FOCUS 5/08
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dall’ 1.03.2008 al 15.03.2008
1. Risoluzione n. 73 del 3/03/2008
Detraibilità degli interessi passivi relativi a mutuo ipotecario per la costruzione dell’abitazione principale.
La detrazione degli interessi su mutui ipotecari è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.
Qualora un soggetto riceva in donazione un immobile, non ancora ultimato, destinato ad abitazione principale e sul quale il donante ha già dato inizio a dei lavori di ristrutturazione con DIA, tale DIA è oggetto di voltura dal donante al donatario.
In tali casi, è ammessa la detrazione, in capo al donatario, degli interessi passivi quando si verificano le condizioni di cui sopra, considerando quale data di inizio lavori non quella di richiesta di inizio lavori bensì la data di voltura della DIA stessa.
2. Risoluzione n. 76 del 3/03/2008
Reverse Charge
Il meccanismo dell’inversione contabile è applicabile per legge alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Il sistema dell’inversione contabile nell’edilizia è applicabile solo a condizione che sia il soggetto appaltatore che il soggetto subappaltatore operino nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN.
L’attività di “montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate” eseguita in forza di un contratto di appalto, viene fatta rientrare nella sezione F, anche qualora il codice attività dell’impresa appaltatrice non rientri in tale categoria.
Allo stesso meccanismo dell’inversione contabile, inoltre, sono soggette le prestazioni di scarico, movimentazione e montaggio rese dai terzi specializzati all’impresa subappaltatrice, purché realizzino attività riconducibili alle categorie di cui alla sezione F della richiamata Tabella ATECOFIN 2004.
3. Risoluzione n. 77 del 4/03/2008
Detrazione delle spese di istruzione
La detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituiti statali. Le spese sostenute per conto di un familiare fiscalmente a carico in relazione alla frequenza della SILSIS presso la sezione di Milano (scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, istituita in Consorzio tra le Università della Regione Lombardia) sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche in quanto tale corso, date le caratteristiche, può essere considerato un “corso di istruzione universitaria”.
4. Risoluzione n. 79 del 6/03/2008
Non imponibilità IVA per la costruzione di una Nave
La costruzione di navi che hanno finalità commerciali e di pesca è classificata ai fini IVA come operazione non imponibile ai sensi dell’Art. 8-bis comma 1, lett. a) ed e) del DPR n. 633 del 1972.
Sono escluse da tale norma le unità da diporto e commerciali adibite alla navigazione marittima, destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed iscritte obbligatoriamente nel registro delle navi adibite a navigazione internazionale, alle quali si applica l’aliquota ordinaria del 20%.
Pertanto le fatture in acconto, emesse da società costruttrici di unità da diporto, in funzione degli stati di avanzamento dei lavori, devono essere emesse con IVA al 20%.
5. Risoluzione n. 81 del 7/03/2008
Regime fiscale del trust
Un trust, costituito allo scopo di assistere economicamente il disponente e, dopo la sua morte, i suoi discendenti, ed il cui reddito è destinato ad essere mantenuto nel Trust ed utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti, si caratterizza come trust misto.
Pertanto, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito spettante al beneficiario-disponente secondo le finalità del Trust (assistenza economica allo stesso) sarà tassato direttamente in capo a quest’ultimo per trasparenza e, dopo la sua morte, in capo agli eredi.
6. Risoluzione n. 82 del 7/03/2008
Cessione abitazione principale – Rimborso dell’imposta sostitutiva
Sono soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Un contribuente che abbia versato imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata a seguito della vendita di un immobile adibito ad abitazione principale del coniuge per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione dell’immobile stesso, ha diritto al rimborso dell’imposta versata.
Tale circostanza si realizza anche qualora i coniugi siano in regime di separazione, purché non sia intervenuta sentenza di divorzio.
7. Risoluzione n. 83 del 10/03/2008
Accreditabilità dell’imposta sostitutiva della “Impôt sur les sociétés” tunisina
Una società, con sede legale all’estero e sede amministrativa in Italia, che svolge prestazioni di servizi di trasporto sul territorio tunisino, mediante una stabile organizzazione (gasdotto), può portare in deduzione dal reddito in Italia, solo la quota parte corrispondente alle imposte dirette versate in Tunisia.
A tal proposito si ricorda che l’imposizione fiscale tunisina si sostanzia in un’unica “imposta globale forfetaria”, dalla quale scorporare la suddetta quota delle imposte dirette.
8. Risoluzione n. 93 del 13/03/2008
Deduzione IRAP per incremento occupazionale
Il decreto IRAP (D.Lgs. 12 dicembre 1997, n. 446) prevede in favore dei soggetti che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, una deduzione pari al costo del personale neoassunto per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.
Tale deduzione non è ammessa per le Amministrazioni pubbliche, per le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e per gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
L’esclusione deve intendersi riferita all’attività “direttamente” esercitata dai soggetti di cui sopra; pertanto, nell’ipotesi in cui il beneficiario sia controllato da un soggetto espressamente escluso dall’agevolazione, la deduzione è legittimamente fruibile.
9. Risoluzione n. 94 del 13/03/2008
Servizi relativi ad attività di scommesse resi da soggetti non residenti.
I servizi di fissazione delle quote delle scommesse relative ad eventi sportivi forniti a società che svolge attività di raccolta di scommesse sportive da società non residente, ai fini IVA sono assoggetti ad aliquota ordinaria del 20%.
Tale servizio, infatti è da considerare territorialmente rilevante in Italia agli effetti dell’IVA perché rese a soggetto domiciliato nel territorio dello Stato.
Inoltre, relativamente alle suddette società, l’esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art.10 n.7 del DPR 633/1972, si applica solo alle operazioni attive, ovvero all’accettazione delle scommesse, poste in essere dai soggetti che organizzano le predette operazioni.
Napoli, 18 marzo 2008 Dott. Salvatore Di Carlo
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
Dall’ 1.03.2008 al 15.03.2008