n.14/2008

FOCUS 14/08

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dall’1.08.08 al 31.08.08

1. Risoluzione n. 332 dell’1/08/2008

Natura della partecipazione: qualificata o non qualificata

Per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli ed i diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

Per considerare una partecipazione qualificata è sufficiente il superamento anche di uno soltanto dei due limiti percentuali.

Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione al capitale andranno considerate sia le partecipazioni detenute a titolo di piena proprietà che quelle detenute a titolo di nuda proprietà; al contrario ai fini della verifica dei diritti di voto andranno considerate le partecipazioni detenute a titolo di piena proprietà e quelle a titolo di usufrutto.

2. Risoluzione n. 333 dell’1/08/2008

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Un contribuente persona fisica che abbia rideterminato il valore di un terreno di proprietà predisponendo l’apposita perizia giurata di stima ed effettuando il pagamento della relativa imposta sostitutiva non può utilizzare il valore così rideterminato per conferire nella sua impresa individuale il suddetto terreno.

La norma prevede, infatti, che esso debba essere utilizzato esclusivamente agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

Tale valore rideterminato non è utilizzabile neanche in occasione del recesso del socio dalla società, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono “utile” per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

3. Risoluzione n. 339 dell’1/08/2008

IVA – Operazioni permutative

Si configura come contratto con operazioni permutative, l’accordo in cui una delle parti trasferisce beni o servizi ricevendo parte del corrispettivo in denaro e parte in beni e servizi, l’altra parte effettua una serie variegata di controprestazioni.

Tali contratti possono prevedere operazioni autonome e indipendenti agli effetti dell’IVA. Pertanto, qualora una delle parti sia un soggetto extra comunitario, ciascuna prestazione di servizi va considerata separatamente, verificando per ognuna di esse il requisito di territorialità, ovvero quale sia il luogo in cui avviene l’effettivo uso e sfruttamento dei diritti acquisiti.

Ove trattasi di prestazioni complesse e non scindibili, utilizzate sia al di fuori del territorio italiano sia in Italia, deve ritenersi, in conformità con quanto affermato nella risoluzione del 15 dicembre 1990, n. prot. 470170, che l’intero corrispettivo debba essere assoggettato al tributo, non essendo possibile estrinsecare dalla complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia.

4. Risoluzione n. 340 dell’1/08/2008

Società immobiliare: Agevolazioni fiscali per gli interventi volti al risparmio energetico

L’agevolazione fiscale per gli interventi di “riqualificazione energetica” degli edifici, consistente in una detrazione d’imposta (IRPEF o IRES) pari al 55% delle spese sostenute, viene riconosciuta alle imprese, a condizione che l’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

L’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.

Pertanto le società esercenti attività di pura locazione, possono fruire della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sui cespiti strumentali, e non sugli immobili adibiti a locazione abitativa.

5. Risoluzione n. 345 del 5/08/2008

Trasferimento in Italia della sede legale di una holding lussemburghese

Una società di diritto lussemburghese, costituita con la qualifica di “holding del 1929”, che decida di trasferire, in regime di continuità, la propria sede legale dal Granducato di Lussemburgo all’Italia, modificando la propria forma giuridica in Società per Azioni, può usufruire del regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni societarie di cui all’articolo 87 del TUIR, qualora, successivamente al trasferimento della sede legale in Italia, ceda alcune delle partecipazioni da essa detenute, ma solo nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal citato art. 87 del Tuir.

Per quanto concerne, invece, il valore fiscale da attribuire alle partecipazioni comprese nel patrimonio della società al momento del trasferimento della sede legale in Italia, esso deve coincidere con il costo d’acquisto sostenuto dall’impresa.

Infine, le perdite fiscali maturate in Lussemburgo non potranno essere portate in deduzione dai futuri redditi eventualmente conseguiti in Italia dalla società, e, parimenti, non potranno essere illimitatamente riportate le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta di residenza in Italia, in quanto non realizzate nei primi tre periodi d’imposta decorrenti dalla data di costituzione della società né riferite ad un’attività produttiva nuova.

6. Risoluzione n. 346 del 5/08/2008

Contratto di “consignment stock”

Lo schema negoziale del “consignment stock” prevede il differimento del trasferimento della proprietà dei beni ad un momento successivo a quello della loro consegna o spedizione, ovvero fino al momento dell’eventuale prelievo da parte del cessionario.

Fino a quel momento il cessionario non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento.

Con riferimento a contratti di consignment stock stipulati nei confronti di operatori stabiliti in paesi extra UE, per i beni importati, anche se non a titolo definitivo, l’Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all’atto della loro introduzione nel territorio nazionale (salvo casi di esclusione indicati nel Codice Doganale Comunitario).

7. Risoluzione n. 351 del 7/08/2008

Residenza all’estero

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti ovvero hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Il verificarsi di uno solo dei tre requisiti è sufficiente perché un soggetto sia considerato residente in Italia.

La legge tributaria, definisce il domicilio di una persona come il “luogo in cui essa ha stabilito la sede dei suoi affari ed interessi”, mentre la residenza come il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

La locuzione “affari ed interessi”, deve intendersi in senso ampio, comprensivo cioè non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari.

Quindi la circostanza che il soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il “centro” dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano.

Sono indici significativi, ai fini dell’eventuale residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d’affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs, l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

Lo status di residente fiscale implica quindi l’esame delle possibili relazioni – sia personali che reali – con il Paese, che non può essere effettuata solo in sede di eventuale accertamento.

Napoli, 10 settembre 2008 Dott.ssa Francesca Sanseverino

FOCUS

Dall’1.08.08 al 31.08.08

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