesse.
Infine, in caso di costituzione di un’associazione temporanea d’impresa (ATI), le operazioni commerciali non vanno soggette al meccanismo del Reverse Charge, dal momento che, in tali casi, la mandataria rispetto alle singole imprese associate stipula un contratto di mandato e non di subappalto.
4. Risoluzione n. 248 del 17/06/2008
Valore normale nei trasferimenti immobiliari
Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
Quindi, se il cessionario stipula un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita, al fine di sostenere anche altre spese diverse dall’acquisto dell’immobile, in sede di accertamento deve essere fornita prova che l’ammontare del finanziamento rilevante ai fini della determinazione del valore normale è solo parte di quello risultante dall’operazione di credito ovvero che lo stesso non è interamente finalizzato all’acquisto dell’immobile.
5. Risoluzione n. 251 del 19/06/2008
Consolidato fiscale – fusione inversa ad opera del soggetto consolidante
La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’articolo 117 del testo unico.
In caso di fusione inversa tra la società consolidante e la sua controllante, le perdite fiscali dell’incorporata non potranno essere utilizzate all’interno del consolidato.
Qualora l’operazione prospettata non sia assistita da valide ragioni economiche, l’Amministrazione Finanziaria potrà disconoscere i vantaggi tributari dalla stessa discendenti laddove sussistano le altre condizioni per l’applicazione della predetta disposizione antielusiva.
6. Risoluzione n. 255 del 20/06/2008
Reverse charge – Casi pratici
Nell’ambito del contratto di subappalto stipulato da un’associazione temporanea d’imprese (ATI), ai fini dell’individuazione del regime IVA applicabile, si dovrà distinguere tra prestazioni di servizi relative ad attività che si collocano nel comparto dell’edilizia, soggette al meccanismo del reverse-charge, e prestazioni rese in esecuzione del medesimo contratto di subappalto, ma consistenti nella mera fornitura di beni, quindi escluse dal meccanismo dell’inversione contabile.
7. Risoluzione n. 259 del 23/06/2008
Limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta
A partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Qualora esistano crediti maturati prima del 1° gennaio 2008, ma utilizzabili solo successivamente a tale data, il limite annuale di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni di 516.456,90 euro, potendosi, quindi, effettuare compensazioni per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro.
8. Risoluzione n. 261 del 23/06/2008
Scioglimento agevolato di società non operative
Una società non operativa che intende assegnare ai soci un immobile di categoria catastale C1 nella procedura di scioglimento agevolato prevista dalla Legge Finanziaria 2008, ai fini della determinazione del reddito relativo alla fase di liquidazione, può calcolare la plusvalenza derivante dall’assegnazione mediante differenza tra il valore normale determinato su base catastale e il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.
Il medesimo valore catastale è preso a riferimento per la determinazione del reddito di capitale dei soci: per questi ultimi il reddito sarà pari alla differenza tra il valore normale determinato su base catastale del bene assegnato – diminuito dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva al netto dell’imposta sostitutiva stessa – e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
9. Risoluzione n. 265 del 26/06/2008
Agevolazione prima casa – Pertinenze
Le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Le agevolazioni cd “prima casa” spettano anche alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che siano destinate a pertinenza della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, limitatamente ad una per ciascuna delle predette categorie catastali
Tali agevolazioni, possono essere riconosciute dal competente Ufficio per gli immobili pertinenziali laddove sia di fatto dimostrabile dal richiedente, anche sulla base della dimensione e del valore catastale, che tra gli stessi ed il bene principale ricorra un rapporto economico- giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.
Napoli, 4 luglio 2008
Dott.ssa Francesca Sanseverino
FOCUS
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